§ 3.6.35 - L.R. 21 marzo 2000, n. 13.
Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:21/03/2000
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Aree d'intervento).
Art. 3.  (Soggetti beneficiari).
Art. 4.  (Contributi regionali).
Art. 5.  (Programma triennale degli interventi).
Art. 6.  (Fondo rischi).
Art. 7.  (Abrogazione).
Art. 8.  (Norma finanziaria).


§ 3.6.35 - L.R. 21 marzo 2000, n. 13. [1]

Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali.

(B.U. 24 marzo 2000, n. 12 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Finalità). [2]

     1. La Regione Lombardia, al fine di favorire una razionale evoluzione e lo sviluppo della rete distributiva regionale, promuove, nell'ambito delle proprie competenze, anche attraverso azioni dirette, interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, con particolare riferimento alle micro imprese, diretti a:

     a) riqualificare il commercio attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali e dei metodi gestionali delle imprese, lo sviluppo delle forme associative e dei rapporti di collaborazione interaziendali, la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e l'offerta di adeguati servizi commerciali anche nelle zone marginalizzate;

     b) sviluppare l'assistenza tecnica, la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale;

     c) favorire il reperimento di migliori condizioni per l'accesso al credito da parte delle imprese commerciali anche con l'obiettivo di combattere il fenomeno dell'usura;

     d) sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali attraverso l'accesso al credito agevolato e disponendo contributi a fondo perduto per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. (Aree d'intervento).

     1. Gli interventi regionali di cui all'articolo 1 sono in particolare volti a:

     a) favorire lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, costituiti fra imprenditori commerciali mediante la concessione di contributi destinati alla formazione ed integrazione del fondo rischi di cui all'articolo 6, al fine di fornire ai soci garanzie per l'accesso al credito finalizzate per gli interventi e gli scopi della presente legge;

     b) favorire l'acquisizione e l'ammodernamento delle strutture immobiliari e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature comprendendo fra queste anche i mezzi adibiti al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti oggetto dell'attività del soggetto beneficiario;

     c) favorire la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana finalizzati alla rivitalizzazione commerciale mediante:

     1) iniziative, promosse da consorzi, cooperative o associazioni costituite prevalentemente da operatori commerciali, mirate a realizzare una gestione della promozione delle attività commerciali nei centri urbani;

     2) progetti di arredo urbano e per la dotazione di infrastrutture;

     3) progetti per la dotazione di servizi nelle aree mercatali del commercio su aree pubbliche e progetti per le strutture ed infrastrutture delle aree stesse;

     d) favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;

     e) realizzare progetti di assistenza tecnica, progettazione ed innovazione tecnologica e organizzativa nonché promuovere attività di formazione imprenditoriale e aggiornamento professionale;

     f) realizzare lo sviluppo di forme associative tra imprese commerciali al fine di favorirne la promozione, il consolidamento e la crescita;

     g) realizzare progetti finalizzati alla commercializzazione dei prodotti lombardi;

     h) realizzare programmi innovativi anche in grado di attuare piani di penetrazione e presenza sui mercati esteri;

     i) favorire l'acquisizione di strumenti ed attrezzature dirette a garantire le imprese commerciali sotto il profilo della sicurezza e della difesa dalle attività criminose.

     2. La Regione al fine di accelerare il processo di ammodernamento della piccola impresa commerciale costituisce un fondo per promuovere studi e ricerche sul sistema commerciale urbano e progetti di sperimentazione commerciale innovativi a beneficio della piccola impresa.

     2 bis. Le risorse finanziarie stanziate dallo Stato a favore della Regione e destinate alle imprese commerciali e ad interventi di sostegno e qualificazione delle stesse sono utilizzate per gli interventi di cui al comma 1, secondo le procedure e le modalità previste nella presente legge [3].

 

     Art. 3. (Soggetti beneficiari).

     1. Possono accedere ai benefici della presente legge:

     a) le micro, le piccole e medie imprese commerciali così come definite dalle norme comunitarie;

     b) le associazioni, i consorzi e le cooperative, e loro società operative, che abbiano per oggetto la promozione ed il sostegno delle imprese commerciali per gli interventi e gli obiettivi della presente legge;

     c) i comuni e gli enti pubblici, e loro società operative, che operino secondo le finalità della presente legge;

     d) le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi per quanto di loro specifica attinenza.

 

     Art. 4. (Contributi regionali).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) la Regione concede contributi in capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi relativi a finanziamenti concessi a soggetti pubblici e privati da istituti di credito convenzionati direttamente con la Regione o per il tramite di Finlombarda s.p.a.

     2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, la Regione concede contributi in conto capitale a fondo perso.

     3. Per attuare gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2 e 3 la Regione può utilizzare strumenti di programmazione negoziata (accordo di programma, contratto di recupero, contratto di sviluppo) qualora le opere attuative dei progetti di intervento non siano conformi alle previsioni urbanistiche.

     3 bis. È istituito un fondo di rotazione per attuare gli interventi di cui all’articolo 2. Le spese di gestione del fondo sono a carico dello stesso e le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione sono definite dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale. [4]

     3 ter. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, e la concessione dei contributi di cui al presente articolo la Regione può promuovere accordi con gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attivare programmi di azioni coordinate. Gli accordi di cui al presente comma possono prevedere il trasferimento di risorse agli enti suddetti finalizzate alla concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all’articolo 3, comma 1, nonché lo svolgimento delle connesse attività amministrative. [5]

 

     Art. 5. (Programma triennale degli interventi).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma triennale degli interventi a favore della micro, piccola e media impresa, di cui alla presente legge.

     2. Il programma triennale degli interventi di cui al comma 1 deve in particolare prevedere:

     a) la misura dei contributi;

     b) le spese ammissibili per gli interventi di cui all'articolo 2;

     c) i termini e le modalità delle presentazioni delle domande;

     d) le priorità;

     e) le modalità per la concessione, la revoca, la decadenza dei benefici e la loro cumulabilità;

     f) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate;

     g) i criteri di priorità territoriale.

 

     Art. 6. (Fondo rischi).

     1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) concede altresì contributi in conto capitale alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi, costituti prevalentemente da micro, piccole e medie imprese commerciali, per la formazione e per l'incremento dei fondi rischi, al fine di fornire ai soci garanzie e migliori condizioni per l'accesso al credito.

     2. I contributi per la formazione e l'integrazione del fondo rischi sono concessi:

     a) nella misura del 60% in proporzione al rischio assunto per le operazioni di finanziamento erogate dagli istituti bancari convenzionati con i consorzi e cooperative di primo grado, a condizione che:

     1) la durata minima sia di ventiquattro mesi;

     2) l'esistenza in essere dei finanziamenti sia rilevata alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data della domanda di contributi;

     b) per il restante 40% in proporzione al numero delle imprese socie, alla stessa data, dei medesimi consorzi e cooperative.

     3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) avere sede legale ed operativa in Lombardia;

     b) essere costituiti da almeno 250 imprese operanti nel settore del commercio con sede operativa in Lombardia;

     c) avere concordato con gli istituti bancari convenzionati condizioni di accesso al credito coerenti con gli indirizzi ed i parametri previsti dal programma triennale degli interventi di cui all'articolo 5 con particolare riferimento:

     1) al tasso di interesse dei finanziamenti;

     2) alla quota ed alla tipologia di garanzie richieste dall'istituto bancario direttamente all'impresa;

     3) alle procedure ed ai tempi di istruttoria e di concessione dei finanziamenti stessi.

     4. Nella determinazione dei contributi, di cui al presente articolo, non può essere incluso il rischio di garanzia delle operazioni perfezionate con gli istituti che non applichino gli indirizzi e i parametri del programma triennale degli interventi di cui all'articolo 5.

     5. I contributi di cui al presente articolo sono altresì concessi ai consorzi ed alle cooperative di secondo grado che abbiano sede in Lombardia e che siano costituiti da almeno quattro cooperative o consorzi in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

     6. I criteri, i parametri, le modalità di concessione dei presenti contributi sono stabilite nel programma triennale di cui all'articolo 5.

 

     Art. 7. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 6 luglio 1981, n. 36 "Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio e nel turismo" e la legge regionale 19 luglio 1982, n. 40 "Modifica alla legge regionale 6 luglio 1981, n. 36 concernente le funzioni dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio e nel turismo" sono abrogate.

     2. Restano salve le procedure amministrative e contabili per l'erogazione delle somme già impegnate sul capitolo 3.4.2.2.1065 della L.R. 36/1981.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa complessiva di L. 16.000.000.000 di cui L. 2.000.000.000 di parte corrente e L. 14.000.000.000 in capitale e precisamente:

     - L. 2.000.000.000 di parte corrente, per la promozione delle attività commerciali nei centri urbani, per la realizzazione di progetti di assistenza tecnica, progettazione organizzativa, formazione, aggiornamento, sviluppo di forme associative e la realizzazione di progetti di commercializzazione dei prodotti anche su mercati esteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), numero 1, e), f), g) ed h);

     - L. 3.000.000.000 per la concessione di contributi in capitale destinati alla formazione ed integrazione del fondo rischi di cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

     - L. 6.000.000.000 per la concessione dei contributi in capitale destinati a favorire la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana, di innovazione tecnologica e l'acquisizione di strumenti ed attrezzature in difesa dalle attività criminose di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), numeri 2 e 3, e) ed i);

     - L. 5.000.000.000 per la concessione di contributi in capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi relativi a finanziamenti per l'acquisizione e ammodernamento delle strutture immobiliari, l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature nonché per favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) ed all'articolo 4, comma 1.

     2. Alle spese di parte corrente per promuovere studi e ricerche sul sistema commerciale urbano e progetti di sperimentazione commerciale di cui all'articolo 2, comma 2, si provvede con le risorse stanziate al capitolo 1.2.7.1.3898 "Spese per studi, indagini e ricerche su problemi di particolare rilievo scientifico riguardanti funzioni regionali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

     3. All'onere complessivo di L. 16.000.000.000 di cui al comma 1, si provvede per L. 2.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546, utilizzando le risorse all'uopo accantonate alla voce 3.4.2.1.9048 e per L. 14.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 utilizzando le risorse all'uopo accantonate alla voce 3.4.2.2.9644, dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 3, settore 4, obiettivo 2 la cui descrizione è così modificata "Piccole e medie imprese commerciali" sono istituiti i seguenti capitoli:

     3.4.2.1.5195 "Contributi per l'acquisizione di servizi reali a favore delle piccole e medie imprese commerciali" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000;

     3.4.2.2.5196 "Contributi alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi tra imprese commerciali per la formazione ed integrazione del fondo rischi" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000;

     3.4.2.2.5197 "Contributi regionali sull'ammontare attualizzato degli interessi sui finanziamenti per l'acquisizione e l'ammodernamento delle strutture immobiliari, l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature nonché la ripresa dell'attività delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 5.000.000.000;

     3.4.2.2.5198 "Contributi per la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana, innovazione tecnologica e per l'acquisizione di strumenti per la sicurezza e la difesa a favore delle piccole e medie imprese commerciali" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 6.000.000.000.

     5. Tra i capitoli 3.4.2.2.5196, 3.4.2.2.5197 e 3.4.2.2.5198 sono autorizzate variazioni compensative di fondi ai sensi dell'articolo 36, settimo comma quinquies, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.


[1] Abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

[3] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32 e così sostituito dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[4] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 maggio 2006, n. 11.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 23 maggio 2006, n. 11.