Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 01/12/2010 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche dell'articolo 4 della L.R. n. 4/2008. |
Art. 2. Modifiche dell'articolo 11 della L.R. n. 4/2008. |
Art. 3. Modifiche dell'articolo 13 della L.R. n. 4/2008. |
Art. 4. Inserimento dell'articolo 15–ter nella L.R. n. 4/2008. |
Art. 5. Modifiche dell'articolo 18 della L.R. n. 4/2008. |
Art. 6. Modifiche dell'articolo 19 della L.R. n. 4/2008. |
Art. 7. Modifiche dell'articolo 20 della L.R. n. 4/2008. |
Art. 8. Modifiche dell'articolo 24 della L.R. n. 4/2008. |
§ 1.2.97 - L.R. 1 dicembre 2010, n. 59.
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).
(B.U. 6 dicembre 2010, n. 48)
Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Con la recente modifica della
2. Conseguentemente, occorre dare attuazione, anche nell'ambito consiliare, ai suddetti principi prevedendo l'istituzione di un organismo indipendente per la valutazione del personale, che potrà essere individuato di comune intesa con la Giunta regionale oppure in forma autonoma da parte del Consiglio regionale, rinviando poi la concreta specificazione del modello di valutazione ad un successivo regolamento interno del Consiglio stesso;
3. Occorre altresì prevedere maggiori attribuzioni ai direttori di area ed ai dirigenti, per le rispettive strutture, in ordine ai poteri sanzionatori per le violazioni di minore entità, precedentemente spettanti al segretario generale;
4. L'esigenza di salvaguardare l'autonomia consiliare rende necessaria, per la difesa in giudizio del Consiglio regionale, per lo svolgimento della consulenza giuridico-legale nonché per lo svolgimento di funzioni di risoluzione extra-giudiziaria delle controversie facenti capo ad organismi incardinati presso il Consiglio regionale, la costituzione di una struttura dedicata all'interno del segretariato generale mentre, per l'esercizio della rappresentanza in giudizio, deve essere rimessa al Consiglio regionale la facoltà di ricorrere all'Avvocatura regionale istituita presso la Giunta regionale od a legali esterni di fiducia;
5. L'attuazione di quanto indicato ai punti 2 e 4 e, più in generale, le esigenze di supporto scientifico alle attività istituzionali del Consiglio regionale richiedono un adeguamento della
Approva la presente legge.
Art. 1. Modifiche dell'articolo 4 della
1. Al comma 3 dell'articolo 4 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della
“3 bis. Il Consiglio regionale istituisce un'apposita struttura all'interno del segretariato generale per la consulenza in materia giuridico-legale, per la gestione dei rapporti con l'Avvocatura regionale e con gli eventuali legali esterni incaricati nonché per lo svolgimento delle attività di risoluzione extra-giudiziale delle controversie attribuite alla competenza del Consiglio regionale o di organismi istituiti presso il Consiglio stesso.”.
Art. 2. Modifiche dell'articolo 11 della
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della
Art. 3. Modifiche dell'articolo 13 della
1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 13 della
“2-quater. L'Ufficio di presidenza, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale, può deliberare il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazioni libero professionali ad esperti e professionisti di idonee e comprovate esperienze rispetto all'incarico da ricoprire, in particolare per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 15-ter, commi 3 e 4, e per il supporto scientifico alle iniziative ed alle attività istituzionali del Consiglio regionale.
2-quinquies. Le modalità di conferimento degli incarichi di cui al comma 2-quater, di impegno delle relative spese ed i criteri per la scelta degli esperti e dei professionisti, sono disciplinate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 13 della
Art. 4. Inserimento dell'articolo 15–ter nella
1. Dopo l'articolo 15-bis della
“Art. 15 ter. Valutazione del personale.
1. Le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale sono disciplinate con il regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 13, comma 3, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla normativa vigente.
2. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un organismo indipendente di valutazione, istituito nel rispetto dei principi della normativa nazionale.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può costituire, d'intesa con la Giunta regionale, un comune organismo indipendente per la valutazione del personale dei rispettivi ruoli o, in alternativa, può costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale, composto da uno o tre soggetti esterni all'amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico.
4. L'Ufficio di presidenza definisce con propria deliberazione il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale e gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione; delibera inoltre, nel caso in cui decida di costituire un autonomo organismo di valutazione, i compiti e le modalità di funzionamento di detto organismo, il numero dei suoi componenti, l'indennità da corrispondere agli stessi nell'ambito delle risorse già stanziate per il finanziamento complessivo della struttura regionale.”.
Art. 5. Modifiche dell'articolo 18 della
1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 della
“g) costituisce, modifica, sopprime le strutture dirigenziali e le posizioni organizzative interne alle direzioni di area e nomina i relativi responsabili, su proposta dei direttori di area;”.
2. La lettera i) del comma 2 dell'articolo 18 della
“i) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei direttori di area, sulla base dei risultati conseguiti, misurati in termini quantitativi e qualitativi;”.
3. La lettera j) del comma 2 dell'articolo 18 della
“j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei direttori di area, dei dirigenti e del personale non dirigenziale posti a suo diretto riferimento nonché dei responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza, fermo restando che al personale delle suddette strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 53, comma 6–bis, ed all'articolo 57, comma 2-bis, della
Art. 6. Modifiche dell'articolo 19 della
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 della
“c) propone al segretario generale la costituzione, la modifica e la soppressione dei settori, delle posizioni dirigenziali individuali e delle posizioni organizzative interne alla direzione di area e la nomina dei relativi responsabili;”.
2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 della
3. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 19 della
4. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 19 della
“h) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti assegnati alla direzione e del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.”.
Art. 7. Modifiche dell'articolo 20 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 della
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 della
“d-bis) valuta il personale assegnato al settore;”.
3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 20 della
“e) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale assegnato al settore e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;”.
Art. 8. Modifiche dell'articolo 24 della
1. Al comma 2-bis dell'articolo 24 della
2. Al comma 2-ter dell'articolo 24 della
3. Al comma 2-quater dell'articolo 24 della