§ 4.5.46 - L.R. 2 gennaio 1982, n. 2.
Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto di persone. Contributi di esercizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:02/01/1982
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modi e categorie di trasporto.
Art. 3.  Determinazione degli standards.
Art. 4.  Sistema tariffario.
Art. 5.  Erogazioni.
Art. 6.  Rilevazioni.
Art. 7.  Obblighi dei beneficiari dei contributi.
Art. 8.  Linee di montagna.
Art. 9.  Regimi particolari.
Art. 10.  Enti ed imprese assistiti da sovvenzioni.
Art. 11.  Norme transitorie per l'erogazione dei contributi afferenti il 1981.
Art. 12.  Norme transitorie per l'erogazione dei contributi afferenti il 1982.
Art. 13.  Norme procedurali provvisorie 1981.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Urgenza.


§ 4.5.46 - L.R. 2 gennaio 1982, n. 2. [1]

Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto di persone. Contributi di esercizio.

(B.U. 6 gennaio 1982, n. 1, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto la regione ammette ai contributi di esercizio di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, tramite i consorzi di bacino, gli enti e le imprese di trasporto produttrici, ai sensi della normativa vigente, di servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di cose, effettuati in modo continuativo e periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione degli autoservizi di gran turismo e dei servizi con spese a totale carico del committente.

     2. Per servizi di trasporto con spese a totale carico del committente si intendono i servizi di cui al precedente comma che, pur avendo le caratteristiche ivi enunciate, sono rivolti al soddisfacimento di esigenze di singoli gruppi di utenti, omogenei per fascia di appartenenza, quali i lavoratori di determinati presidi aziendali, gli studenti di determinati plessi scolastici ed altre categorie assimilabili.

     3. Le linee che hanno le caratteristiche di cui al precedente secondo comma e che hanno fruito di contributi di esercizio di cui alla presente legge per l'anno 1980 e seguenti, fino all'approvazione dei piani di trasporto di bacino di cui all'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 2. Modi e categorie di trasporto.

     1. I modi e le categorie di trasporto sono i seguenti:

 

 

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Modi di trasporto             Categorie di trasporto

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automobilistici:              - servizi di linea viaggiatori

impianti fissi:               - servizi ferroviari metropolitani

                              - servizi tranviari

                              - servizi filoviari

                              - servizi ferroviari

                              - servizi funicolari

                              - servizi funiviari

di navigazione interna:       - servizi lacuali

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     Art. 3. Determinazione degli standards.

     1. Con successivo provvedimento legislativo, da adottarsi entro il 31 marzo 1982, su proposta della giunta da presentarsi entro il 28 febbraio 1982, il consiglio regionale definisce i principi e le procedure per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     2. La determinazione degli standards di cui al comma precedente è emanata con legge regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.

 

     Art. 4. Sistema tariffario.

     1. Entro il 31 ottobre di ogni anno su proposta della giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, il consiglio stabilisce con legge le modificazioni del sistema tariffario minimo, ivi compreso quello urbano - ai sensi dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981 n. 151, nonché dell'art. 5 lettera d) della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10 - che si rendessero necessarie per ogni categoria e modo di trasporto anche in relazione alle disposizioni governative in materia tenuto conto:

     - della rilevazione dei conti effettivi effettuata dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 151 sopracitata, e della conseguente determinazione dei costi economici standardizzati;

     - dell'incremento percentuale dei contributi rispetto a quelli erogati nell'anno precedente a parità di servizio offerto, in relazione all'ammontare dello stanziamento di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1981 n. 151.

 

     Art. 5. Erogazioni.

     1. La giunta regionale approva annualmente il piano di riparto dei contributi di esercizio determinati sulla base degli standards derivanti dai criteri di cui al precedente art. 3 agli enti ed alle imprese di cui al precedente art. 1 sulla base delle percorrenze autorizzate, con successivo conguaglio in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno cui si riferiscono i contributi stessi, rapportando i contributi ai finanziamenti annui.

     2. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti da contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese ed aziende erogatrici dei servizi di trasporto.

     3. I contributi di cui al precedente primo comma sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, in via anticipata mensile, direttamente agli enti ed imprese di trasporto previa convenzione con i consorzi di bacino, ove esistano.

     4. Sono ammesse al contributo di cui alla presente legge le variazioni dei servizi urbani in aumento rispetto a quelle in atto dalla data di entrata in vigore della stessa, qualora dette variazioni siano state adottate in attuazione di previsione contenute in piani comunali di trasporto; a tal fine il consiglio regionale approva ai sensi dell'art. 3 punto 4 della legge 10 aprile 1981 n. 151, entro il 28 febbraio 1982 la disciplina organica contenente i criteri cui i comuni devono attenersi nella adozione dei piani suddetti.

     5. In costanza di parità di servizio la regione garantisce agli enti ed imprese di trasporto a titolo di acconto l'ammontare dei contributi erogati nell'anno precedente.

 

     Art. 6. Rilevazioni.

     1. La giunta regionale e i consorzi di bacino di trasporto delegati nonché i comuni che gestiscono i servizi urbani compiono annualmente la rilevazione dei costi effettivi di trasporto collettivo di persone e di cose.

     2. Ogni impresa od azienda erogatrice di servizi di trasporto deve inviare ai soggetti di cui al precedente comma i propri bilanci o stati di previsione entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegata una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati, e se trattasi di aziende pubbliche costituite ai sensi della legge 15 ottobre 1925, n. 2578 anche i bilanci consuntivi dell'anno precedente, nonché tutte le informazioni economiche e di esercizio espletato, richieste.

     3. Per le aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica, il consuntivo è rappresentato dal bilancio redatto ed approvato ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

     4. I consorzi di bacino di trasporto delegati e i comuni che gestiscono i servizi urbani devono comunicare alla giunta regionale - Servizio trasporti e navigazione interna - entro il 30 settembre successivo, le osservazioni da essi deliberate sui costi effettivi dei servizi del proprio territorio, nonché le variazioni di esercizio intervenute fino a tale data.

 

     Art. 7. Obblighi dei beneficiari dei contributi. [2]

     1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi a favore degli enti ed imprese erogatrici di servizi di trasporto, i quali:

     a) abbiano osservato le disposizioni vigenti in materia di servizi pubblici di linea;

     b) abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee, salvo modifiche o interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

     2. Gli enti e le imprese di cui al comma precedente debbono, a pena di decadenza:

     a) presentare alla giunta regionale - Servizio trasporti e navigazione interna - tramite i consorzi di bacino, ove costituiti, domanda di contributo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

     b) presentare, se trattasi di servizi di linea di nuova istituzione, domanda di contributo entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento autorizzativo del nuovo servizio, salvo quanto disposto dal precedente art. 5, quarto comma.

 

     Art. 8. Linee di montagna.

     1. Fino alla determinazione dei principi per la determinazione degli standards di cui al precedente articolo 3, sono considerate linee di montagna quelle il cui percorso si svolge in territorio già classificato montano, che interessino la circoscrizione di non più di due comuni non appartenenti a detto territorio ed abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

     - il dislivello tra la quota minima e la massima del percorso non sia inferiore a quattrocento metri;

     - la pendenza media ponderale rispetto alla lunghezza della linea tra i due capolinea sia superiore al tre per cento.

 

     Art. 9. Regimi particolari.

     1. Sono ammessi ai benefici di cui al fondo nazionale trasporti- esercizio i servizi funicolari di Como-Brunate e Bergamo-Bergamo Alta e i servizi funiviari Albino-Selvino; Argegno-Pigra; Motta-Campodolcino e con decorrenza dal 1 luglio 1986 anche il servizio funiviario Margno-Pian delle Betulle [3].

     2. I servizi lacuali di linea di trasporto pubblico collettivo di persone ammessi a contributo non comprendono i servizi svolti dalla gestione governativa sui laghi Maggiore, Como, Garda fino a quando la gestione stessa non sia stata trasferita alla regione previo risanamento, in applicazione dell'art. 98 comma secondo, del D.P.R. 24 luglio 1977, 616.

 

     Art. 10. Enti ed imprese assistiti da sovvenzioni.

     1. Le provvidenze di cui al R.D.L. 29 luglio 1938, n. 1121 alla legge 2 agosto 1952, n. 1221 e successive modificazioni e integrazioni e alle LL.RR. 18 dicembre 1978 n. 74, 10 maggio 1980, n. 51, 10 maggio 1980 n. 52, 1° maggio 1980 n. 53, sono determinate con decorrenza 1 gennaio 1982, in conformità con le disposizioni della presente legge.

     2. Il contributo di cui alla presente legge per le linee che già fruiscono dei benefici di cui al R.D. 29 luglio 1938 n. 1121 e legge 2 agosto 1952, n. 1221 e successive modificazioni e integrazioni, e della L.R. 10 maggio 1980, n. 51, non sarà comunque inferiore alla misura della sovvenzione di competenza dell'anno 1981 in applicazione della L.R. 10 maggio 1980 n. 51, purché venga erogato il medesimo servizio di trasporto espletato nell'anno 1981.

 

     Art. 11. Norme transitorie per l'erogazione dei contributi afferenti il 1981.

     1. I contributi già disposti in conto esercizio per l'anno 1981 in applicazione delle LL.RR. 18 dicembre 1978, 74, 10 maggio 1980, 52, e 10 maggio 1980, 53, sono considerati anticipazioni dei contributi determinati per l'anno 1981 ai sensi delle tabelle allegate alla presente legge, le quali determinano gli standards sulla cui base si determinano i contributi afferenti all'anno 1981.

     2. I contributi per autolinee di competenza regionale nell'anno 1981 afferenti all'esercizio 1981 per i servizi non assistiti dalla L.R. 10 maggio 1980, n. 51 sono disposti a carico dello stanziamento di bilancio regionale di previsione delle spese per il medesimo esercizio al capitolo 1.4.2.2.1.502 per L. 77.470.000.000 «Interventi a favore delle aziende concessionarie» così ripartito:

     a) quanto a L. 5.440.557.000 per i servizi di linea di competenza regionale svolti dai comuni;

     b) quanto a L. 13.237.300.000 per i servizi di competenza regionale svolti dai consorzi di trasporto e dalle amministrazioni provinciali;

     c) quanto a L. 58.792.143.000 agli altri soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge.

     3. Per quanto riguarda i soggetti di cui al precedente punto c) i conguagli delle quote di contributo già maturati per l'esercizio 1981 saranno erogati in un'unica soluzione nell'esercizio 1982, con la legge di bilancio regionale preventivo 1982 fino alla concorrenza dei crediti vantati dalla regione nei confronti dello Stato ai sensi della legge 10 maggio 1980, n. 177 nonché l'ammontare delle quote erogate nel 1981 ed afferenti all'esercizio 1980 ai sensi dell'art. 5 IV comma, della L.R. 18 dicembre 1978, n. 74.

 

     Art. 12. Norme transitorie per l'erogazione dei contributi afferenti il 1982.

     1. Per l'anno 1982, i costi economici standardizzati ed i ricavi presunti di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981 n. 151, sono determinati entro il 31 marzo 1982.

     2. Ai beneficiari dei contributi di cui alla presente legge è comunque assicurato un contributo non inferiore, a parità dei servizi effettuati, a quello concesso dalla finanza locale e regionale, per l'anno 1981, incrementato di una percentuale determinata dal consiglio regionale entro il 31 marzo 1982, anche in relazione all'incremento della quota del fondo nazionale afferente il 1982 spettante alla regione Lombardia e al tasso di inflazione programmato dal governo.

     3. Alle aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica il cui disavanzo è iscritto nel bilancio di previsione degli enti proprietari nell'anno successivo a quello di competenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1978, n. 43 la regione assegna ed eroga nel 1982 un contributo, in aggiunta a quello determinato ai sensi dell'art. 3 della presente legge, a copertura del disavanzo risultante dal bilancio afferente l'esercizio 1981, redatto ed approvato ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

     4. I servizi lacuali sul lago d'Iseo gestiti dalla gestione governativa laghi sono disciplinati, limitatamente agli anni 1981 e 1982, in base alle convenzioni in atto tra la regione e il ministero dei trasporti.

     5. Per tutti i beneficiari dei contributi di cui alla presente legge gli acconti di cui al precedente art. 5, quinto comma, sono incrementati nella misura del dodici per cento rispetto all'ammontare dei contributi o delle sovvenzioni percepite dai beneficiari stessi nell'anno 1981.

 

     Art. 13. Norme procedurali provvisorie 1981.

     1. Ai fini della determinazione degli standard di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981 n. 151, relativi all'anno 1982 le aziende ed imprese erogatrici di servizi di trasporto devono inviare i dati di cui al precedente art. 6, entro il 31 dicembre 1981.

     2. Per l'anno 1982 le modificazioni del sistema tariffario minimo di cui al precedente art. 4 sono disposte entro il 31 dicembre 1981.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario per il 1982 la determinazione della spesa relativa agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è effettuata con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 in relazione all'assegnazione spettante alla regione sul fondo nazionale previsto dall'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

 

     Art. 15. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

Tabelle - (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[2] Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato, da ultimo, dall’art. 30 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22 nel testo stabilito dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[3] Comma così sostituito dalla L.R. 7 agosto 1986, n. 33.