Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.14 informazione e cultura |
Data: | 06/08/1991 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione Lazio promuove e sostiene iniziative da attuare nell'ambito regionale dirette a valorizzare e diffondere, in particolare tra i giovani e nelle scuole, il patrimonio ideale storico, [...] |
Art. 2. 1. Tra le attività volte al perseguimento delle finalità della presente legge rivestono carattere prioritario |
Art. 3. 1. Gli aventi diritto ai contributi della presente legge sono, in via prioritaria, le associazioni o federazioni partigiane con struttura nazionale e riconosciute enti morali operanti nel Lazio |
Art. 4. 1. Le richieste di contributo per le attività di cui all’articolo 2 devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di cultura entro il 30 giugno di ogni anno, corredate [...] |
Art. 5. 1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, dall'anno 1991, la spesa di lire 150 milioni annui |
§ 5.14.53 - L.R. 6 agosto 1991, n. 34.
Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza.
(B.U. n. 24 del 30 agosto 1991).
1. La Regione Lazio promuove e sostiene iniziative da attuare nell'ambito regionale dirette a valorizzare e diffondere, in particolare tra i giovani e nelle scuole, il patrimonio ideale storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza, che costituisce valore fondamentale dell'ordinamento costituzionale della Repubblica e dello Stato regionale al quale la popolazione laziale ha dato un significativo contributo. A tal fine la Regione Lazio erogherà contributi, per una somma totale, per l'anno 1991, non superiore a lire 150 milioni.
2. La Regione Lazio riconosce il ruolo fondamentale che svolgono, a livello regionale, le assicurazioni della resistenza e dell'antifascismo e contribuisce, altresì, alle spese generali del loro funzionamento mediante un contributo totale annuo di lire 150 milioni.
3. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale alla cultura, provvede annualmente, con proprio decreto, alla destinazione delle somme, di cui al precedente secondo comma, alle diverse associazioni.
1. Tra le attività volte al perseguimento delle finalità della presente legge rivestono carattere prioritario:
1) la pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiale e testimonianze su tutti gli aspetti della storia regionale contemporanea, dell'antifascismo e della resistenza e la promozione di corsi principalmente rivolti ai giovani;
2) le iniziative volte a diffondere la conoscenza storica dell'antifascismo e della resistenza e il tributo di sangue e di sofferenza pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali;
2 bis) l'istituzione e il sostegno al funzionamento di centri di documentazione multimediale, realizzati in collaborazione con altri enti pubblici, che consentano l'accesso alle informazioni riguardanti la conoscenza storica dell'antifascismo e della resistenza alla più ampia fascia di cittadini, utilizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie con particolare riferimento alle reti telematiche. [1]
1. Gli aventi diritto ai contributi della presente legge sono, in via prioritaria, le associazioni o federazioni partigiane con struttura nazionale e riconosciute enti morali operanti nel Lazio.
2. Possono essere, inoltre, concessi contributi anche ad altre associazioni ed enti riconosciuti, operanti nel Lazio impegnati ad attuare le iniziative di cui ai precedenti articoli.
1. Le richieste di contributo per le attività di cui all’articolo 2 devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di cultura entro il 30 giugno di ogni anno, corredate di una relazione sull’attività svolta, di un dettagliato programma delle attività da svolgere e di un analitico preventivo di spesa [2].
1 bis. Un’apposita commissione composta da un dirigente e da due funzionari regionali valuta le istanze pervenute, richiedendo anche la eventuale e ulteriore documentazione integrativa, e propone il relativo contributo in proporzione alle spese sostenute dai soggetti richiedenti. I contributi sono assegnati con provvedimento del Direttore della direzione regionale competente in materia [3].
2. Qualora, in base ai programmi di attività presentate, emergono esigenze immediate di finanziamento per iniziative di rilevante impegno, potranno essere corrisposti acconti non superiori al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Per il primo anno di applicazione della presente legge, il contributo sarà erogato, agli enti e alle associazioni di cui al precedente articolo 3, in un'unica soluzione sulla base dell'attività svolta nel corso dell'anno.
4. [I contributi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente e sono erogati sulla base della documentazione di spesa] [4].
1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, dall'anno 1991, la spesa di lire 150 milioni annui.
2. Le somme occorrenti, per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del precedente primo comma, sono iscritte per l'anno 1991 a carico del capitolo n. 16102, che, con la presente legge, si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio con la denominazione: «Contributi agli enti ed associazioni, operanti nel Lazio, che valorizzano e diffondono il patrimonio culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza» e con la dotazione di competenza di lire 150 milioni.
3. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede, per l'anno 1991, mediante riduzione di lire 150 milioni del capitolo n. 29841, lettera d), elenco n. 4, del bilancio 1991.
[1] Numero aggiunto dall'art. 58 della
[2] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 13 della
[3] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 13 della
[4] Comma abrogato dall'art. 13 della