§ 2.4.51 - L.R. 11 novembre 1994, n. 28.
Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:11/11/1994
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programmi finanziabili).
Art. 3.  (Presentazione delle domande).
Art. 4.  (Concessione ed erogazione dei contributi).
Art. 5.  (Controlli regionali e decadenza dei benefici).
Art. 6.  (Iniziative promozionali regionali).
Art. 7.  (Norma transitoria).
Art. 8.  (Norma finanziaria).
Art. 9.  (Clausola d'urgenza).


§ 2.4.51 - L.R. 11 novembre 1994, n. 28. [1]

Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.

(B.U. 15 novembre 1994, n. 46 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La regione Lombardia, ispirandosi ai princìpi fissati dagli artt. 3 e 4 del proprio Statuto ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle società di mutuo soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 nonché i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società lombarda.

     2. A tal fine la regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società, con particolare riferimento a quelle in attività da almeno cinquant'anni e dispone interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi e per le iniziative tese allo sviluppo della cultura mutualistica.

 

     Art. 2. (Programmi finanziabili).

     1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la regione concede contributi per agevolare la realizzazione di programmi riguardanti:

     a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle società di cui all'art. 1, adibiti a sede sociale ed allo svolgimento della attività sociale;

     b) l'ammodernamento degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all'attività sociale nonché interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario;

     c) le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.

     2. I programmi di cui al precedente comma devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti delle SMS.

 

     Art. 3. (Presentazione delle domande).

     1. Per l'ottenimento dei contributi regionali le SMS di cui all'art. 1 devono presentare domanda al presidente della giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno corredata dalla seguente documentazione:

     a) per le opere di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 2 copia del progetto di massima e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate;

     b) per gli interventi di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 2 un preventivo dettagliato ed asseverato nonché una relazione volta a specificare e motivare le spese sostenute;

     c) per gli interventi di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 2 un programma annuale complessivo delle iniziative con relativo preventivo di massima;

     d) per le opere di cui al secondo comma dell'art. 4 copia del progetto di massima, la perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate, una relazione del comune di appartenenza che illustri le finalità dell'intervento ed una copia della convenzione.

 

     Art. 4. (Concessione ed erogazione dei contributi).

     1. La giunta regionale sulla base delle domande pervenute, verificata la conformità dei programmi alle finalità della presente legge, nonché la congruità dei costi previsti, delibera annualmente il piano di riparto dei contributi determinando criteri, priorità e modalità di assegnazione.

     2. Qualora l'opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività pubbliche quali conferenze, dibattiti, mostre ed altre iniziative promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali e politiche, il contributo viene assegnato prioritariamente per la ristrutturazione di immobili, o porzioni di essi, concessi in utilizzo sulla base di convenzioni pluriennali ai comuni in cui gli stessi sono ubicati.

     3. L'erogazione dei contributi avviene con decreto del presidente della giunta regionale, o dall'assessore regionale competente, se delegato.

     4. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui al precedente secondo comma ed alla lett. a) del primo comma dell'art. 2 avviene con le seguenti modalità:

     a) il 50% alla presentazione di copia del progetto approvato dalla competente commissione comunale edilizia e di copia dell'avvenuta stipula del contratto di esecuzione dei lavori da parte delle SMS o di una dichiarazione equivalente nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;

     b) il 50% a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione nonché della documentazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

     5. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 2, è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni o della realizzazione degli impianti.

     6. L'erogazione dei contributi per le iniziative di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 2, è subordinata alla certificazione delle spese sostenute.

 

     Art. 5. (Controlli regionali e decadenza dei benefici). [1]

     1. La direzione generale competente esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul concreto utilizzo dei finanziamenti.

     2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme alla deliberazione di concessione, la direzione generale competente, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei contributi assegnati.

 

     Art. 6. (Iniziative promozionali regionali).

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 la regione promuove, a seguito di una preliminare indagine conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti in Lombardia con particolare riferimento alle situazioni delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle bacheche, delle bandiere e del materiale iconografico di loro appartenenza, le seguenti iniziative:

     a) la costituzione e il reperimento della sede di una biblioteca specializzata sulle SMS, con particolare riferimento a quelle lombarde;

     b) la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle società di mutuo soccorso;

     c) l'organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle società di mutuo soccorso per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;

     d) l'organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle società di mutuo soccorso, sia per lo studio e l'analisi delle nuove forme di solidarietà, nonché incontri formativi per i cittadini impegnati nelle attività delle SMS;

     e) l'assegnazione di borse di studio per giovani laureandi finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle società di mutuo soccorso.

 

     Art. 7. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo le modalità di cui all'art. 3.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa complessiva di lire 650.000.000 di cui:

     a) L. 500.000.000 in conto capitale ai sensi delle lett. a) e b), primo comma dell'art. 2 e del secondo comma dell'art. 4;

     b) L. 100.000.000 di parte corrente ai sensi della lett. c), primo comma dell'art. 2;

     c) L. 50 000.000 di parte corrente ai sensi dell'art. 6.

     2. Al finanziamento dell'onere di L. 650.000.000 di cui al precedente comma, si fa fronte mediante utilizzo per pari importo, del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al cap. 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.2.3786 «Contributi alle società di mutuo soccorso per ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili, per interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario e per gli arredi» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;

     - all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.1.3784 «Contributi alle società di mutuo soccorso per le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100.000.000;

     - all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.1.3785 «Spese per iniziative promozionali regionali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000.

 

     Art. 9. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione (BUR).

 


[1] Abrogata dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.