§ 2.2.61 – L.R. 6 dicembre 1999, n. 23.
Politiche regionali per la famiglia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:06/12/1999
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed ambito di intervento).
Art. 2.  (Obiettivi).
Art. 3.  (Agevolazioni finanziarie e accesso alla prima casa).
Art. 4.  (Potenziamento dei servizi socio-educativi, agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, formazione professionale, interventi socio-sanitari).
Art. 5.  (Promozione dell'associazionismo familiare).
Art. 6.  (Norma finanziaria).


§ 2.2.61 – L.R. 6 dicembre 1999, n. 23.

Politiche regionali per la famiglia.

(B.U. 10 dicembre 1999, n. 49 – S.O. n. 1).

 

     Art. 1. (Finalità ed ambito di intervento).

     1. La Regione, in osservanza dei principi sanciti dagli artt. 2, 3, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, nonché della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce quale soggetto sociale politicamente rilevante la famiglia così come definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione nonché quella composta da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge il concepito è considerato componente della famiglia.

     2. La Regione promuove il servizio pubblico alla famiglia e realizza un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare. A tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia, favorisce la maternità e la paternità consapevoli, la solidarietà fra le generazioni e la parità tra uomo e donna, sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare, attua, anche attraverso l'azione degli enti locali, politiche sociali sanitarie, economiche e di organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia.

     3. Si intende per servizio pubblico alla famiglia ogni attività resa, con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private senza fini di lucro, che rispettino i criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli atti programmatori regionali allo scopo di garantire l'efficacia, la qualità, la trasparenza ed il migliore rapporto costi-benefici del servizio stesso.

 

     Art. 2. (Obiettivi).

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, persegue i seguenti obiettivi:

     a) favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;

     b) sostenere l'alto valore personale e sociale della maternità e della paternità, garantendo il diritto alla procreazione libera e consapevole e valorizzando il principio della corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole;

     c) realizzare e favorire interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà economiche e sociali secondo il disposto dell'art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) che possano indurre la madre all'interruzione della gravidanza;

     d) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;

     e) promuovere e sostenere l'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, nonché dei rapporti intergenerazionali;

     f) promuovere le iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, nonché la maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura e di educazione dei figli;

     g) favorire i coniugi nel conseguimento delle scelte procreative liberamente decise anche attraverso l'offerta di opportunità e di idonei sostegni volti a rimuovere limitazioni dovute ad infertilità o a stati di bisogno economico;

     h) garantire il rispetto del diritto di libera scelta della famiglia nei confronti dei soggetti giuridici erogatori di prestazioni, nonché del principio di sussidiarietà nel rapporto tra la famiglia e le istituzioni pubbliche, restando comunque a queste ultime l'onere economico dei servizi sanitari e socio-assistenziali secondo la normativa vigente;

     i) sviluppare, tra le finalità dei consultori pubblici e di quelli privati riconosciuti ai sensi degli articoli 13 e 14 della l.r. 6 settembre 1976, n. 44 (Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia), la valorizzazione sociale e personale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e della donna, l'unità e la stabilità familiare finalizzate comunque al benessere dei suoi componenti e la solidarietà sociale;

     j) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l'associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili. Per sostenere le famiglie che versano in situazioni di disagio si provvede allo sviluppo e alla riorganizzazione dei servizi sociali che di tale area si occupano;

     l) sostenere le iniziative delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a sviluppare le capacità delle famiglie ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali;

     m) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dei minori orfani o comunque privi dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno della coppia madre e bambino vittima di violenze familiari;

     n) prevedere la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi alla famiglia;

     o) garantire una diffusa informazione sul territorio regionale relativa ai servizi previsti nella presente legge.

 

     Art. 3. (Agevolazioni finanziarie e accesso alla prima casa).

     1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica alla formazione e allo sviluppo di nuove famiglie, la Regione favorisce l'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati, consistenti in contributi per l'abbattimento del tasso di interesse e per contenere le spese sui mutui contratti dalle famiglie, per soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio, opportunamente documentate, con esclusione delle esigenze legate all'accesso alla prima casa di cui al comma 9 [1].

     2. Sono concessi prestiti sull'onore consistenti in contributi da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in situazione di temporanea difficoltà economica, per il finanziamento di spese relative a tutte le necessità della vita familiare compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore a Lire 80.000.000. L'onere degli interessi è a totale carico della Regione. A tali prestiti possono accedere anche giovani coppie. I contributi di cui al presente comma e al comma 1 sono concessi per una durata quinquennale e sono commisurati fino ad un importo massimo di Lire 70.000.000 di prestito contratto.

     3. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non siano in grado di offrire sufficienti garanzie reali per il mutuo che intendono contrarre, la Regione, su richiesta dell'Istituto di credito, può concedere fidejussione gratuita a garanzia dell'obbligazione di restituzione delle somme oggetto del mutuo, nei limiti di importo di cui al comma 2.

     4. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 1 e 2, è costituito un apposito fondo. Le modalità di indirizzo e gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti e le aziende di credito operanti in Lombardia [2].

     5. Per l'attuazione del disposto di cui al comma 3 è costituito presso Finlombarda s.p.a. un apposito fondo di garanzia finalizzato a garantire l'adempimento della obbligazione di restituzione del capitale mutuato. Le modalità di indirizzo e di gestione del fondo sono regolamentate da un'apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per l'attività di gestione. Con l'utilizzo di tale fondo la Regione garantisce il 50% dell'importo mutuato, fermo restando l'importo massimo di Lire 70.000.000.

     6. Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4 e 5 determinano l'entità dei finanziamenti resi disponibili e fissano le modalità di determinazione del tasso di interesse per le operazioni di prestito di cui ai commi 1 e 2; a tal fine la Regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo di cui al comma 4.

     Nelle convenzioni sono definiti:

     a) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;

     b) le procedure per l'esame delle domande;

     c) i tempi per l'istruttoria e per la concessione di finanziamenti;

     d) le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia;

     e) le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori a carico del fondo abbattimento interessi [3].

     7. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le aziende di credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria regionale, possono essere stipulati specifici accordi integrativi, finalizzati ad agevolare l'accesso al credito, di cui al comma 9, da parte delle giovani coppie, di cui al comma 13, e delle gestanti sole, con particolare riferimento all'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la determinazione dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la concessione dei finanziamenti. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni anche con altri istituti di credito operanti in Lombardia per agevolare il credito finalizzato all'acquisto della prima casa.

     8. Le eventuali agevolazioni, a favore delle giovani coppie e delle gestanti sole, che, in base agli accordi di cui al comma 7, risultino a carico degli istituti di credito convenzionati, possono essere integrate dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore alla misura massima del 2%.

     9. La Regione favorisce l'accesso alla prima casa dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, mediante l'erogazione di contributi. La Giunta regionale, con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni, definisce l’entità delle risorse finanziarie destinate alle agevolazioni e l’importo del contributo erogabile, compreso tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 30.000. I contributi sono concessi prioritariamente nel seguente ordine: giovani coppie; gestanti sole; genitore solo con uno o più figli minori a carico; nuclei familiari con almeno tre figli. L'importo del contributo può essere differenziato in caso di famiglie con componenti portatori di handicap grave ed invalidità assimilabile all'handicap grave [4].

     10. I contributi sono concessi in unica soluzione o in quote con scadenza non inferiore ad un semestre e per una durata massima decennale. Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alla agevolazione, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità ed organizzazione [5].

     11. Per fruire dei benefici di cui al comma 9, i soggetti ivi previsti devono possedere i seguenti requisiti:

     a) non essere proprietari di altro alloggio adeguato, come definito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni [6];

     b) non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità;

     c) avere un indicatore ISEE standard, ai sensi del d.lgs.109/1998, non superiore a quanto stabilito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore a euro 40.000 [7].

     12. L'alloggio oggetto delle agevolazioni deve possedere i seguenti requisiti:

     a) non essere di lusso ai sensi del D.M.. 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);

     b) avere un valore, come risultante dall’atto notarile, non superiore a quanto stabilito dai provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore ad euro 280.000 comprensivi di imposta sul valore aggiunto. La Giunta regionale può adeguare tale importo sulla base dell'indice ISTAT [8].

     c) avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, come definite dalla normativa in materia [9];

     d) essere stato oggetto, in caso di agevolazione per recupero edilizio, di interventi per un importo non superiore a euro 280.000 comprensivi di imposta sul valore aggiunto. La Giunta regionale può adeguare tale importo sulla base dell'indice ISTAT [10].

     13. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per “giovane coppia” si intende:

     a) chi ha contratto o contrae matrimonio entro i termini definiti con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non oltre tre anni antecedenti o un anno successivo alla data indicata nel provvedimento attuativo;

     b) i componenti la “giovane coppia” non devono avere età superiore a quanto stabilito dal provvedimento attuativo dell’agevolazione e comunque non superiore a quaranta anni [11].

     14. La Giunta regionale, con i provvedimenti attuativi dell’agevolazione, stabilisce le tipologie di alloggi per i quali erogare i contributi, che possono comprendere una o più delle seguenti categorie, anche tra loro integrate:

     a) alloggi acquisiti da terzi a titolo oneroso;

     b) alloggi acquisiti, anche a titolo non oneroso, e recuperati;

     c) alloggi autocostruiti;

     d) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante mutuo ipotecario;

     e) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante varie tipologie di prestito, di durata non inferiore a cinque anni [12].

     15. [I limiti di reddito e 1'entità dei contributi previsti dal presente articolo possono essere rideterminati dalla Giunta regionale, con cadenza annuale e con rifèrimento alle disponibilità di bilancio, in ragione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT] [13].

     16. [La Giunta regionale determina le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dal presente articolo e, in particolare, procede a:

     a) adottare gli schemi di convenzione di cui ai commi 4 e 5;

     b) individuare eventuali limiti per la cumulabilità delle provvidenze di cui al presente articolo, tra di loro, nonché con le altre agevolazioni erogate da soggetti pubblici e privati;

     c) precisare le categorie di spese ammissibili al finanziamento di cui al comma 1, nonché determinare le modalità per la documentazione delle stesse;

     d) individuare le categorie di beneficiari e determinare le procedure ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo] [14].

 

     Art. 4. (Potenziamento dei servizi socio-educativi, agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, formazione professionale, interventi socio-sanitari).

     1. Nel rispetto dei diritti del bambino ed al fine di prevenire i processi di disadattamento, i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose e monoparentali.

     2. La Regione promuove e sostiene l'adozione, preferibilmente con l'intervento dei comuni, di iniziative innovative da parte di associazioni e di organizzazioni di privato sociale, finalizzate a:

     a) realizzare forme di auto-organizzazione e mutualità familiari, quali i "nidi famiglia". Per nido famiglia s'intende l'attività di cura di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro, promossa e autogestita da famiglie utenti;

     b) potenziare la ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti dalla Giunta regionale;

     c) fornire le strutture ed i supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia;

     d) realizzare l’attività di organizzazione delle “banche del tempo” di cui all’articolo 36, comma 6, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso, o di altre attività che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e ricreazione del minore [15];

     e) agevolare la ricerca di persone che accudiscano bambini a domicilio, favorendo la predisposizione in luoghi pubblici di elenchi di persone qualificate disponibili all'esercizio di tale attività;

     f) organizzare direttamente, previa convenzione con l'impresa, servizi nido presso la sede di imprese pubbliche e private, a favore dei figli dei lavoratori;

     g) combattere il fenomeno della dispersione scolastica;

     h) attivare, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia, spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione dei minori.

     3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità operative necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 e, in particolare, i tempi, le modalità per la presentazione dei progetti di iniziative innovative, l'organismo competente alla valutazione tecnica degli stessi e la procedura per la formazione della graduatoria.

     4. Al fine di agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap, la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto portatore di handicap, senza alcun limite di età e compatibilmente con le risorse disponibili, contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati [16].

     4 bis. La Regione promuove e sostiene la creazione di centri di accoglienza per donne maltrattate e per le madri e i bambini che hanno subito maltrattamenti in famiglia [17].

     5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie di strumenti, di cui al comma 4, ammissibili a contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la formazione della graduatoria e l'erogazione dei benefici.

     6. La Regione nell'ambito dell'attività di formazione professionale di sua competenza:

     a) coordina e finanzia programmi, rivolti prioritariamente alle donne, in particolare in materia di aggiornamento e riconversione professionale, al fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del cittadino che ha interrotto l'attività lavorativa per motivi di maternità e/o di cura di un componente del nucleo familiare;

     b) promuove corsi di formazione rivolti ai soggetti che operano nell'ambito dei servizi socio-educativi;

     c) finanzia corsi di formazione diretti ai soggetti di cui al comma 4.

     7. La Regione promuove specifiche attività di formazione e riqualificazione rivolte agli operatori dei servizi socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione degli obiettivi della presente legge.

     8. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità e paternità.

     9. Gli interventi previsti sono volti in particolare a:

     a) prevenire e rimuovere le difficoltà che potrebbero indurre la madre all'interruzione della gravidanza;

     b) prevenire e rimuovere le cause di potenziale fattore di danno per il nascituro;

     c) garantire gli interventi finalizzati alla cura della infertilità ed abortività spontanea e lavorativa;

     d) predisporre ed organizzare, per ogni famiglia che lo richieda, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, utilizzando le risorse di enti pubblici e di privato sociale, di volontariato, nonché le reti informali di solidarietà;

     e) effettuare programmi relativi all'affido familiare ed all'adozione, intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile.

     10. E' fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e privati autorizzati di assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi ed informativi riguardanti la procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione. Nell'ambito di tali programmi devono essere offerte modalità di sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la libertà di scelte procreatrici, nel rispetto della deontologia professionale degli operatori, nonché delle convinzioni etiche e dell'integrità psicofisica delle persone. Adeguata informazione deve essere data, in particolare, sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino e a tutela dei suoi diritti.

     11. Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi della presente legge, la Regione promuove programmi sperimentali di informazione sui temi della sessualità. Tali programmi sono presentati dai consultori pubblici e da quelli privati riconosciuti, in conformità degli obiettivi di cui all'art. 2.

     12. La Regione sostiene e valorizza l'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo alla istituzionalizzazione.

     13. La Regione eroga, mediante i dipartimenti per le attività socio sanitarie integrate (ASSI), contributi economici alle famiglie, a carico del Fondo sanitario ai sensi dell'art. 8, comma 15, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), al fine di garantire, a domicilio, prestazioni assistenziali di rilievo sanitario. Tali contributi consistono in buoni servizio a favore delle famiglie, per l'acquisizione diretta delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati, accreditati o convenzionati. Le risorse per le prestazioni di cui al presente comma vengono definite, in sede di programmazione annuale, all'interno della quota del fondo sanitario regionale destinata alle attività socio-sanitarie integrate.

     14. L'ordine di priorità degli aventi titolo ai buoni servizio di cui al comma 13 è determinato sulla base del quoziente familiare definito al comma 15.

     15. Il quoziente familiare è determinato in base ai seguenti elementi:

     a) reddito complessivo del nucleo familiare;

     b) numero dei componenti della famiglia;

     c) presenza nel nucleo familiare di:

     c1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico;

     c2) anziano convivente non autosufficiente;

     c3) soggetto in situazione di particolare disagio psico-fisico.

     16. La Giunta regionale, sentita la consulta di cui all’articolo 36, comma 8, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso [18]:

     a) qualifica l'incidenza degli stati di cui al comma 15 lettera c), al fine della concreta determinazione del quoziente familiare;

     b) definisce le modalità operative per la presentazione delle domande ai comuni per i necessari adempimenti istruttori e per la concessione dei contributi.

     17. La Regione promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano la sospensione dell'attività lavorativa per ragioni di assistenza e di cura ai familiari e ai figli.

     18. Per tutti i servizi previsti dai commi 6, 7, 8 e 13 del presente articolo, la Regione garantisce il diritto del fruitore alla libera scelta del luogo e del soggetto erogatore del servizio favorendone l'esercizio attraverso il convenzionamento o l'accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati presenti sul territorio regionale.

 

     Art. 5. (Promozione dell'associazionismo familiare). [19]

     [1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a:

     a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di "banche del tempo";

     b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

     2. La Giunta regionale provvede, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a censire le associazioni di cui al comma 1, costituitesi sul territorio regionale ed a iscriverle, a domanda, sulla base di modalità predeterminate dalla Giunta medesima, in apposito registro istituito ed aggiornato presso la direzione regionale competente.

     3. Le associazioni familiari iscritte nel registro di cui al comma 2 possono stipulare convenzioni con la Regione o con gli altri enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi o strutture nell'ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.

     4. Si intendono per associazioni di mutuo aiuto di cui al comma 1, lettera a), le organizzazioni che favoriscono l'erogazione e lo scambio, tra i soci, di prestazioni di servizi e di sussidi a sostegno della famiglia.

     5. Per sostenere ed incentivare le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio e sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, concede contributi, ad integrazione delle quote annualmente versate dai singoli associati.

     6. Per "banche del tempo", ai fini del comma 1, lettera a), si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro.

     7. La Regione, in attuazione dello Statuto, favorisce le forme di associazionismo e di autogestione come modalità necessaria per garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia.

     8. E' istituita presso la direzione regionale competente in materia di interventi sociali la Consulta regionale delle associazioni familiari composta da:

     a) assessore regionale competente;

     b) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie iscritte nel registro di cui al comma 2;

     c) tre rappresentanti di strutture di autorganizzazione a livello regionale di servizi tra le famiglie;

     d) due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI Lombardia;

     e) un rappresentante delle Province designato dalla UPL;

     f) un direttore di dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate (ASSI), indicato dall'assessore regionale competente.

     9. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di nomina dei componenti della Consulta. La Consulta è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta regionale.

     10. La Consulta elegge nel proprio seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto tecnico-organizzativo, i locali e le attrezzature necessari per il funzionamento della Consulta sono forniti dalla Regione.

     11. La Consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata.

     12. La Consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine all'attuazione della medesima.]

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità di cui all'art. 3, commi 1 e 2, è istituito un apposito fondo per l'abbattimento degli interessi, la cui dotazione finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, sarà determinata con la legge di bilancio.

     2. Per le finalità di cui all'art. 3, commi 3 e 5, sono istituiti un apposito fondo di garanzia ed un capitolo per la gestione del fondo medesimo, le cui dotazioni finanziarie, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, saranno determinate con la legge di bilancio.

     3. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 9, è istituito un apposito fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa, distintamente alimentato con risorse statali e con risorse autonome regionali. La dotazione finanziaria del fondo finanziato con risorse regionali sarà determinata con successivo provvedimento di legge. La quota finanziata con risorse statali nel limite massimo di Lire 80.000.000.000 per l'esercizio finanziario 2000 trova copertura mediante utilizzo delle economie relative alle annualità dei limiti di impegno di cui all'art. 61 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     4. Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 sono istituiti appositi capitoli per spese e contributi, la cui dotazione finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, sarà determinata con la legge di bilancio.

     5. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 6, lett. a) e lett. c) si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli dell'obiettivo 2.5.1 "Formazione professionale" del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

     6. Per le finalità di cui all'art. 5, commi 8 e seguenti, si provvederà con gli stanziamenti del capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa" del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

     7. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     8. Gli impegni sul capitolo 2.2.9.1.5089 sono subordinati all'accertamento del corrispondente importo sul capitolo di entrata 2.1.5088.

     9. Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 2000 variazioni compensative ai sensi dell'articolo 36, comma 7 quinquies della legge regionale 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i seguenti capitoli: 2.2.9.1.5093, 2.2.9.1.5091, 2.2.9.1.5092, 2.2.9.1.5090, 2.2.9.1.5104, 2.2.9.1.5109, appartenenti al gruppo capitoli "2.2.9.1.5090" [20].


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 38.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 38.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 38.

[4] Comma sostituito dall’art. 4 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32 e così modificato dall’art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[5] Comma sostituito dall’art. 4 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32 e così modificato dall’art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[6] Lettera sostituita dall’art. 4 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32 e così modificata dall’art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[7] Lettera così sostituita dall’art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[8] Lettera sostituita dall’art. 4 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32, dall’art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così modificata dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 38.

[9] Lettera aggiunta dall’art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[10] Lettera aggiunta dall’art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così modificata dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 38.

[11] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[12] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[13] Comma sostituito dall’art. 4 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32 e abrogato dall’art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[14] Comma abrogato dall’art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[15] Lettera così modificata dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

[16] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 38.

[17] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[18] Alinea così modificato dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

[19] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

[20] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 13, lett. b) della L.R. 28 marzo 2000, n. 19.