Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 21/07/2020 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2009 |
Art. 2. Dirigenti con contratto a tempo determinato. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2009 |
Art. 3. Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall’incarico. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2009 |
Art. 4. Incarichi di responsabile di settore. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 1/2009 |
Art. 5. Piano dei fabbisogni di personale. Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 1/2009 |
Art. 6. Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009 |
Art. 7. Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 1/2009 |
Art. 8. Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2009 |
Art. 9. Incarichi extra impiego autorizzabili. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 1/2009 |
Art. 10. Piano delle azioni positive. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 1/2009 |
Art. 11. Soggetti proponenti e durata del piano delle azioni positive. Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 1/2009 |
Art. 12. Informazioni sulle azioni positive e rapporto sulla situazione del personale. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 1/2009 |
Art. 13. Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 1/2009 |
Art. 14. Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 1/2009 |
Art. 15. Reclutamento di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 38/2019 |
Art. 16. Graduatorie concorsuali. Abrogazione dell’articolo 2 della l.r. 38/2019 |
Art. 17. Nomina del Segretario generale del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 4/2008 |
Art. 18. Disposizioni transitorie |
Art. 19. Norma finanziaria |
Art. 20. Entrata in vigore |
§ 2.1.339 - L.R. 21 luglio 2020, n. 63.
Disposizioni in materia di decorrenza degli incarichi dirigenziali, commissioni di concorso, termini di validità delle graduatorie concorsuali e azioni positive. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 38/2019 e 4/2008.
(B.U. 24 luglio 2020, n. 72)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z). dello Statuto;
Visto il
Visto il regolamento emanato con
Vista la
Vista la
Vista la
Preso atto che la Commissione per le pari opportunità non ha espresso il parere obbligatorio di competenza;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di garantirne la coerenza con i principi sanciti dalla normativa nazionale, si modifica la disciplina relativa ai requisiti di accesso alla dirigenza;
2. Al fine di armonizzare le modifiche apportate dalla presente legge alla
3. Nell’ottica di mantenere i livelli di efficienza delle strutture organizzative assicurandone la continuità di funzionamento in aderenza al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sono compiutamente definite le decorrenze degli incarichi di Direttore generale, direttori e dirigenti della Giunta regionale nella fase di avvicendamento degli incarichi stessi;
4. Al fine di assicurare l’adeguamento delle disposizioni relative al piano dei fabbisogni di personale a quanto previsto dal
5. Al fine di agevolare lo svolgimento di procedure concorsuali bandite dalla Regione Toscana e dagli enti dipendenti, in coerenza con quanto previsto dalla
6. In aderenza a quanto disposto dall’articolo 35, comma 5 ter, del
7. Nell’ottica di assicurare un sempre maggiore impegno dell’amministrazione nel garantire le pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, nell’accesso al lavoro e nella determinazione delle condizioni di lavoro, si disciplinano le modalità di adozione del piano delle azioni positive, in coerenza con la normativa nazionale e, in particolare, con la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 26 giugno 2019, n. 2 (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche);
8. Per esigenze di continuità amministrativa, si dettano disposizioni transitorie relativamente ai termini di durata dei contratti dei dirigenti a tempo determinato ed in ordine alla decorrenza dell’efficacia delle disposizioni sulle nuove modalità di svolgimento degli incarichi di componente delle commissioni di concorso;
9. Al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni contenute nella presente legge e di quelle del relativo regolamento attuativo, garantendo l’organicità della complessiva disciplina, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della
“2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso, cui possono partecipare i soggetti, muniti di laurea magistrale, in possesso dei seguenti requisiti:
a) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale;
b) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del regolamento emanato con
c) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, del
d) soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni.”.
Art. 2. Dirigenti con contratto a tempo determinato. Modifiche all’articolo 13 della
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 13 della
2. Al comma 3 dell’articolo 13 della
Art. 3. Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall’incarico. Modifiche all’articolo 16 della
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della
“1. Il Direttore generale resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore generale, che viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla proclamazione. I direttori restano in carica fino alla data di decorrenza degli incarichi dei nuovi direttori, che sono conferiti dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale.”.
Art. 4. Incarichi di responsabile di settore. Modifiche all’articolo 17 della
1. Al comma 1 bis dell’articolo 17 della
Art. 5. Piano dei fabbisogni di personale. Sostituzione dell’articolo 23 della
1. L’articolo 23 della
“Art. 23 Piano dei fabbisogni di personale
1. La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, approva, con deliberazione da adottarsi annualmente, il piano triennale dei fabbisogni di personale.
2. Il direttore competente in materia di personale provvede annualmente all’attuazione del piano di cui al comma 1, previa comunicazione al Comitato di direzione.”.
Art. 6. Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 2 dell’articolo 24 della
“2. Con il regolamento di cui all’articolo 69 sono disciplinate:
a) le modalità di assunzione agli impieghi;
b) le procedure di selezione per l’assunzione a tempo determinato e indeterminato;
c) le categorie riservatarie e le preferenze;
d) le modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e da tempo pieno a tempo parziale;
e) la composizione, le modalità di nomina, gli adempimenti e i compensi dei componenti, interni ed esterni, delle commissioni esaminatrici per le procedure di selezione di cui alla lettera b);
f) i compensi dei comitati di vigilanza eventualmente costituiti per collaborare con le commissioni esaminatrici di cui alla lettera e), per gli adempimenti relativi allo svolgimento delle prove scritte.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della
“2 bis. Gli incarichi di presidente, di componente e di segretario delle commissioni esaminatrici di cui al comma 2, lettera e), conferiti a dipendenti della Regione Toscana, si intendono svolti per ragioni di servizio, si considerano utili ai fini del computo dell’orario giornaliero e non sono remunerati, fatta salva la possibilità per i dipendenti stessi di optare per lo svolgimento degli incarichi come attività extra impiego remunerata.”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 24 della
“2 ter. Gli incarichi di cui al comma 2 bis sono conferiti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, dal dirigente competente in materia di reclutamento del personale, previa comunicazione al Comitato di direzione.”.
4. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 24 della
“2 quater. Gli incarichi di presidente, di componente e di segretario delle commissioni esaminatrici di cui al comma 2, lettera e), possono essere conferiti anche a personale collocato in quiescenza, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 11, della
Art. 7. Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all’articolo 28 della
1. Il comma 2 dell’articolo 28 della
“2. I termini di validità delle graduatorie delle selezioni pubbliche sono definiti in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale di riferimento.”.
Art. 8. Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione. Modifiche all’articolo 29 della
1. Al comma 9 bis dell’articolo 29 della
2. Al comma 9 ter dell’articolo 29 della
Art. 9. Incarichi extra impiego autorizzabili. Modifiche all’articolo 33 della
1. Al comma 5 dell’articolo 33 della
Art. 10. Piano delle azioni positive. Modifiche all’articolo 36 della
1. La rubrica dell’articolo 36 della
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 36 della
“1. La Giunta regionale approva, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il piano delle azioni positive diretto specificamente a:”.
3. Il comma 2 dell’articolo 36 della
“2. Il piano di cui al comma 1 si applica ai dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale.”.
Art. 11. Soggetti proponenti e durata del piano delle azioni positive. Sostituzione dell’articolo 37 della
1. L’articolo 37 della
“Art. 37 Soggetti proponenti e durata del piano delle azioni positive
1. Il piano delle azioni positive ha durata triennale ed è aggiornato annualmente in coerenza con il piano della qualità della prestazione organizzativa disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 69.
2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sulla base delle proposte formulate dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito ai sensi dell’articolo 57 del
3. Il piano delle azioni positive è trasmesso al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità ed è portato a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti regionali.”.
Art. 12. Informazioni sulle azioni positive e rapporto sulla situazione del personale. Modifiche all’articolo 38 della
1. Il comma 1 dell’articolo 38 della
Art. 13. Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 42 della
1. Al comma 8 dell’articolo 42 della
Art. 14. Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 49 della
1. Al comma 4 dell’articolo 49 della
Art. 15. Reclutamento di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro. Modifiche all’articolo 1 della
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della
Art. 16. Graduatorie concorsuali. Abrogazione dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
Art. 17. Nomina del Segretario generale del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 2 dell'articolo 24 della
“2. Il Segretario generale è nominato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, e resta in carica fino alla nomina del nuovo Segretario generale, che viene effettuata entro sessanta giorni dalla prima seduta dell'Ufficio di presidenza.”.
Art. 18. Disposizioni transitorie
1. I contratti a tempo determinato di cui all’articolo 13 della
2. La disposizione di cui all’articolo 28, comma 2, della
Art. 19. Norma finanziaria
1. Gli oneri per il finanziamento dei compensi di cui all’articolo 24, comma 2, lettere e) ed f), della
2. Dagli articoli 15 e 16, di modifica alla
3. Agli oneri di cui al comma 1 per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 20. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.