Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 21/10/2004 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale”). |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9ter della l.r. 31 marzo [...] |
Art. 3. (Entrata in vigore). |
§ 4.2.57 - L.R. 21 ottobre 2004, n. 25. [1]
Conferimento di funzioni ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. con modifiche di leggi regionali.
(B.U. 22 ottobre 2004, n. 43 – 1 suppl. ord.).
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
“Art. 10 bis. (Conferimento di funzioni a Infrastrutture lombarde s.p.a.).
1. La Giunta regionale può conferire a Infrastrutture lombarde s.p.a., costituita ai sensi dell’articolo 23, comma 3 bis, della
a) funzioni relative all’affidamento, mediante esperimento delle procedure di evidenza pubblica di cui all’articolo 8, e al rilascio della concessione di autostrada regionale;
b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull’esecuzione della concessione in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché realizzazione e gestione dell’opera, così come definite nell’ambito della convenzione di cui al comma 2;
c) funzioni attuative delle procedure concessorie di cui al regolamento previsto dall’articolo 8, comma 2;
d) funzioni relative all’introito dei canoni di concessione.
2. La Giunta regionale affida direttamente le funzioni di cui al comma 1 mediante approvazione di specifiche convenzioni, con le quali:
a) si definiscono le funzioni conferite a Infrastrutture lombarde s.p.a.;
b) si regolano i rapporti economici tra la Regione e Infrastrutture lombarde s.p.a., ivi comprese, eventualmente, le modalità di riscossione, di riversamento alla Regione, nonché di acquisizione al bilancio della società dei canoni sulle concessioni.
3. La disciplina della concessione di cui al comma 1, lettera a), è stabilita in apposita convenzione il cui schema, che deve essere approvato dalla Giunta regionale prima dell’esperimento delle procedure di aggiudicazione, regola i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra Infrastrutture lombarde s.p.a. e il soggetto concessionario.
4. La concessione di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata previa acquisizione del parere della Giunta regionale sugli schemi di concessione e relativa convenzione predisposti.
5. Qualora l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento correlato alla realizzazione dell’intervento, per la concessione del quale la Regione Lombardia si avvale di Infrastrutture lombarde s.p.a., non possa essere conseguito con soli investimenti privati, di altri soggetti pubblici o privati e/o con l’apporto di Infrastrutture lombarde s.p.a., è facoltà della Giunta regionale stabilire l’importo e le modalità di erogazione di un proprio contributo, che in tal caso non può superare il 50% dell’investimento.
6. È facoltà della Giunta regionale procedere direttamente all’affidamento della concessione di cui all’articolo 7, comma 2, qualora il richiedente sia Infrastrutture lombarde s.p.a.
7. Nel caso previsto dal comma 6, Infrastrutture lombarde s.p.a. affida tutti i lavori, compresi quelli di manutenzione ordinaria ed esclusi quelli necessari ad assicurare la minuta manutenzione e per esigenze di sicurezza e di sgombero della sede autostradale, con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di appalto di opere pubbliche.
8. Nei casi previsti dai commi 1, lettera a), e 6, alla scadenza della concessione l’autostrada regionale torna nella disponibilità della Regione in buono stato di conservazione”;
b) il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione, anche tramite Infrastrutture lombarde s.p.a., promuove la realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità, ivi compresa la realizzazione di strade extraurbane e urbane, nonché altre infrastrutture di trasporto e pedaggio, in regime di finanza di progetto.”.
Art. 2. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 3 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“3. La Regione può conferire ad Infrastrutture lombarde s.p.a., costituita ai sensi dell’articolo 23, comma 3 bis, della
b) dopo il comma 3 dell’articolo 1 è inserito il seguente:
“3 bis. Gli enti dipendenti della Regione e le aziende sanitarie regionali conferiscono ad Infrastrutture lombarde s.p.a. le funzioni relative all’esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione, l’affidamento e l’aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse regionale individuate dalla Giunta regionale, nonché le connesse funzioni di committente.”.
Art. 3. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della