Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 24/12/2008 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di entrate) |
Art. 2. (Disposizioni in materia di spesa) |
Art. 3. (Approvazione del bilancio pluriennale) |
Art. 4. (Approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa) |
Art. 5. (Emissione di prestiti obbligazionari) |
Art. 6. (Residui perenti relativi al bilancio del Consiglio regionale) |
Art. 7. (Economie di bilancio) |
Art. 8. (Variazioni di bilancio) |
Art. 9. (Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno) |
Art. 10. (Conferma delle disposizioni contenute in precedenti leggi regionali) |
Art. 11. (Incremento della dotazione finanziaria del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane) |
Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 “Istituzione del Centro audiovisivo della Regione Lazio (CARL)”) |
Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1991, n. 34 “Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza” e successive modifiche) |
Art. 14. (Interpretazione autentica dell’articolo 16 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”) |
Art. 15. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) e successive modifiche) |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 30 “Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali” e successive modifiche) |
Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente” e successive modifiche. [...] |
Art. 18. (Concessioni dei beni del demanio marittimo) |
Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche) |
Art. 20. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” e successive modifiche) |
Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 “Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci” e successive modifiche) |
Art. 22. (Disposizioni abrogative in materia di cultura) |
Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia”) |
Art. 24. (Interventi in materia di viabilità strategica della Regione) |
Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 “Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino” e successive modifiche) |
Art. 26. (Approvazione dei bilanci degli enti) |
Art. 26 bis. (Nota informativa sugli strumenti finanziari derivati o sui contratti di finanziamento che includono una componente derivata) |
Art. 27. (Entrata in vigore) |
§ 6.3.36 - L.R. 24 dicembre 2008, n. 32.
Bilancio di previsione della regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009
(B.U. 27 dicembre 2008, n. 48 - S.O. n. 168)
Art. 1. (Disposizioni in materia di entrate)
1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2009 è approvato in euro 23.923.245.771,02 in termini di competenza ed in euro 29.061.179.127,35 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l’anno finanziario 2009, sulla base dello stato di previsione dell’entrata allegato alla presente legge (tabella “A”).
Art. 2. (Disposizioni in materia di spesa)
1. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2009 è approvato in euro 23.923.245.771,02 in termini di competenza ed in euro 29.061.179.127,35 in termini di cassa.
2. E’ autorizzato, secondo le leggi in vigore, l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario 2009, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all’annesso stato di previsione allegato alla presente legge (tabella “B”). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all’articolo 28 della
3. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009.
Art. 3. (Approvazione del bilancio pluriennale)
1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2009-2011.
Art. 4. (Approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa)
1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
a) l’elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi, con decreto del Presidente della Regione, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell’UPB numeri T21, T22, T23, T24;
b) l’elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
c) l’elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell’articolo 46 della
d) l’elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;
e) l’elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l’anno 2009 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti per l’importo di euro 2.372.193.686,80 rinviando alla legge di assestamento di bilancio 2009 l’autorizzazione all’eventuale contrazione del mutuo di euro 3.504.416.493,18 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all’iscrizione del presunto saldo finanziario negativo, riferito a spese di investimento, connesso alla gestione dei pregressi esercizi.
2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di euro 5.876.610.179,98 sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.
3. Per il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti la Regione rilascia mandato irrevocabile ai sensi dell’articolo 5, comma 4.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.
Art. 5. (Emissione di prestiti obbligazionari)
1. L’amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 10 della
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l’emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, anche indicizzati a parametri non monetari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del
3. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.
4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, nei limiti consentiti dalla legge, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all’ottenimento di uno o più rating.
6. Sono confermate per l’anno 2009 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.
7. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all’estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati e dei titoli emessi con oneri a carico del bilancio regionale.
8. In caso di ricorso all’estinzione anticipata di mutui, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo inclusi gli oneri connessi all’operazione, per una durata superiore alla vita residua e ad un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere.
9. Per le operazioni di cui al comma 8 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l’estinzione anticipata, ovvero dei costi connessi alla rinegoziazione.
10. La Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso l’uso di strumenti derivati. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l’obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo, ed è consentito, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del
11. Al fine di garantire l’ottimizzazione dei risultati ottenibili dall’utilizzo di strumenti derivati, che presuppongono una immediata capacità di risposta per cogliere le temporanee opportunità dei mercati finanziari, su parere conforme dell’Assessore competente, il Direttore del Dipartimento economico e occupazionale o, per sua delega, il Direttore della Direzione economia e finanza compie tutti gli atti necessari alla rapida conclusione dell’operazione di ristrutturazione, con l’obbligo di successiva informativa alla Giunta regionale circa le condizioni definitive dell’operazione finanziaria conclusa.
Art. 6. (Residui perenti relativi al bilancio del Consiglio regionale)
1. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 7. (Economie di bilancio)
1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2007 e 2008 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2009, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2008, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della
Art. 8. (Variazioni di bilancio)
1. Ove nel corso dell’esercizio finanziario si manifesti la necessità di garantire la copertura a carico del bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all’anno precedente, la Giunta regionale è autorizzata, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 28 della
Art. 9. (Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno)
1. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi contenuti nel patto di stabilità interno per l’anno 2009, la Direzione regionale economia e finanza, su conforme indicazione dell’Assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, è autorizzata ad effettuare, entro la data del 30 giugno 2009, una verifica straordinaria degli impegni assunti nell’esercizio ed a procedere ad eventuali limitazioni dell’operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio nella misura ritenuta necessaria al rientro nei parametri del patto di stabilità medesimo.
2. L’Assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione relaziona, entro i successivi trenta giorni, sui risultati e sulle azioni derivanti dalla verifica di cui al comma 1, alla commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, programmazione economico- finanziaria e partecipazione.
Art. 10. (Conferma delle disposizioni contenute in precedenti leggi regionali)
1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 2009:
a) le disposizioni di cui all’articolo 4 della
b) le disposizioni contenute nell’articolo 71 della
Art. 11. (Incremento della dotazione finanziaria del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane)
1. Allo scopo di incrementare la dotazione finanziaria del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, previsto all’articolo 37 della
Art. 12. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 13. (Modifiche alla
1. All’articolo 4 della
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1. Le richieste di contributo per le attività di cui all’articolo 2 devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di cultura entro il 30 giugno di ogni anno, corredate di una relazione sull’attività svolta, di un dettagliato programma delle attività da svolgere e di un analitico preventivo di spesa.
1 bis. Un’apposita commissione composta da un dirigente e da due funzionari regionali valuta le istanze pervenute, richiedendo anche la eventuale e ulteriore documentazione integrativa, e propone il relativo contributo in proporzione alle spese sostenute dai soggetti richiedenti. I contributi sono assegnati con provvedimento del Direttore della direzione regionale competente in materia.”;
b) il comma 4 è abrogato.
Art. 14. (Interpretazione autentica dell’articolo 16 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 (Requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale agevolata) della
Art. 15. (Modifica all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. In fase di prima attuazione del presente articolo, relativamente all’esercizio finanziario 2009, il termine per la presentazione dei progetti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della
Art. 16. (Modifiche alla
1. All’articolo 10 della
a) al comma 2:
1) le parole: “con qualifica non inferiore alla settima,” sono sostituite dalle seguenti: “appartenenti alla categoria D,”;
2) dopo le parole: “aspetto tecnico-giuridico.”, è aggiunto il seguente periodo: “Il commissario acquisisce gli atti e la documentazione necessaria ai fini istruttori direttamente presso gli uffici competenti dei comuni interessati e presso altri enti, avvalendosi del personale preposto, il quale provvede tempestivamente agli adempimenti in conformità al principio di leale collaborazione.”;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Decorsi diciotto mesi dall’avvio delle attività istruttorie, tutti gli oneri per il completamento delle stesse sono a carico dei comuni i cui rapporti patrimoniali e/o economici non siano stati ancora definiti.”.
Art. 17. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell’articolo 4, le parole: “nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 maggio dell’anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “ nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno di riferimento”;
b) al comma 1 dell’articolo 5, le parole: “dal 1° giugno dell’anno precedente al 31 maggio dell’anno cui l’esercizio si riferisce” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno cui l’esercizio si riferisce”.
2. In sede di prima applicazione del presente articolo, sono ammesse a contributo, per l’esercizio finanziario 2008, le domande inoltrate dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2008.
Art. 18. (Concessioni dei beni del demanio marittimo)
1. I termini di durata delle concessioni dei beni del demanio marittimo di competenza regionale e comunale, ai sensi rispettivamente dell’articolo 8, comma 2, lettera b bis), della
2. I termini di durata delle concessioni di cui al comma 1, che scadono dopo la data di entrata in vigore della presente
3. Il differimento e la proroga dei termini di cui al presente articolo non conferiscono ai legittimi concessionari il diritto al rinnovo delle concessioni prorogate o differite.
4. I concessionari, per il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione e i termini previsti dai commi 1 e 2, corrispondono il canone dovuto secondo quanto stabilito negli atti di concessione scaduti, salvi eventuali conguagli nel caso di adeguamento dei canoni ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 19. (Modifiche alla
1. Alla
a) [dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 è inserita la seguente: “h bis) l’architetto designato dalla sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio;”] [4];
b) il comma 5 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: “5. Ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla
Art. 20. (Modifiche all’articolo 2 della
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 21. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 5 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
“5. L’incarico di componente della commissione di cui al comma 1 ha la durata di due anni e cessa anticipatamente, oltre che per dimissioni e nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni, per revoca da parte del soggetto che l’ha conferito:
1. in relazione alla gravità di fatti nei quali il componente è coinvolto;
2. in caso di mancata partecipazione, a qualsiasi titolo effettuata, a due sedute della commissione di esame;
3. in presenza di comportamenti da cui possano derivare disfunzioni nell’espletamento dell’attività della commissione, compromettendone il funzionamento, con riflessi sull’utenza e/o sul prestigio dell’amministrazione regionale.”;
b) al comma 4 dell’articolo 20 dopo le parole: “dell’impedimento” sono inserite le seguenti: “che non può essere rinviato per più di due volte.”.
Art. 22. (Disposizioni abrogative in materia di cultura)
1. La
2. Le domande previste dalla
3. L’articolo 3 della
Art. 23. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 4 dell’articolo 7 le parole: “entro centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro un anno”;
b) al comma 4 dell’articolo 9 le parole: “La Regione, con regolamento adottato” sono sostituite dalle seguenti: “Entro centottanta giorni dall’adozione del protocollo regionale di cui all’articolo 7, la Regione, con regolamento da adottare”;
c) all’articolo 11:
1) al comma 1 dopo le parole: “La Regione” sono inserite le seguenti: “, entro novanta giorni dall’adozione del protocollo di cui all’articolo 7,”;
2) il comma 2 è abrogato;
d) dopo il comma 1 dell’articolo 17 è aggiunto il seguente:
“1bis. Fino all’adozione del protocollo di cui all’articolo 7 e del regolamento di cui all’articolo 9, non trovano applicazione gli articoli 13 e 14.”.
Art. 24. (Interventi in materia di viabilità strategica della Regione)
1. Nell’ambito delle finalità di cui agli stanziamenti del capitolo D12503 denominato “Interventi regionali in materia di grande viabilità (L.R. n. 22 del 26.02.1987 e successive integrazioni)”, sono ricompresi gli interventi in materia di viabilità strategica della Regione.
Art. 25. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 2 dell’articolo 7 bis è sostituito dal seguente:
“2. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione di servitù di passaggio la comunicazione alla Procura della Repubblica, da parte di qualsiasi agente o pubblico ufficiale, della notizia di reato per violazioni di legge attinenti al terreno oggetto della concessione nonché la pendenza del relativo procedimento penale, fatta salva la facoltà per l’amministrazione regionale di riprendere l’esame della richiesta di concessione al termine del procedimento penale stesso.”;
b) al comma 1 dell’articolo 7 ter le parole: “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2008”.
Art. 26. (Approvazione dei bilanci degli enti)
1. Ai sensi dell’articolo 57 della
a) Agenzia regionale per la protezione ambientale – (ARPA);
b) Agenzia per il diritto agli studi universitari del Lazio (LAZIODISU);
c) Istituto regionale per le Ville Tuscolane IRVIT;
d) Consorzio Polifunzionale Pegaso;
e) Ente regionale Riserva naturale dei Monti Navegna e Cervia;
f) Ente regionale Parco naturale di Bracciano e Martignano;
g) Ente regionale Parco di Veio;
h) Ente regionale Parco dei Castelli Romani;
i) Ente regionale Parco naturale dei Monti Lucretili;
l) Ente regionale Parco dell’Appia Antica;
m) Ente regionale Parco Riviera di Ulisse;
n) Ente regionale Aree naturali protette - Roma Natura;
o) Ente regionale Parco naturale dei Monti Aurunci;
p) Ente regionale Riserva naturale Nazzano, Tevere-Farfa.
2. Gli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni ai rispettivi bilanci in relazione agli stanziamenti definitivamente previsti dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2009, 2010 e 2011.
Art. 26 bis. (Nota informativa sugli strumenti finanziari derivati o sui contratti di finanziamento che includono una componente derivata) [5]
1. Ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del
Art. 27. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati : Tabella A, Tabella B, QGR E, QGR U, Elenchi, Bilanci degli enti
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 2 della
[5] Articolo inserito dall'art. 2 della