Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 24/12/2012 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell'articolo 12 della l.r. 12/2012) |
Art. 2. (Modifiche alle leggi regionali 27/2003 e 15/1981) |
Art. 3. (Disposizione salva-infrazioni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 26/2002) |
Art. 4. (Modifiche alla l.r. 12/2005) |
Art. 5. (Esercizio, da parte dell'ERSAF, di funzioni e attività in materia di servizi al territorio, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto d'autonomia della Lombardia) |
Art. 6. (Modifica dell'articolo 8 della l.r. 1/2003) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 33/2007) |
Art. 8. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.167 - L.R. 24 dicembre 2012, n. 21.
Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013
(B.U. 28 dicembre 2012, n. 52, suppl.)
Art. 1. (Modifica dell'articolo 12 della
1. Alla
a) il comma 2 dell'articolo 12 è abrogato;
b) il comma 4 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
'4. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Lombardia Informatica s.p.a. che operano per la Centrale regionale acquisti alla data del 1° gennaio 2012 e i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Cestec s.p.a. preposti, alla data del 1° gennaio 2012, allo svolgimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 10, comma 1, sono inquadrati rispettivamente nei ruoli dell'Agenzia regionale centrale acquisti e nei ruoli di ARPA Lombardia a seguito di esito positivo della procedura selettiva che è espletata nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013).'.
Art. 2. (Modifiche alle leggi regionali 27/2003 e 15/1981)
1. Alla
a) dopo il comma 3 bis dell'articolo 1, è inserito il seguente:
'3 ter. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori, la società Infrastrutture Lombarde s.p.a. svolge attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del
2. Alla
a) al comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole: 'aggiornabile ed integrabile' sono inserite le seguenti: ', anche al fine di favorire il contenimento e la razionalizzazione della spesa nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per il territorio regionale,';
b) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
'2 bis. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del servizio informativo regionale e del sistema informativo socio-sanitario costituiscono servizi di interesse generale.';
c) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: 'la fornitura di servizi informatici' sono sostituite dalle seguenti: 'la fornitura di servizi e prestazioni informatiche'.
Art. 3. (Disposizione salva-infrazioni. Modifiche all'articolo 13 della
1. [Alla
a) il comma 1 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'1 bis. Per i maestri di sci e le guide alpine stranieri non iscritti ad albi italiani, fermo restando quanto stabilito al comma 1, l'iscrizione all'albo è subordinata:
a) al riconoscimento di cui al
b) al riconoscimento, da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in accordo con il collegio nazionale, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, se si tratta di stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli di cui alla lettera a).';
b) il comma 1 ter dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'1 ter. I maestri di sci e le guide alpine iscritti agli albi di altre regioni, nonché i maestri di sci e le guide alpine che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 1 bis, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono comunicare preventivamente al rispettivo collegio regionale il periodo e le località in cui intendono esercitare.';
c) il comma 1 quater dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'1 quater. I maestri di sci e le guide alpine in possesso dell'abilitazione rilasciata nello Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione nella Regione Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 10 del
d) alla lettera b) del comma 6 sono soppresse le parole: ', le modalità di determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali da parte della Regione, su proposta dei collegi regionali'] [1].
Art. 4. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo il comma 1 bis dell'articolo 25 sono inseriti i seguenti:
'1 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, i PRG vigenti dei comuni danneggiati dal sisma del 20 maggio 2012 inclusi nell'elenco allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli dichiarati in dissesto finanziario con deliberazione del consiglio comunale approvata entro il 31 dicembre 2012 conservano efficacia fino al 31 dicembre 2013, salvo quanto disposto dall'articolo 26, comma 3 quater. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 quater e 1 quinquies.
1 quater. Nei comuni che entro il 31 dicembre 2012 non hanno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all'approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 12, e dall'articolo 26, comma 3 quater, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:
a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all'articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c);
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal medesimo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;
c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013), la cui convenzione, stipulata entro la medesima data, è in corso di validità.
1 quinquies. Nei comuni di cui al comma 1 quater, dal 1° gennaio 2013 e fino all'approvazione del PGT, non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della
Art. 5. (Esercizio, da parte dell'ERSAF, di funzioni e attività in materia di servizi al territorio, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto d'autonomia della Lombardia)
1. Al fine di assicurare la continuità del presidio operativo e delle attività, la sperimentazione avviata ai sensi della
Art. 6. (Modifica dell'articolo 8 della
1. Alla
a) il comma 19 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'19. La carica di componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di indirizzo è onorifica e dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute.'.
Art. 7. (Modifiche all'articolo 1 della
1. Alla
a) al comma 3 dell'articolo 1 le parole: 'a favore dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 455, della
b) dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 1, sono aggiunte le seguenti:
'c bis) aggiudicare contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo, concessioni di servizi, nonché ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico e dialogo competitivo, o strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, dei soggetti di cui al comma 3;
c ter) fornire, su specifica richiesta, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui al comma 3.';
c) dopo il comma 6 bis, è inserito il seguente:
'6 bis 1. Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della
d) al primo periodo del comma 6 ter le parole: 'A decorrere dal 1° gennaio 2012, per' sono sostituite dalle seguenti: 'Per gli approvigionamenti ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 6 bis 1,' e le parole: 'e per le acquisizion i in economia' sono sostituite dalle seguenti: ', ivi incluse le acquisizioni in economia'.
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Comma abrogato dall'art. 18 della