§ 5.2.98 - R.R. 12 agosto 2003, n. 18.
Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 "Programmazione negoziata regionale".


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:12/08/2003
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione del Regolamento.
Art. 2.  Modalità di predisposizione ed attuazione degli strumenti.
Art. 3.  Ambito di applicazione.
Art. 4.  Promozione dell'AQST.
Art. 5.  Contenuti dell'AQST.
Art. 6.  Approvazione e sottoscrizione dell'AQST.
Art. 7.  Comitato di coordinamento.
Art. 8.  Soggetto responsabile.
Art. 9.  Soggetti attuatori.
Art. 10.  Monitoraggio e rimodulazione dell'AQST.
Art. 11.  Inadempimento e revoca.
Art. 12.  Ambito di applicazione.
Art. 13.  Attivazione del PISL.
Art. 14.  Contenuti della proposta di PISL.
Art. 15.  Procedure di presentazione.
Art. 16.  Valutazione dei PISL.
Art. 17.  Approvazione e sottoscrizione dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale.
Art. 18.  Soggetto responsabile.
Art. 19.  Soggetti attuatori.
Art. 20.  Modalità di partecipazione finanziaria della Regione.
Art. 21.  Monitoraggio e rimodulazione dei PISL.
Art. 22.  Inadempimento e revoca.
Art. 23.  Ulteriori disposizioni.
Art. 24.  Ambito di applicazione.
Art. 25.  Attivazione del CRP.
Art. 26.  Contenuti della proposta di CRP.
Art. 27.  Valutazione del CRP.
Art. 28.  Approvazione del CRP.
Art. 29.  Soggetto responsabile.
Art. 30.  Soggetti attuatori.
Art. 31.  Tipologia di aiuto.
Art. 32.  Procedure di erogazione.
Art. 33.  Monitoraggio e rimodulazione.
Art. 34.  Inadempimento e revoca.


§ 5.2.98 - R.R. 12 agosto 2003, n. 18. [1]

Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 "Programmazione negoziata regionale".

(B.U. 14 agosto 2003, n. 33 – 1° suppl. ord.).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Ambito di applicazione del Regolamento.

     1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2, successivamente denominata legge, le modalità di promozione, di partecipazione, di approvazione, di monitoraggio nonché ogni altro elemento necessario per l'attuazione dei seguenti strumenti della programmazione negoziata regionale:

     a) Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale di seguito denominato "AQST";

     b) Programma Integrato di Sviluppo Locale di seguito denominato "PISL";

     c) Contratto di Recupero Produttivo di seguito denominato "CRP".

 

     Art. 2. Modalità di predisposizione ed attuazione degli strumenti.

     1. Gli strumenti di programmazione negoziata di cui al presente Regolamento sono predisposti ed attuati secondo le seguenti modalità:

     a) governance - intesa quale attività di partecipazione e negoziazione finalizzata a condividere le scelte regionali di governo e a coinvolgere nel processo decisionale gli attori pubblici e privati;

     b) sussidiarietà - intesa quale elemento di responsabilizzazione atto a garantire condizioni di maggiore efficacia ad azioni di sviluppo connotate da forte specificità territoriale, mediante il coinvolgimento operativo dei soggetti in grado di esprimere la più ampia conoscenza del territorio, delle sue risorse e del suo fabbisogno;

     c) partenariato locale - inteso quale modalità con cui soggetti pubblici e privati locali definiscono e condividono obiettivi, strategie e programmi di intervento, finalizzati a promuovere lo sviluppo di aree determinate del territorio regionale che presentano caratteri di omogeneità, in particolare dal punto di vista economico e sociale;

     d) integrazione e concentrazione - intesa quale modalità di definizione dell'insieme degli interventi secondo criteri di coerenza e integrazione funzionale, assicurando convergenza di risorse ed azioni verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio;

     e) territorializzazione della programmazione regionale intesa quale progressiva individuazione di ambiti territoriali idonei a concentrare ed integrare le politiche regionali, tenendo conto delle vocazioni territoriali e degli impatti economici, sociali e ambientali;

     f) sviluppo sostenibile - inteso quale garanzia che gli interventi siano in grado di operare un utilizzo razionale e durevole delle risorse naturali salvaguardando la qualità dell'ambiente.

 

CAPO II

ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE

 

     Art. 3. Ambito di applicazione.

     1. Al fine di attuare gli obiettivi di governo previsti nel Programma Regionale di Sviluppo, come annualmente aggiornato dal Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale, la Giunta regionale può propone ai soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della Legge la definizione di un AQST.

     2. La proposta di AQST ha per oggetto la realizzazione di un programma di attività ed interventi di interesse comune concernente un ambito tematico correlato ad un settore della programmazione regionale, ovvero un ambito territoriale omogeneo sul quale concentrare interventi afferenti a diverse politiche regionali.

 

     Art. 4. Promozione dell'AQST.

     1. La Regione sviluppa con i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della Legge, mediante le sedi regionali di confronto, un'attività di partecipazione e negoziazione finalizzata alla promozione di un AQST.

     2. Il provvedimento di promozione di AQST è approvato dalla Giunta regionale e prevede:

     a) il settore tematico e/o ambito territoriale di intervento con riferimento al quale attivare l'AQST;

     b) l'istituzione di un Comitato di Coordinamento al fine di definire gli obiettivi di sviluppo e assicurare l'attuazione degli interventi previsti nell'AQST.

 

     Art. 5. Contenuti dell'AQST.

     1. L'AQST in particolare:

     a) individua gli obiettivi di sviluppo coerenti con le indicazioni contenute nei documenti di programmazione regionale che, per rilevanza e complessità, necessitano di un approccio integrato su area vasta;

     b) individua i settori tematici e/o ambiti territoriali di intervento per i quali è necessaria un'azione congiunta di più soggetti, in coerenza con il principio di concentrazione degli interventi sul territorio;

     c) definisce le attività e gli interventi da realizzare;

     d) indica il soggetto responsabile regionale dell'AQST con i compiti di cui all'art. 8. È fatta salva la possibilità per la Regione di individuare il soggetto responsabile fra gli altri soggetti pubblici interessati;

     e) indica i soggetti attuatori con i compiti di cui all'art. 9;

     f) opera la ricognizione programmatica delle risorse attivabili;

     g) definisce i tempi di attuazione. L'AQST contiene specifici cronoprogrammi di attuazione dei singoli interventi in esso previsti sulla base dei quali effettuare il periodico monitoraggio. Al fine di favorire la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, i cronoprogrammi tengono conto degli eventuali procedimenti connessi;

     h) prevede gli eventuali strumenti attuativi. Gli interventi oggetto dell'AQST possono essere realizzati anche mediante l'attivazione di appositi strumenti attuativi previsti dall'ordinamento ed in particolare, specifici Accordi di Programma per l'esecuzione di opere di particolare rilevanza;

     i) definisce le modalità per il monitoraggio e l'aggiornamento dell'AQST;

     j) disciplina le modalità di adesione di eventuali soggetti privati.

 

     Art. 6. Approvazione e sottoscrizione dell'AQST.

     1. Lo schema di AQST, con i contenuti dell'art. 5, è approvato dagli organi competenti degli soggetti interessati prima della sua sottoscrizione.

     2. L'AQST è sottoscritto dal Presidente e/o dall'Assessore delegato, dagli Assessori eventualmente interessati, individuati dal provvedimento regionale di approvazione dello schema e dai rappresentanti degli Enti interessati.

 

     Art. 7. Comitato di coordinamento.

     1. Il Comitato di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) è composto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, che lo presiede, e dai rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della Legge. Può avvalersi di una segreteria tecnica composta dai rappresentanti tecnici dei soggetti interessati e può individuare proprie modalità di organizzazione idonee a garantire l'efficacia delle decisioni.

     2. Il Comitato, in particolare:

     a) definisce i contenuti dello schema di AQST, condividendo gli obiettivi di sviluppo e l'allocazione delle risorse;

     b) valuta le proposte di adesione dei soggetti privati di cui art. 5 comma 1 lett. j), sulla base della qualificazione dell'interesse di questi ultimi, dell'apporto al programma di interventi, degli impegni derivanti dalla proposta e delle idonee garanzie;

     c) approva le eventuali modificazioni e/o integrazioni dell'AQST di cui all'art. 10 comma 3;

     d) riceve le comunicazioni relative alle eventuali modificazioni e/o integrazioni dell'AQST di cui all'art. 10 comma 4;

     e) riceve le relazioni semestrali in ordine allo stato di attuazione dell'AQST.

 

     Art. 8. Soggetto responsabile.

     1. Il soggetto responsabile dell'AQST, anche avvalendosi della segreteria tecnica di cui all'art. 7, svolge i seguenti compiti:

     a) coordinare la predisposizione dell'AQST, anche in collaborazione con i responsabili di eventuali procedimenti regionali correlati;

     b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo;

     c) verificare il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori ponendo in essere le iniziative idonee a garantire la completa realizzazione degli interventi previsti;

     d) proporre al Comitato di Coordinamento le eventuali modificazioni e/o integrazioni dell'AQST di cui all'art. 10 comma 3;

     e) comunicare al Comitato di Coordinamento alle eventuali modificazioni e/o integrazioni dell'AQST di cui all'art. 10 comma 4;

     f) trasmettere al Comitato di Coordinamento relazioni semestrali in ordine allo stato di attuazione dell'AQST redatte sulla base delle relazioni inviate dai soggetti attuatori.

 

     Art. 9. Soggetti attuatori.

     1. I soggetti attuatori dei singoli interventi svolgono i seguenti compiti:

     a) assicurare la completa realizzazione dell'intervento nel rispetto delle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e nei limiti delle risorse finanziarie fissate dall'AQST;

     b) organizzare, valutare e monitorare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;

     c) collaborare con il soggetto responsabile dell'AQST nella verifica dell'attuazione degli impegni.

 

     Art. 10. Monitoraggio e rimodulazione dell'AQST.

     1. Il soggetto attuatore assicura al responsabile dell'AQST il flusso informativo relativo all'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi sulla base dello stato avanzamento lavori.

     2. La tempestiva e corretta predisposizione delle relazioni di cui al comma 1 costituisce presupposto alle erogazioni delle risorse finanziarie previste dall'AQST.

     3. L'AQST costituisce documento programmatico di riferimento per l'attuazione delle politiche e può essere modificato e/o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori, previa approvazione da parte del Comitato di Coordinamento.

     4. Qualora la modificazione e/o l'integrazione costituiscano rimodulazione di singoli settori o ambiti di intervento previsti dall'AQST, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l'allocazione complessiva delle risorse, le stesse sono autorizzate dal soggetto responsabile che ne dà comunicazione al Comitato di coordinamento.

 

     Art. 11. Inadempimento e revoca.

     1. La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi per fatto imputabile al soggetto attuatore costituisce fattispecie di inadempimento.

     2. Nell'ipotesi accertata di cui al comma 1, il soggetto responsabile dell'AQST invita il soggetto attuatore al quale è imputabile l'inadempimento ad assicurare che lo stesso adempia entro un termine prefissato.

     3. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle eventuali indicazioni del soggetto responsabile, il responsabile dell'AQST attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.

 

CAPO III

PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE

 

     Art. 12. Ambito di applicazione.

     1. La Giunta regionale individua, nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale, le modalità e gli ambiti tematici e/o territoriali relativamente ai quali possono essere presentate le proposte di PISL, identificati anche mediante il confronto con i soggetti territoriali.

     2. I PISL si fondano sull'individuazione di un percorso di sviluppo dell'economia locale che valorizzi le risorse umane, ambientali, culturali, produttive e infrastrutturali presenti sul territorio.

     3. I PISL devono essere coerenti con le strategie di sviluppo e gli obiettivi di governo espressi nel Programma Regionale di Sviluppo, come annualmente aggiornato dal Documento di Programmazione Economico Finanziaria e nelle programmazioni settoriali regionali. In particolare i PISL devono:

     a) derivare dagli effettivi fabbisogni e dalle potenzialità presenti sul territorio individuati con il coinvolgimento delle principali forze istituzionali, economiche e sociali presenti nell'area interessata dal programma;

     b) incentivare lo sviluppo di sistemi locali attraverso la valorizzazione delle risorse localmente disponibili;

     c) concentrare le risorse e gli interventi su obiettivi definiti di sviluppo locale relativi ad aree di territorio che assumono una valenza strategica;

     d) garantire l'integrazione tra politiche settoriali al fine di delineare un quadro organico di interventi che assicuri maggiore efficacia agli obiettivi di sviluppo locale.

 

     Art. 13. Attivazione del PISL.

     1. I soggetti di cui all'art. 4 comma 2 della Legge, al fine di presentare alla Regione le proposte di PISL, attivano un processo di partenariato locale che coinvolge i soggetti territoriali rappresentativi del sistema istituzionale, economico e sociale.

     2. In esito all'attività di partenariato locale, i soggetti interessati sottoscrivono una proposta di PISL.

 

     Art. 14. Contenuti della proposta di PISL.

     1. La proposta di PISL contiene il Quadro Programmatico e il Programma Operativo.

     2. Il Quadro Programmatico:

     a) identifica un ambito territoriale di intervento coerente con eventuali programmi di sviluppo locale già definiti;

     b) analizza la situazione socio-economica, territoriale, insediativa ed ambientale del territorio di riferimento fornendo una valutazione non solo dello stato esistente ma anche delle sue evoluzioni, che ne evidenzi le principali caratteristiche, opportunità e vocazioni;

     c) definisce gli obiettivi di sviluppo e le linee strategiche di intervento per il raggiungimento dei risultati correlati;

     d) identifica misure idonee ad assicurare la sostenibilità ambientale degli interventi;

     e) elenca gli interventi previsti ed il contributo di ciascun intervento al perseguimento degli obiettivi del programma.

     3. Il Programma Operativo:

     a) indica gli interventi proposti per il PISL, gli adempimenti di rispettiva competenza necessari per l'attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario per ciascun intervento;

     b) definisce il quadro finanziario del programma;

     c) individua il soggetto pubblico responsabile della gestione e della realizzazione del PISL;

     d) individua i soggetti attuatori degli interventi;

     e) indica le modalità di gestione, controllo e sorveglianza in coerenza con gli artt. 18, 19, 21 e 22;

     f) definisce gli eventuali atti da adottare al fine di accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi;

     g) comprende le dichiarazioni in ordine alla conformità urbanistica ovvero le procedure per assicurare la coerenza urbanistica agli interventi previsti nel Programma;

     h) specifica i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di competenza di ciascun soggetto sottoscrittore;

     i) indica gli estremi delle deliberazioni di assunzione degli impegni compresi quelli finanziari previsti dalla proposta di PISL;

     j) individua le procedure di pubblicità per assicurare la più ampia adesione di soggetti privati.

 

     Art. 15. Procedure di presentazione.

     1. Il soggetto responsabile di cui all'art. 14 comma 3 lett. c), invia al Presidente della Giunta e all'Assessore competente la proposta di PISL elaborata ai sensi dell'art. 14, sottoscritta dai soggetti interessati e corredata dai seguenti allegati:

     a) schede descrittive relative a ciascun intervento, ivi compresi gli ulteriori eventuali interventi connessi al PISL;

     b) elaborati progettuali relativi agli interventi facenti parte del PISL per i quali si chiede il cofinanziamento a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 20 comma 1;

     c) cartografia di supporto alla lettura del territorio e alle scelte programmatorie.

 

     Art. 16. Valutazione dei PISL.

     1. La valutazione del PISL è svolta dal Nucleo di valutazione competente ai sensi della l. 144/99, all'esito dell'attività istruttoria condotta dalla Direzione Generale regionale competente, anche attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale.

     2. Ai fini della valutazione del Quadro Programmatico, sono verificati:

     a) l'attività di partenariato territoriale con particolare riferimento alla definizione degli impegni, alla sua articolazione e formalizzazione;

     b) la coerenza interna della programmazione con particolare riferimento all'analisi del fabbisogno, alla definizione degli obiettivi di sviluppo e all'individuazione degli interventi;

     c) la coerenza con la programmazione regionale ed in particolare l'idoneità ad inserirsi nel contesto delineato dagli obiettivi di governo regionale;

     d) la funzionalità e la coerenza degli interventi con il quadro programmatico complessivo;

     e) la formulazione di obiettivi compatibili e coerenti con le vocazioni e le caratteristiche ambientali del territorio;

     f) il rispetto dei principi e della normativa comunitaria in tema di pari opportunità, concorrenza e regimi di aiuto.

     3. Ai fini della valutazione del Programma Operativo, sono verificate:

     a) la fattibilità tecnico-economica degli interventi con particolare riferimento al livello di progettazione proposto e al grado di cofinanziamento locale e di coinvolgimento di soggetti privati;

     b) la sostenibilità ambientale con riferimento anche agli effetti generati dal programma di interventi.

     4. A seguito dell'istruttoria tecnica possono essere richieste:

     a) le eventuali integrazioni per completare il quadro programmatico del PISL;

     b) le eventuali integrazioni progettuali al fine di completare il processo di valutazione.

     5. L'attribuzione delle risorse ai singoli interventi è subordinata alla valutazione favorevole del quadro programmatico ed è limitata agli interventi valutati positivamente secondo i criteri di cui al precedente comma 3.

 

     Art. 17. Approvazione e sottoscrizione dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale.

     1. La Giunta regionale approva lo schema di PISL con i contenuti di cui all'art. 14.

     2. Il PISL è sottoscritto dal Presidente o dall'Assessore competente e dagli altri eventuali Assessori indicati nella deliberazione di cui al comma 1.

 

     Art. 18. Soggetto responsabile.

     1. Il soggetto responsabile della gestione e della realizzazione del PISL ha il compito di:

     a) coordinare la predisposizione del PISL e le procedure di adesione dei soggetti privati, garantendo la più ampia partecipazione;

     b) mantenere le relazioni con la Direzione Generale regionale competente segnalando gli eventuali ritardi ed ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono l'attuazione;

     c) curare la gestione e l'erogazione ai soggetti attuatori delle risorse pubbliche mobilitate;

     d) coordinare, valutare e monitorare il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori nel Programma Operativo del PISL ed il raggiungimento degli obiettivi a seguito della realizzazione degli interventi;

     e) coordinare, valutare e monitorare il processo di programmazione e di pianificazione operativa e l'intera fase realizzativa di ciascun intervento compreso nel programma, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione del programma nei tempi previsti, assicurando un adeguato supporto informativo ai soggetti attuatori dei singoli interventi;

     f) attuare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico degli interventi e predisporre la rendicontazione da trasmettere alla Direzione Generale regionale competente.

 

     Art. 19. Soggetti attuatori.

     1. I soggetti attuatori dei singoli interventi svolgono i seguenti compiti:

     a) assicurare la completa realizzazione dell'intervento nel rispetto della previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie fissate dal PISL;

     b) organizzare, coordinare, valutare e monitorare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;

     c) collaborare con il soggetto responsabile nella verifica dell'attuazione degli impegni, nel monitoraggio e nella rendicontazione degli interventi.

 

     Art. 20. Modalità di partecipazione finanziaria della Regione.

     1. Il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale individua, in attuazione dell'art. 4 comma 7 della Legge, le modalità di reperimento delle risorse regionali anche mediante l'attribuzione del carattere di priorità agli interventi compresi in PISL, a valere sulle leggi regionali di spesa.

     2. Nell'ambito di ciascun PISL, la Regione per la realizzazione delle seguenti iniziative può concedere:

     a) contributi a fondo perduto per investimenti infrastrutturali fino all'80% delle spese ammissibili e comunque in coerenza con le leggi regionali di cui al comma 1. Tali investimenti devono mantenere la propria natura di pubblica infrastruttura e l'eventuale successiva cessione a soggetti privati delle opere pubbliche realizzate - previa procedura ad evidenza pubblica - dovrà prevedere, a pena di revoca del contributo, opportuni vincoli di destinazione dell'opera;

     b) contributi per le iniziative imprenditoriali sviluppate in coerenza con l'ambito individuato nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale. Le agevolazioni previste sono costituite da contributi in conto capitale, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi, garanzie nei limiti dell'intensità massima di agevolazione previste dai Regolamenti comunitari di esenzione in materia di aiuti di Stato.

     3. La Direzione Generale regionale competente assicura gli adempimenti relativi all'erogazione delle risorse disponibili al soggetto responsabile e alla successiva approvazione della rendicontazione di cui all'art. 19 lett. c).

 

     Art. 21. Monitoraggio e rimodulazione dei PISL.

     1. Il responsabile del PISL assicura il flusso informativo relativo all'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi mediante una relazione semestrale di verifica e monitoraggio inviata alla Direzione Generale regionale competente concernente lo stato di avanzamento finanziario e procedurale degli interventi, sulla base dello stato avanzamento lavori.

     2. La tempestiva e corretta predisposizione delle relazioni di cui al comma 1 costituisce presupposto per le erogazioni delle risorse finanziarie previste dal PISL.

     3. Il responsabile del PISL assicura i rapporti con la Direzione Generale regionale competente anche al fine di comunicare le proposte di rimodulazione del PISL.

     4. Qualora la rimodulazione costituisca integrazione o modificazione di singoli settori o ambiti di intervento previsti nel PISL, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l'allocazione complessiva delle risorse, la stessa è autorizzata dalla Direzione Generale regionale competente.

     5. Qualora la rimodulazione costituisca integrazione modificazione o degli obiettivi di sviluppo o delle risorse complessive del PISL, si applica la procedura di cui all'art. 16.

     6. La Direzione Generale regionale competente assicura la vigilanza sull'attuazione degli interventi, attivando nei confronti del soggetto responsabile, anche sulla base delle risultanze della relazione di cui al comma 1, le procedure di cui all'art. 22, in quanto compatibili.

 

     Art. 22. Inadempimento e revoca.

     1. La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi per fatto imputabile al soggetto attuatore costituisce fattispecie di inadempimento.

     2. Nell'ipotesi accertata di cui al comma 1, il soggetto responsabile del PISL, invita il soggetto attuatore al quale è imputabile l'inadempimento, ad adempiere entro un termine prefissato, informando contestualmente la Direzione Generale regionale competente.

     3. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle eventuali indicazioni del soggetto responsabile del PISL, la Direzione Generale regionale competente attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.

 

     Art. 23. Ulteriori disposizioni.

     1. Al fine di garantire coerenza e continuità alle scelte programmatiche di sviluppo locale già adottate, sono considerati conformi ai criteri fissati dal presente Regolamento all'art. 14:

     a) i quadri programmatici dei PISL approvati dal Nucleo di valutazione del Documento Unico di Programmazione per l'Obiettivo 2 della Regione Lombardia;

     b) i quadri programmatici relativi ad iniziative di partenariato per lo sviluppo locale già avviate ai sensi dell'art. 2 comma 203 lett. d) della l. 662/96 e Delibera CIPE 21 marzo 1997.

     2. Per i PISL attivati con Delib.G.R. 28 aprile 2003, n. 12823, agli adempimenti di cui all'art. 17 si provvede mediante la deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei progetti di cui all'art. 4 della L.R. 29 giugno 1998, n. 10.

     3. Per i PISL attivati con L.R. 24 marzo 2003, n. 3, agli adempimenti di cui al presente Capo si provvede mediante Decreto del Direttore Generale della Direzione Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo, a seguito delle procedure previste dalla citata legge regionale.

 

CAPO IV

CONTRATTO DI RECUPERO PRODUTTIVO

 

     Art. 24. Ambito di applicazione.

     1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge, si intendono di rilevante impatto sociale nell'ambito regionale i progetti di investimento che interessano eventi di dismissione estesi a più unità produttive appartenenti al medesimo settore ed operanti nella stessa area territoriale omogenea, ovvero riguardanti un'unità locale in relazione al numero dei lavoratori coinvolti rapportato al settore e/o al territorio in cui opera l'unità locale interessata.

 

     Art. 25. Attivazione del CRP.

     1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge, le amministrazioni comunali nel cui territorio è localizzata l'azienda oggetto di dismissione, d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono promuovere l'attivazione di un CRP trasmettendo al Presidente della Regione una comunicazione contenente la dichiarazione di dismissione, gli elementi atti a dimostrare la rilevanza sociale ai sensi dell'art. 24, nonché l'individuazione, fra i soggetti pubblici interessati, del soggetto responsabile del CRP con i compiti di cui all'art. 29.

     2. È fatta salva la possibilità per la Regione di promuovere un CRP, d'intesa con le amministrazioni comunali nel cui territorio è localizzata l'azienda oggetto di dismissione e con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro.

     3. Il Presidente della Regione, qualora siano accertate le condizioni di cui all'art. 24, attiva il CRP con provvedimento della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore competente per materia.

     4. Con tale provvedimento è indicato l'Assessore competente a perfezionare il procedimento ed è individuato, fra i soggetti pubblici interessati, il soggetto responsabile del CRP. Tale provvedimento prevede l'istituzione di un Comitato di Coordinamento presieduto dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente, se delegato, e composto dai rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1 della Legge, con il compito di perfezionare la proposta di CRP e assicurarne l'attuazione.

 

     Art. 26. Contenuti della proposta di CRP.

     1. La proposta di CRP, predisposta dal soggetto responsabile d'intesa con i soggetti di cui all'art. 5 comma 1 della Legge, deve contenere:

     a) l'identificazione dell'ambito territoriale d'intervento;

     b) gli obiettivi, anche occupazionali, del progetto e le strategie di intervento;

     c) la definizione degli impegni operativi e finanziari di ciascun soggetto attuatore;

     d) il soggetto responsabile della gestione del CRP.

     2. Alla proposta sono allegati:

     a) gli accordi parternariali che devono prevedere il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati che possono contribuire alla soluzione dell'evento di dismissione;

     b) gli atti relativi alla dismissione;

     c) la documentazione attestante la disponibilità delle aree interessate dal progetto ovvero la puntuale individuazione delle modalità e dei tempi di acquisizione;

     d) lo studio di fattibilità del progetto comprendente l'analisi economico-finanziaria e il piano temporale di realizzazione;

     e) gli elaborati progettuali.

 

     Art. 27. Valutazione del CRP.

     1. La valutazione della proposta di CRP è svolta da un Nucleo di valutazione interdirezionale, integrato dall'Agenzia Regionale per il Lavoro, costituito e coordinato dalla Direzione Generale regionale competente come individuata ai sensi dell'art. 25 comma 4.

     2. Ai fini della valutazione della coerenza programmatica e della fattibilità del progetto di investimento, sono considerati i requisiti di ammissibilità ed i criteri di valutazione di seguito indicati.

     3. Sono requisiti di ammissibilità:

     a) situazione accertata di dismissione;

     b) rilevanza di impatto sociale in ambito regionale come definita dall'art. 24;

     c) attivazione del processo parternariale fra tutti i soggetti interessati.

     4. Sono criteri di valutazione:

     a) coerenza del progetto con la programmazione regionale;

     b) fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria del progetto;

     c) coerenza degli obiettivi occupazionali del progetto rispetto alle esigenze locali;

     d) disponibilità delle aree interessate dal progetto ovvero individuazione puntuale delle modalità e dei tempi di acquisizione;

     e) definizione della quota di risorse, anche private, destinate al cofinanziamento;

     f) per i progetti infrastrutturali è analizzato il livello della progettazione;

     g) per i progetti imprenditoriali sono verificati la presenza di significativi progetti di innovazione e/o trasferimento tecnologico, le prospettive di mercato, la quota di investimento per nuovo posto di lavoro.

 

     Art. 28. Approvazione del CRP.

     1. Il CRP è approvato con provvedimento della Giunta regionale ed è adottato, successivamente alla sua sottoscrizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente se delegato.

 

     Art. 29. Soggetto responsabile.

     1. Il soggetto responsabile ha il compito di:

     a) coordinare la predisposizione della proposta di CRP verificando il processo di pianificazione operativa degli impegni in essa contenuti;

     b) gestire ed erogare le risorse pubbliche mobilitate nell'ambito del CRP, approvando la relativa rendicontazione e predisponendo le relazioni di cui all'art. 33;

     c) monitorare e valutare l'intera fase realizzativa, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nel rispetto dei tempi previsti e segnalando alla Direzione Generale competente gli eventuali ritardi o ostacoli tecnico-amministrativi.

     2. Per le spese inerenti le attività di cui al precedente comma 1, la Direzione Generale competente può autorizzare il soggetto responsabile ad utilizzare una quota non superiore al 4% delle spese ammesse dal CRP.

 

     Art. 30. Soggetti attuatori.

     1. I soggetti attuatori dei singoli interventi svolgono i seguenti compiti:

     a) assicurare la completa realizzazione dell'intervento attraverso il rispetto dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie, organizzando, coordinando e monitorando il processo operativo teso alla realizzazione dell'intervento;

     b) collaborare con il soggetto responsabile anche attraverso la predisposizione di relazioni periodiche sull'attuazione degli impegni previsti dal CRP.

 

     Art. 31. Tipologia di aiuto.

     1. Nell'ambito del CRP, la Regione può concedere contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno di:

     a) investimenti infrastrutturali tesi a riqualificare l'area colpita dall'evento di dismissione. Tali investimenti devono mantenere la propria natura di pubblica infrastruttura e l'eventuale successiva cessione a soggetti privati delle opere pubbliche realizzate - previa procedura ad evidenza pubblica - dovrà prevedere, a pena di revoca del contributo, opportuni vincoli di destinazione dell'opera non inferiori a dieci anni. I contributi sono concessi in conto capitale in misura non superiore all'80% delle spese ammissibili.

     b) Iniziative imprenditoriali, sviluppate nell'area colpita dall'evento di dismissione, con immediato effetto di riassorbimento occupazionale. Le agevolazioni previste sono costituite da contributi in conto capitale, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi, garanzie. L'intensità massima di agevolazione coincide con quella prevista dai Regolamenti comunitari di esenzione in materia di aiuti di Stato, fatti salvi diversi regimi di aiuto autorizzati dall'Unione Europea.

     2. Le agevolazioni di cui al CRP non sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni concesse a qualsiasi titolo da provvedimenti regionali, nazionali o comunitari, relativamente alle stesse iniziative.

     3. Le aree interessate dal CRP costituiscono aree equivalenti alle aree sottoutilizzate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 72 della l. 289/02.

     4. A fronte dei contributi di cui al comma 1, può essere chiesta la prestazione di adeguate garanzie.

 

     Art. 32. Procedure di erogazione.

     1. La Regione trasferisce al soggetto responsabile le risorse necessarie per i singoli CRP, in quote annuali correlate ai tempi di realizzazione degli interventi.

     2. Ciascuna quota annuale viene erogata dal soggetto responsabile a fronte di richiesta del soggetto attuatore e dietro presentazione di stati di avanzamento lavori debitamente quietanzati, fatta eccezione per la prima quota che può essere erogata a titolo di acconto e per una quota pari al 10%, erogata a saldo sulla base della rendicontazione finale e per gli interventi infrastrutturali, del certificato finale di collaudo e di verifica della documentazione di spesa.

 

     Art. 33. Monitoraggio e rimodulazione.

     1. Il soggetto responsabile del CRP predispone semestralmente una relazione analitico-descrittiva di verifica e monitoraggio, sulla base dei dati di aggiornamento e delle relazioni predisposte dai singoli attuatori degli interventi, da inviare alla Direzione Generale regionale competente, concernente:

     a) lo stato di avanzamento fisico finanziario e procedurale degli interventi, sulla base dello stato avanzamento lavori, corredato dalla relativa rendicontazione;

     b) la valutazione di andamento periodico riferita ai fattori ostativi e/o facilitanti presenti e futuri.

     2. Sulla base delle relazioni periodiche dei soggetti attuatori, il soggetto responsabile può autorizzare le rimodulazioni degli interventi, nell'ambito del quadro programmatico del CRP.

     3. Qualora le rimodulazioni comportino modifica o integrazione degli obiettivi di sviluppo o delle risorse complessive del CRP, si applica la procedura di cui all'art. 27.

     4. La Direzione Generale regionale competente assicura la vigilanza sull'attuazione degli interventi, attivando nei confronti del soggetto responsabile, anche sulla base delle risultanze della relazione di cui al comma 1, le procedure di cui all'art. 34, in quanto compatibili, ed informandone il Comitato di coordinamento.

 

     Art. 34. Inadempimento e revoca.

     1. La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi per fatto imputabile al soggetto responsabile del CRP e/o al soggetto attuatore costituisce fattispecie di inadempimento.

     2. Nell'ipotesi accertata di cui al comma 1, il soggetto responsabile del CRP, invita il soggetto attuatore al quale è imputabile l'inadempimento, ad adempiere entro un termine prefissato, informando contestualmente la Direzione Generale regionale competente.

     3. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle eventuali indicazioni del soggetto responsabile del CRP, la Direzione Generale regionale competente attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.

     4. La Direzione Generale regionale competente provvederà comunque alla revoca del contributo nei seguenti casi:

     a) le agevolazioni di cui al CRP non sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni concesse a qualsiasi titolo da provvedimenti regionali, nazionali o comunitari, relativamente alle stesse iniziative;

     b) se le opere oggetto dell'agevolazione, sono distolte dalla destinazione d'uso prevista dal progetto oggetto del CRP prima di dieci anni dalla conclusione dell'intervento;

     c) nel caso in cui non siano stati raggiunti nei termini previsti gli obiettivi occupazionali prefissati.


[1] Abrogato dall'art. 14 della L.R. 29 novembre 2019, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.