Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 09/03/2006 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e oggetto) |
Art. 2. (Caratteristiche ed effetti dei testi unici) |
Art. 3. (Redazione dei testi unici) |
Art. 4. (Approvazione dei testi unici) |
§ 1.7.94 - L.R. 9 marzo 2006, n. 7.
Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici
(B.U. 14 marzo 2006, n. 11 - 1º Suppl. Ordinario).
Art. 1. (Finalità e oggetto)
1. Al fine del riordino e della semplificazione della normativa regionale vigente, la presente legge disciplina le modalità e le procedure per la redazione e l’approvazione di testi unici, riguardanti materie o settori omogenei.
Art. 2. (Caratteristiche ed effetti dei testi unici)
1. Ciascun testo unico racchiude l’intera disciplina legislativa regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui è dedicato.
2. Il testo unico provvede, con effetto dalla propria entrata in vigore, ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto, le disposizioni vigenti il cui contenuto ha trovato collocazione nel testo unico medesimo, nonché le altre eventuali disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate. Il testo unico indica altresì esplicitamente le eventuali disposizioni, non inserite nello stesso e vertenti sulla medesima materia o settore omogeneo, che restano in vigore.
3. Le disposizioni vigenti non abrogate espressamente dal testo unico mantengono l’efficacia loro propria.
4. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non espressamente, mediante l’indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare; in caso di abrogazioni o modifiche, queste devono intervenire direttamente sul testo unico. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato dal testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l’integrazione delle disposizioni del testo unico medesimo.
Art. 3. (Redazione dei testi unici)
1. Nella redazione dei testi unici si osservano i seguenti criteri direttivi:
a) il testo unico deve avere contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;
b) la materia o il settore omogeneo cui il testo unico è dedicato deve essere delimitato in modo da evitare o ridurre al minimo problemi di interferenza con altre materie o settori omogenei;
c) il testo unico deve contenere la puntuale individuazione del testo vigente delle norme e l’esplicita indicazione delle eventuali disposizioni, non inserite nel testo unico e vertenti nella medesima materia o settore omogeneo, che restano in vigore;
d) in un articolo finale del testo unico deve essere contenuta la formula dell’abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno concorso alla formazione del testo unico medesimo;
e) il testo unico deve procedere al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, nonché adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
2. La decisione di predisporre testi unici è assunta dalla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, con una maggioranza che rappresenti almeno due terzi dei consiglieri regionali. Qualora non si raggiunga tale maggioranza la decisione è rimessa al Consiglio regionale sulla base di una risoluzione adottata dalla commissione stessa.
3. La redazione dei testi unici è affidata a un gruppo di lavoro tecnico, composto in modo paritetico da tecnici delle strutture organizzative della Giunta regionale e del Consiglio regionale; il gruppo di lavoro redige il testo unico sulla base dei criteri di cui al comma 1, tenendo conto che, in ogni caso, sono ammesse solo le variazioni, rispetto alle disposizioni vigenti, derivanti dalle seguenti operazioni:
a) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, comprese le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio;
b) adeguamento di espressioni superate al linguaggio corrente e uniformazione della terminologia;
c) aggiornamento dell’indicazione di organi o uffici a una loro nuova denominazione o in relazione a una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;
d) correzione di errori materiali;
e) eliminazione di ridondanze e modifiche alle disposizioni unificate necessarie per rispettare sentenze della Corte costituzionale;
f) apposizione di una rubrica agli articoli, capi e altre partizioni che ne siano privi;
g) abrogazione espressa delle disposizioni precedentemente in vigore e di altre disposizioni collegate che siano tacitamente abrogate o comunque non più vigenti;
h) aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni i quali non corrispondano più allo stato della legislazione;
i) adeguamento della disciplina sostanziale, organizzativa e procedimentale allo sviluppo delle tecnologie informatiche;
j) mero recepimento della normativa statale e comunitaria.
4. Il gruppo di lavoro predispone apposita documentazione relativa all’attività svolta.
Art. 4. (Approvazione dei testi unici)
1. La proposta di testo unico, predisposta dal gruppo di lavoro di cui all’articolo 3, è approvata dalla Giunta regionale e, corredata della documentazione predisposta dal gruppo di lavoro e della relazione, trasmessa al Consiglio regionale per l’approvazione come disciplinata dal regolamento interno del Consiglio regionale.