Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 02/11/2021 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Requisiti del Segretario generale del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 24 della L.R. n. 4/2008. |
Art. 2. Invarianza finanziaria. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 1.2.135 - L.R. 2 novembre 2021, n. 39.
Nuove disposizioni in materia di requisiti del Segretario generale del Consiglio regionale. Modifiche alla L.R. 4/2008.
(B.U. 12 novembre 2021, n. 96)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge:
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 28, 52 e 53, comma 2, dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Il
2. Oggi che tale materia viene in massima parte considerata ricompresa nell'ambito della potestà legislativa residuale della Regione, il
3. L'articolo 19, comma 6, del
4. Tale possibilità astratta, da riguardarsi come mera facoltà per la Regione, non è prevista dalla vigente normativa in materia di personale;
5. Il Consiglio regionale gode di particolare autonomia organizzativa e, al tempo stesso, necessita di professionalità di alta specializzazione, anche in materia giuridica, per cui risulta opportuno prevedere che la figura amministrativa di vertice del Consiglio regionale stesso possa essere individuata anche tra soggetti che vantino qualificata esperienza nei settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature;
6. Per quanto riguarda la trasposizione nell'ordinamento consiliare della figura dirigenziale generale delle amministrazioni statali, si fa riferimento al Segretario generale del Consiglio regionale;
7. All'uopo si provvede a integrare l'articolo 24 della
8. L'operazione normativa non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Requisiti del Segretario generale del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 24 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della
"5-bis. Fermo quanto previsto dal comma 5, il segretario generale può essere scelto anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature.".
Art. 2. Invarianza finanziaria.
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.