§ 5.2.141 - L.R. 3 agosto 2009, n. 14.
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ed al bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:03/08/2009
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni non finanziarie)
Art. 2.  (Residui attivi e passivi)
Art. 3.  (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2009)
Art. 4.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2008)
Art. 5.  (Reiscrizioni di economie vincolate)
Art. 6.  (Rideterminazione delle spese in annualità)
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 8.  (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.141 - L.R. 3 agosto 2009, n. 14.

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ed al bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(B.U. 4 agosto 2009, n. 31 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Disposizioni non finanziarie)

1. La Regione riconosce al collegamento autostradale Broni-Stroppiana (A26), con particolare riferimento al raccordo autostradale Mortara-Stroppiana (A26), importanza strategica per il miglioramento dei collegamenti con la Regione Piemonte e con il sistema autostradale nazionale.

2. Per l'approvazione dei progetti del tratto ricadente nel territorio lombardo del raccordo autostradale Mortara-Stroppiana (A26) si applicano le disposizioni dell'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale). L'affidamento della concessione del raccordo autostradale Mortara-Stroppiana (A26) è effettuato dalla Regione Lombardia anche per il tratto ricadente nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale del Piemonte 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), previa stipulazione di apposita convenzione con la medesima Regione. Nell'esercizio delle sue funzioni di ente concedente, la Regione Lombardia si avvale di Infrastrutture Lombarde S.p.A..

3. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)) è apportata la seguente modifica:

 

a) al comma 1 dell'articolo 4 dopo la parola 'Mortara' sono aggiunte le seguenti: '-Stroppiana (A26)'.

4. Alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2004) è apportata la seguente modifica:

 

a) dopo la lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:

'b ter) Variante S.S. 341 e Bretella di Gallarate.'.

5. Dall'entrata in vigore della presente legge, il Fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo, costituito ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lett. d), della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego), che, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia), sostiene interventi finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati, confluisce nel Fondo di rotazione per l'imprenditorialità, istituito ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia), per interventi agevolativi aventi le medesime finalità.

6. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

 

a) Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 149 è aggiunta, infine, la seguente:

'f bis) l'istituzione della figura dell'accompagnatore del titolare di licenza di pesca di tipo 'A' o 'B'.'.

7. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) è apportata la seguente modifica:

 

a) dopo l'art. 99 è inserito il seguente:

'Art. 99 bis. (Pubblicità delle selezioni)

1. Il bando di selezione per l'accesso agli impieghi pubblici in Regione Lombardia, ivi compreso l'accesso alla dirigenza, è pubblicizzato esclusivamente nelle seguenti forme:

a) mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle prove;

b) mediante diffusione dello stesso, ovvero di un avviso di selezione, sui siti istituzionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia.

2. Sono fatti salvi gli effetti dei concorsi già banditi e già espletati, per i quali siano state rispettate le modalità di pubblicità di cui al comma 1 e rispetto ai quali non siano stati accertati vizi diversi da quelli relativi alla mancata pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.'.

 

     Art. 2. (Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2008. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2008 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, sono indicate a livello di UPB nell'allegata tabella A.

 

     Art. 3. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2009)

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2009 è determinato in € 1.385.676.579,44 in conformità con quanto disposto dall'articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2008.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, la voce 9999 'Fondo iniziale di cassa' è determinata in € 1.385.676.579,44.

3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 'Fondo di riserva di cassa' è incrementata di € 1.385.676.579,44.

 

     Art. 4. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2008)

1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2008 è determinato in € 1.444.190.854,85. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 2008 di € 3.823.387.901,78 di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo unico della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2008 e l'avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessivi € 5.267.578.756,63 in conseguenza delle seguenti operazioni:

 

a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), di spese per un importo complessivo di € 5.145.229.996,86 con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 221 del 19 gennaio 2009, allegati 1 e 2; n. 649 del 28 gennaio 2009, allegati 1 e 2; n. 943 del 4 febbraio 2009, allegati 1 e 2; n. 1309 del 12 febbraio 2009, allegati 1 e 2; n. 1891 del 26 febbraio 2009, allegati 1 e 2; n. 2267 del 9 marzo 2009, allegato 1; n. 2700 del 19 marzo 2009, allegati 1 e 2; n. 2953 del 26 marzo 2009, allegati 1 e 2; n. 3305 del 3 aprile 2009, allegati 1 e 2; n. 3748 del 20 aprile 2009, allegati 1 e 2, n. 4272 del 4 maggio 2009, allegati 1 e 2; n. 4823 del 15 maggio 2009, allegati 1 e 2; n. 5498 del 4 giugno 2009, allegato 1; n. 5499 del 4 giugno 2009, allegato 1 e n. 5617 del 5 giugno 2009, allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi dell'articolo 70 bis della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 89.071.746,89 con il decreto del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 5617 del 5 giugno 2009, allegato 4;

c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi dell'articolo 71, comma 4, della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 33.277.012,88 con il decreto del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 5617 del 5 giugno 2009, allegati 5 e 6.

2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 1.444.190.854,85 il mutuo previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 35 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 a legislazione vigente e programmatico) per finanziare il disavanzo di bilancio 2008 è rideterminato per l'anno 2009 in € 1.444.190.854,85.

3. L'ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della l.r. 35/2008, sarà contratto ad un tasso massimo non superiore al 5,50 per cento e non potrà decorrere da data anteriore al 1 novembre 2009.

4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2009/2011 trovano capienza negli stanziamenti dell'UPB 7.4.0.2.200 'Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari', per quanto riguarda la quota interessi, e dell'UPB 7.4.0.6.207 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari', per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011.

5. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2008 di cui al comma 1 ed a quanto disposto dai commi 3 e 4, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.1.21 'Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento' è ridotta di € 55.809.145,15.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente' è incrementata di € 1.444.190.854,85;

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di € 1.500.000.000,00;

- la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 'Fondo di riserva di cassa' è ridotta di € 55.809.145,15.

 

     Art. 5. (Reiscrizioni di economie vincolate)

1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2009 della somma di € 193.266,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l'iscrizione sui capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo importo complessivo e tenuto conto che con il decreto del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 5617 del 5 giugno 2009, si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2009 il 'Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità' di cui all'UPB 7.4.0.4.308 'Fondo per il finanziamento di spese in annualità' integralmente, senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato, al bilancio per l'esercizio finanziario 2009, sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 'Quote di economie dell'esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (art. 50, l.r. 34/78 e successive modificazioni)' è ridotta di € 193.266,00.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 7.4.0.4.308 'Fondo per il finanziamento di spese in annualità' è ridotta di € 193.266,00.

 

     Art. 6. (Rideterminazione delle spese in annualità)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 24 della l.r. 34/1978, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno 2009, gli stanziamenti di competenza e di cassa su capitoli per contributi in annualità sono variati per gli importi di cui alla allegata tabella 4.

2. I maggiori oneri in capitale derivanti dal presente articolo sono per l'anno 2009 pari a € 1.408.563,59 di competenza e di cassa.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie)

1. Alla l.r. 35/2008 è apportata la seguente modifica:

 

a) al comma 12 dell'articolo 1 le parole 'ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario' sono abrogate.

2. Il contributo annuale di gestione a favore dell'ERSAF di cui all'articolo 65, comma 24, lettera e), della l.r. 31/2008è determinato, a decorrere dall'anno 2009, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 34/1978, n. 34.

3. In relazione ai rientri previsti per l'anno 2009 a valere sui finanziamenti del Fondo di rotazione regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane), è autorizzato, per l'anno 2009, l'incremento di entrata e di spesa di € 4.777.438,26 da destinare ad interventi finanziari a favore delle imprese artigiane.

4. E' autorizzato per l'anno 2009 l'incremento di entrata e di spesa di € 11.000.000,00 in favore del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto di lavoro ai disabili) e alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 28 septies, comma 4, della l.r. 34/1978 sono rideterminate, per gli anni 2009/2011, le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per gli importi di seguito indicati:

 

INIZIATIVA

2009

2010

2011

Anziani

-2.881,82

-2.881,79

-2.881,79

Beni culturali

-55.514,11

34.440,24

34.440,16

Asili nido e servizi per la prima infanzia

-1.720,70

-1.250,22

-1.250,22

Viabilità primaria

-112.007,99

-12.445,33

0,00

Viabilità minore

-68.248,33

204.294,59

450.661,74

Tutela acque

-35.615,91

-8.931,32

-8.931,32

Parcheggi

-5,05

0,00

0,00

Edilizia scolastica scuole materne

-2.826,36

91.670,20

281.331,65

Strutture alternative alla residenzialità per anziani e portatori di handicap

-22.953,92

-16.196,23

-16.196,23

Impiantistica sportiva

-653,58

24.346,56

24.346,56

Eliminazione barriere architettoniche

-3.084,08

40.845,10

63.659,02

Ospedali

-17.860,00

-8.930,00

-8.930,00

Trattamento rifiuti

-193.671,34

-193.671,34

-193.671,34

Montagna

-91.37

-91.41

-91.41

TOTALE

-517.134,56

151.199,05

622.486,82

 

 

6. In relazione al disposto dell'articolo 19, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che prevede l'applicazione di sanzioni in caso di mancata osservanza dei contratti di servizio ferroviari, per l'anno 2009 è autorizzata l'iscrizione, in entrata ed in spesa, di € 353.273,72 da destinare ai contratti di servizio ferroviari di interesse regionale.

7. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la lettera f-bis) del comma 3 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

'f bis) Fondo per le infrastrutture di cui al Complemento di Programmazione DocUP Ob. 2 2000-2006, comprese le quote derivanti dal rimborso dei prestiti, con priorità di utilizzo degli interessi attivi maturati dalla movimentazione del fondo stesso;';

b) dopo la lettera f-quinques) del comma 3 dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti:

'f sexies) Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 (Norme in materia di spettacolo);

f septies) Fondo di garanzia di cui all'art. 6 della l.r. 21/2008.'.

8. [E' istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio] [1].

9. [Possono accedere al fondo di cui al comma 8, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro tre anni dall'erogazione] [2].

10. [Per le finalità del fondo di cui ai commi 8 e 9, la Giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso] [3].

11. [Ai fini dell'istituzione del fondo di cui ai commi 8, 9 e 10 è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di € 60.000,00] [4].

12. Quale rimborso erogato dallo Stato a Regione Lombardia in materia di tassa automobilistica regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2007'), è autorizzata la maggiore entrata di € 5.966.221,66 per l'anno 2009 e di € 6.500.000,00 per l'anno 2010.

13. Ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, in relazione all'adeguamento delle risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico, è autorizzato l'incremento dello stanziamento, in entrata ed in spesa, di € 3.500.000,00.

14. Per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca e del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca, la Regione assicura con legge di bilancio e successive variazioni, il cofinanziamento di sua spettanza conformemente ai piani finanziari contenuti nei documenti di programmazione; tale cofinanziamento concorre, congiuntamente alle risorse comunitarie e statali, al finanziamento dei programmi, anche cumulato negli stessi capitoli, con fondi comunitari e statali eventualmente articolati per assi e misure.

15. Vista la decisione della Commissione Europea C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 e visto l'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 che approva il relativo piano finanziario, di seguito riportato:

 

TIPO SPESA

ANNO FINANZIARIO

QUOTA UE

QUOTA STATO

REGIONE

TOTALE

ASSE 2 CAPITALE

2009

654.884,00

523.907,20

130.976,80

1.309.768,00

 

2010

145.137,00

116.109,60

29.027.40

290.274,00

 

2011

321.108,00

256.886,40

64.221,60

642.216,00

 

2012

146.565,00

117.252,00

29.313,00

293.130,00

 

2013

153.412,00

122.729,60

30.682,40

306.824,00

ASSE 3 e 5 CORRENTE

2009

14.997,00

11.997,60

2.999,40

29.994,00

 

2010

213.018,00

170.414,40

42.603,60

426.036,00

 

2011

43.155,00

34.524,00

8.631,00

86.310,00

 

2012

223.929,00

179.143,20

44.785,80

447.858,00

 

2013

223.437,00

178.749,60

44.687,40

446.874,00

 

TOTALE

2.139.642,00

1.711.713,60

427.928,40

4.279.284,00

 

il periodo di programmazione 2009-2013 sarà attuato secondo il seguente schema, che prevede un unico capitolo di spesa che cumula risorse comunitarie, regionali e statali; tale capitolo potrà essere variato delle quote provenienti dalle assegnazioni statali e comunitarie da iscriversi in bilancio con atto amministrativo, ai sensi dell'articolo 49, comma 7, della l.r. 34/1978.

 

Capitoli di entrata

Provenienza risorsa

Capitolo di spesa

2.2.187.7370 “Assegnazioni UE per l’attuazione del programma FEP 2007-2013”

UE

 

2.1.180.7371 “Assegnazioni Statali per l’attuazione del programma FEP 2007-2013”

Stato

3.7.1.2.34.7373 “ Spese di parte corrente per l’attuazione del programma FEP 2007-2013”

2.3.191.7372 “Assegnazioni regionali per l’attuazione del programma FEP 2007-2013 di parte corrente”

Regione

 

 

 

Capitoli di entrata

Provenienza risorsa

Capitolo di spesa

4.4.200.7374 'Assegnazioni UE per l'attuazione del programma FEP 2007-2013'

UE

 

4.3.193.7375 'Assegnazioni Statali per l'attuazione del programma FEP 2007-2013'

Stato

3.7.1.3.35.7377 ' Spese per investimenti per l'attuazione del programma FEP 2007-2013'

4.5.204.7376 'Assegnazioni regionali per l'attuazione del programma FEP 2007-2013 per spese di investimento'

Regione

 

 

 

16. La regione per dare copertura finanziaria alla quota regionale di cofinanziamento, istituisce:

 

- il capitolo d'entrata 2.3.191.7372 vincolato, confluente nel capitolo di spesa 3.7.1.2.34.7373 destinato al finanziamento della spesa di parte corrente del Programma operativo FEP 2007-2013;

- il capitolo d'entrata 4.5.204.7376 vincolato, confluente nel capitolo di spesa 3.7.1.3.35.7377 destinato al finanziamento della spesa d'investimento del Programma operativo FEP 2007-2013.

17. Al finanziamento della quota regionale si provvede destinando le risorse dei capitoli autonomi di spesa:

 

- 3.7.1.2.34.7378 'Cofinanziamento regionale di parte corrente per l'attuazione del programma FEP 2007-2013' da introitare sul capitolo d'entrata di cui al comma 16;

- 3.7.1.3.35.7379 'Cofinanziamento regionale per investimenti per l'attuazione del programma FEP 2007-2013' da introitare sul capitolo d'entrata di cui al comma 16.

18. Qualora, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale i finanziamenti di cui al comma 15 non siano impegnati completamente, le disponibilità finanziarie che ne derivano possono essere reiscritte alla competenza dell'esercizio finanziario in corso o immediatamente successivo, nei limiti delle scadenze poste dai provvedimenti comunitari di approvazione del programma di cui al comma 15, applicando le disposizioni dell'articolo 50 della l.r. 34/1978.

19. Le somme erogate ai soggetti beneficiari dei finanziamenti del programma di cui al comma 15 ed eventualmente recuperate, formano oggetto di contabilizzazione specifica in entrata e sono reiscritte in spesa nella competenza del capitolo a valere sul quale sono state liquidate in origine.

20. Le economie di stanziamento riferite alla gestione 2009 del Programma operativo FEP 2007-2013 confluiranno rispettivamente, se relative a risorse vincolate, nei capitoli di spesa di cui al comma 16 e, se relative a risorse regionali, nei capitoli di spesa di cui al comma 17.

21. Alla legge regionale 25 novembre 2008, n. 30 (Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione EXPO Milano 2015 - SOGE S.p.A.) è apportata la seguente modifica:

 

a) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

'2-bis. La Regione può altresì contribuire alla realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'evento EXPO 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE).'.

22. Per gli interventi di cui al comma 21 è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.000.000,00 per l'anno 2010.

23. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 2009 una spesa di € 1.211.012,61 quale anticipazione regionale per l'Accordo di Programma Quadro 'Potenziamento di attività di ricerca in ambito sanitario e nel settore dell'edilizia sostenibile' di cui alla deliberazione CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 (Ripartizione delle risorse per interventi nelle areee sottoutilizzate - Rifinanziamento l. 208/1998 periodo 2005-2008 (L. F. 2005)) ed alla deliberazione CIPE n. 3 del 22 marzo 2006 (Ripartizione delle risorse per interventi nelle areee sottoutilizzate - Rifinanziamento l. 208/1998 periodo 2006-2009 (L. F. 2006)), al fine di sostenere il rafforzamento delle attività di ricerca di alcuni centri mediante la realizzazione di infrastrutture di ricerca e la dotazione di tecnologie innovative.

24. Alla l.r. 20/2008 è apportata la seguente modifica:

 

a) dopo il comma 1 dell'articolo 92 è aggiunto il seguente:

'1 bis. L'indennità di cui al comma 1 e' erogata, prima della cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta dell'interessato, ai dipendenti di ruolo della Regione Lombardia che, alla data del 30 maggio 2000, avevano maturato almeno un anno di servizio, non risultano collocati a riposo ancorché siano stati trasferiti ad altri enti. La somma erogata, a soddisfazione integrale del diritto, è pari al settantacinque per cento della differenza tra un dodicesimo e un quindicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione annua lorda alla data del 30 maggio 2000 moltiplicata per il numero di anni utili ai fini dell'indennità di premio di servizio con termine al 30 maggio 2000. All'onere si provvede con gli stanziamenti previsti all'UPB 7.2.0.1.174 'Risorse Umane' del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011.'.

25. Per gli interventi di incentivazione e di sostegno è istituito il fondo per le imprese turistiche, le cui spese di gestione sono a carico del fondo stesso. La Giunta regionale stabilisce le modalità di gestione, funzionamento, amministrazione e di istruttoria, prevedendo anche la stipula di convenzioni con enti o società del sistema regionale, di cui agli allegati A1 e A2della l.r. 30/2006 [5].

26. Per le spese di cui al comma 25 è autorizzata la spesa in conto capitale di € 100.000,00 per l'anno 2009.

27. Al fine di sostenere la partecipazione di Regione Lombardia al Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera, è autorizzata la spesa complessiva di € 4.500.000,00, di cui € 2.250.000,00 per l'anno 2010 ed € 2.250.000,00 per l'anno 2011, e specificamente:

 

- nel 2010 di € 562.500,00 per le spese da attribuire all'Autorità di Gestione e di € 1.687.500,00 per le spese da attribuire all'Autorità di Certificazione;

- nel 2011 di € 562.500,00 per le spese da attribuire all'Autorità di Gestione e di € 1.687.500,00 per le spese da attribuire all'Autorità di Certificazione.

28. Ai sensi del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) ed in conformità all'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 26 febbraio 2009 sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009:

 

° visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), ed in particolare l'articolo 13, comma 5, che stabilisce che il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è rideterminato in diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009 e pertanto si prevede, per Regione Lombardia, una diminuzione del finanziamento pari a di € 71.000.000,00;

° a seguito della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2009 l'importo delle manovre IRAP 2005-2006 risulta incrementato complessivamente di € 61.339.705,00 rispetto a quanto già stanziato ed accertato. Pertanto le maggiori risorse di competenza e di cassa per l'anno 2009 sono pari a € 61.339.705,00;

° considerato che la compartecipazione all'IVA per l'anno 2007 è stata determinata, a seguito dell'Intesa sul DPCM concernente la determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 56/2000 per l'anno 2007 sottoscritta il 20 novembre 2008, le maggiori risorse di competenza e cassa disponibili per il 2009 sono pari a € 146.424,00;

° nonché in relazione all'andamento previsto delle entrate tributarie:

- è autorizzata la variazione di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 di 285.672.072,54 di cui:

a) € 320.324.215,72 in aumento alla UPB 136 'Imposta Regionale sulle Attività Produttive';

b) € 71.349.539,04 in aumento alla UPB 137 'Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche';

c) € 106.001.682,22 in riduzione alla UPB 150 'Compartecipazione all'I.V.A.';

- è autorizzata la variazione di competenza per l'esercizio finanziario 2010 di € 299.983.203,81 di cui:

a) € 258.984.510,72 in aumento alla UPB 136 'Imposta Regionale sulle Attività Produttive';

b) € 72.419.782,13 in aumento alla UPB 137 'Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche';

c) € 31.421.089,04 in riduzione alla UPB 150 'Compartecipazione all'I.V.A.';

- è autorizzata la variazione di competenza per l'esercizio finanziario 2011 di € 306.747.030,94 di cui:

a) € 258.984.510,72 in aumento alla UPB 136 'Imposta Regionale sulle Attività Produttive';

b) € 66.828.404,01 in aumento alla UPB 137 'Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche';

c) € 19.065.883,79 in riduzione alla UPB 150 'Compartecipazione all'I.V.A.'.

29. In relazione a quanto disposto dal comma 28, il comma 21 dell'articolo 1 della l.r. 35/2008 è sostituito dal seguente:

'21. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133):

- è autorizzata per il finanziamento del servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 di € 16.275.175.166,12 di cui:

a) € 15.997.375.166,12 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;

b) € 239.800.000,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258;

c) € 38.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi, per anticipazioni riguardanti il settore sanitario di cui al comma 17, stanziati all'UPB 200;

- è autorizzata per il finanziamento del servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 di € 16.610.983.203,81 di cui:

a) € 16.327.298.443,81 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;

b) € 243.684.760,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258;

c) € 40.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi, per anticipazioni riguardanti il settore sanitario di cui al comma 17, stanziati all'UPB 200;

- è autorizzata per il finanziamento del servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 di € 16.979.747.030,94 di cui:

a) € 16.690.652.469,26 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;

a) b) € 249.094.561,67 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258;

a) c) € 40.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario di cui al comma 17, stanziati all'UPB 200.'.

30. A seguito dei commi 28 e 29:

 

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa viene incrementata di € 191.185.943,54 all'UPB 256 e di € 33.000.000,00 all'UPB 200 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2009;

- la dotazione finanziaria di competenza viene incrementata di € 299.983.203,81 all'UPB 256 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2010;

- la dotazione finanziaria di competenza viene incrementata di € 306.747.030,94 all'UPB 256 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2011.

31. In relazione agli interessi attivi maturati nel triennio 2007-2009 sulle giacenze temporanee del Fondo socio-sanitario, trasferito in gestione a Finlombarda S.p.A., si autorizza l'incremento di entrata di € 16.145.423,50 per l'anno 2009.

32. E' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di € 500.000,00 quale contributo in conto capitale a favore di Anas S.p.A., per la realizzazione di un ponte provvisorio sul fiume Po, al fine del mantenimento della connessione viaria tra i Comuni di San Rocco al Porto e Piacenza compromessa in seguito al crollo del ponte storico avvenuto nell'aprile 2009.

33. In relazione alla deliberazione CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 (Aggiornamento della dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie ordinaria n. 137 del 16 giugno 2009, che al punto 1 aggiorna la dotazione complessiva del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e, in particolare, al punto 1.2 assegna al Programma di interesse strategico regionale FAS della Regione Lombardia la somma complessiva di 793,353 milioni di euro per il periodo 2007-2013, al fine di consentire l'avvio degli interventi previsti dal Piano Attuativo Regionale (PAR) è autorizzata l'iscrizione nel bilancio regionale, in entrata ed in spesa, delle risorse in conto capitale di € 100.154.124,00 per l'anno 2009, di € 50.000.000,00 per l'anno 2010 e di € 50.000.000,00 per l'anno 2011.

34. E' inoltre autorizzata l'iscrizione nel bilancio regionale, in entrata ed in spesa, delle risorse di parte corrente di € 400.000,00 per l'anno 2009, e di € 282.000,00 per l'anno 2010, per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse alla gestione del PAR.

35. Per il solo anno 2010 è autorizzata la spesa di € 650.000 in capitale a favore del Comune di Baranzate per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio comunale.

36. Per le spese di cui ai commi 17, per la parte investimenti, e ai commi 22, 27, 35 della presente legge è autorizzata, relativamente agli anni 2010/2011, l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978. Le spese correnti di cui al comma 17 sono autorizzate per gli anni 2010/2011 ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 34/1978.

37. Le maggiori risorse di parte corrente complessivamente resesi disponibili dal presente articolo sono rispettivamente: per l'anno 2009 di € 83.534.774,76 di competenza e di cassa, per l'anno 2010 di € 6.457.396,40 di sola competenza; i maggiori oneri per l'anno 2011 sono di € 98.104,20 di sola competenza.

38. I maggiori oneri in conto capitale derivanti dal presente articolo sono rispettivamente: per l'anno 2009 di € 2.459.123,97 di competenza e di cassa; per l'anno 2010 di € 7.777.828,35 di sola competenza e per l'anno 2011 di € 1.751.730,18 di sola competenza.

39. Alle UPB di cui alla tabella 6 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nell'attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.

40. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009/2011 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.

 

     Art. 8. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003)

1. Sono autorizzate per il triennio 2009/2011 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 1.

2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/1978 sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2009/2011 come da allegata tabella 2.

3. I maggiori oneri di parte corrente, derivanti dal comma 2, sono pari per l'anno 2009 a € 62.515.975,13 di competenza e a € 55.237.011,46 di cassa e per l'anno 2010 a € 5.457.396,40 di competenza; le maggiori risorse di parte corrente, derivanti dal comma 2, sono pari a € 98.104,20 per l'anno 2011.

4. Le maggiori spese in conto capitale per il triennio 2009/2011 derivanti dal comma 2, sono pari a € 58.263.166,93 di competenza e di cassa per l'anno 2009; le maggiori risorse in conto capitale che si rendono disponibili sono pari a € 1.887.611,73 di competenza per l'anno 2011.

5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2009/2011 come da allegata tabella 3.

6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2009/2011, derivanti dal comma 5, sono di € 6.670.000,00 di competenza e di cassa per l'anno 2009, di € 1.000.000,00 di competenza per l'anno 2010.

7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2009/2011, derivanti dal comma 5, sono di € 108.279.273,80 di competenza e di cassa per l'anno 2009, € 56.365.893,22 di competenza per l'anno 2010 ed € 25.186.999,00 di competenza per l'anno 2011.

8. E' autorizzato l'incremento degli stanziamenti dei mutui di competenza e di cassa per € 55.809.145,15 per l'anno 2009; di € 25.524.347,54 di competenza per l'anno 2010 a seguito degli incrementi di oneri in conto capitale conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.

9. La contrazione dei mutui di cui al comma 8 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2010 e 2011 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della l.r. 34/1978.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 7 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.

11. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione di cui alla allegata tabella 3.

12. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nell'allegata tabella 3.

13. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 32 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico) la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati, sarà limitata per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle maggiori entrate in capitale come previsto nell'allegata tabella B e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 1 aprile 2015, n. 6.

[2] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 1 aprile 2015, n. 6.

[3] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 1 aprile 2015, n. 6.

[4] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 1 aprile 2015, n. 6.

[5] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.