Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 23/12/2014 |
Numero: | 82 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche all’articolo 11 della l.r. 4/2008 |
Art. 2 . Modifiche all’articolo 13 della l.r. 4/2008 |
Art. 3 . Modifiche all’articolo 16 della l.r. 4/2008 |
Art. 4 . Modifiche all’articolo 17 della l.r. 4/2008 |
Art. 5 . Modifiche all’articolo 18 della l.r. 4/2008 |
Art. 6 . Modifiche all’articolo 25 bis della l.r. 4/2008 |
Art. 7 . Modifiche all’articolo 27 bis della l.r. 4/2008 |
Art. 8 . Inserimento dell’articolo 27 quater nella l.r. 4/2008 |
Art. 9 . Entrata in vigore |
§ 1.2.114 - L.R. 23 dicembre 2014, n. 82.
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).
(B.U. 30 dicembre 2014, n. 64)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Nel quadro del riordino complessivo dell’apparato burocratico regionale, avviato dal Consiglio regionale in raccordo con la Giunta regionale in conseguenza della necessità di procedere ulteriormente nel cammino di una decisa revisione della spesa pubblica, si ritiene opportuno effettuare alcune limitate modifiche concernenti l’organizzazione della struttura consiliare riducendo l’attuale previsione della possibilità di istituire fino ad un massimo di tre direzioni di area ad un massimo di due e rimarcando che tale istituzione costituisce un elemento di carattere eventuale rimesso ad una valutazione da parte dell’Ufficio di presidenza, da operarsi anche alla luce di quelli che saranno i complessivi effetti del generale riordino e riduzione di tutte le strutture dirigenziali;
2. Sotto un diverso aspetto, al fine di assicurare il pieno svolgimento delle funzioni consiliari di legislazione, indirizzo politico, controllo e valutazione dei risultati delle politiche regionali, si prevede che il Consiglio regionale debba avere un accesso ordinario e costante a tutte le banche dati della Giunta regionale, la cui individuazione è rimessa ad una apposita intesa stipulata tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 11 della
1. La lettera f) del comma 4 dell’articolo 11 della
“ f) l’eventuale costituzione delle direzioni di area, in un numero massimo di due e la determinazione delle loro competenze; ”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 13 della
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della
“ 2. L'esercizio delle competenze amministrative di carattere gestionale, non direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali, può essere svolto mediante gli uffici della Giunta regionale, sulla base di atti di intesa che definiscono modi e tempi dei servizi da assicurare al Consiglio regionale, o mediante altri enti regionali, tramite convenzioni con essi. L’esecuzione degli atti di intesa con il Consiglio regionale è dovere d’ufficio per le strutture della Giunta regionale e il loro mancato o ritardato adempimento costituisce violazione delle prerogative statutarie riconosciute all’Assemblea legislativa regionale. ”.
2. Al comma 2 quater dell’articolo 13 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 16 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 della
2. Al comma 2 dell’articolo 16 della
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della
“ 2 bis. Il segretario generale convoca e presiede periodiche riunioni dei dirigenti per il coordinamento e l’indirizzo delle attività. ”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 17 della
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della
2. Al comma 3 dell’articolo 17 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 18 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 della
2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 18 della
3. Al comma 4 dell’articolo 18 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 25 bis della
1. Al comma 3 dell’articolo 25 bis della
Art. 7. Modifiche all’articolo 27 bis della
1. Al comma 3 dell’articolo 27 bis della
Art. 8. Inserimento dell’articolo 27 quater nella
1. Dopo l’articolo 27 ter della
“ Art. 27 quater - Accesso dell’Assemblea legislativa regionale alle banche dati della Giunta regionale
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni consiliari di legislazione, indirizzo politico, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali, previste dallo Statuto, il Consiglio regionale accede alle banche dati della Giunta regionale per l’acquisizione in via ordinaria e costante di dati e informazioni.
2. Le banche dati di cui al comma 1, coi relativi contenuti, sono individuate da apposita intesa tra l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’inizio di ciascuna legislatura, aggiornabile nel corso della legislatura stessa.
3. La mancata sottoscrizione da parte della Giunta regionale dell’intesa di cui al comma 2, costituisce violazione delle prerogative statutarie riconosciute all’Assemblea legislativa regionale.”.
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore alla data dell’insediamento del Consiglio regionale della X legislatura regionale.