§ 5.14.89 - L.R. 29 novembre 2001, n. 29.
Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:29/11/2001
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Forum regionale per le politiche giovanili).
Art. 3.  (Funzioni del Forum regionale per le politiche giovanili).
Art. 4.  (Struttura regionale).
Art. 5.  (Registro regionale delle associazioni giovanili).
Art. 6.  (Programma triennale di interventi a favore dei giovani).
Art. 7.  (Conferenza regionale per le politiche giovanili).
Art. 8.  (Disposizioni finanziarie).


§ 5.14.89 - L.R. 29 novembre 2001, n. 29.

Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani.

(B.U. 10 dicembre 2001, n. 34 - S.O. n. 6).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione riconosce il particolare rilievo che rivestono le problematiche giovanili nell’ambito della programmazione regionale in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività regionale.

     2. In conformità con quanto previsto al comma 1, la Regione, al fine di acquisire una conoscenza specifica ed approfondita della condizione giovanile e di coordinare gli interventi e le politiche degli enti locali a favore dei giovani nonché di garantire una rappresentanza del mondo giovanile nelle sedi istituzionali, promuove, nel rispetto dei principi costituzionali e nell’ambito delle competenze di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, azioni tese a:

     a) favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica;

     b) promuovere presso le province ed i comuni forme di consultazione dei giovani, in forma individuale ed associata, al fine di favorire la partecipazione degli stessi, alla vita amministrativa degli enti locali;

     c) analizzare ed approfondire, con il concorso delle associazioni rappresentative del mondo giovanile, le tematiche attinenti alla condizione dei giovani;

     d) promuovere un sistema coordinato di informazioni rivolto ai giovani;

     e) favorire l’inserimento dei giovani nella società e nel mercato del lavoro;

     f) prevenire i percorsi della devianza e contrastare l’emarginazione giovanile;

     g) incentivare lo sviluppo dell’associazionismo giovanile;

     h) coordinare gli interventi rivolti ai giovani in materia di formazione, istruzione, occupazione, servizi sociali e prevenzione sanitaria;

     i) favorire scambi culturali giovanili a carattere interregionale ed internazionale.

 

     Art. 2. (Forum regionale per le politiche giovanili).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Forum regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Forum, di cui fanno parte rappresentanti:

     a) delle organizzazioni giovanili di partiti politici presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento;

     b) delle associazioni studentesche ed universitarie;

     c) delle organizzazioni sindacali di categoria dei giovani lavoratori maggiormente rappresentative;

     d) delle associazioni giovanili iscritte nel registro di cui all’articolo 5, purché costituite, come minimo, da un anno ed operanti sul territorio regionale [1];

     d bis) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani autonomamente istituiti dagli enti locali [2].

     2. Il Forum dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è convocato almeno due volte l’anno.

     3. Il Forum è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato.

     4. Entro sessanta giorni dalla data di istituzione della struttura di cui all’articolo 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento interno del Forum.

     5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina:

     a) la composizione del Forum assicurando il rispetto del pluralismo delle rappresentanze di cui al comma 1;

     b) le modalità di costituzione del Forum;

     c) l’organizzazione ed il funzionamento interno del Forum;

     d) le modalità per la costituzione, all’interno dei componenti del Forum, del direttivo con compiti istruttori e preparatori nonché di rappresentanza del Forum nelle sedi istituzionali;

     e) l’eventuale iscrizione nel registro di cui all’articolo 5 di ulteriori associazioni rispetto a quelle previste al comma 2 del medesimo articolo.

     6. Alle riunioni del Forum possono partecipare i consiglieri e gli assessori regionali ed essere invitati rappresentanti degli enti locali ed esperti in materia nonché i rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro previsto all’articolo 5, diverse da quelle di cui al comma 1, lettera d).

 

     Art. 3. (Funzioni del Forum regionale per le politiche giovanili).

     1. Il Forum:

     a) esprime parere sulle iniziative concernenti la condizione giovanile su richiesta della Giunta e del Consiglio regionale nonché degli enti locali;

     b) predispone relazioni, studi, documenti, ed analisi sulla condizione giovanile, anche al fine di sottoporli alla valutazione dei competenti organi regionali;

     c) elegge i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.

 

     Art. 4. (Struttura regionale).

     1. Per l’esercizio delle finalità della presente legge è istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, un’apposita struttura secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione delle strutture del Consiglio regionale [3].

     2. La struttura di cui al comma 1, tra l’altro:

     a) svolge attività di supporto al Forum;

     b) effettua un’azione di monitoraggio della condizione giovanile;

     c) valuta l’impatto delle politiche regionali in favore dei giovani;

     d) gestisce servizi informativi e banche dati sulla condizione e sulle politiche per i giovani;

     e) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni tra mondo giovanile e le istituzioni;

     f) svolge attività istruttoria ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all’articolo 5 e provvede alla relativa tenuta.

 

     Art. 5. (Registro regionale delle associazioni giovanili).

     1. E’ istituito presso il Consiglio regionale il registro delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro [4].

     2. Al registro possono iscriversi le associazioni:

     a) studentesche;

     b) di volontariato;

     c) culturali;

     d) ambientaliste;

     e) sportive;

     f) a carattere religioso;

     g) ogni altra associazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, lettera e).

     3. Ai fini dell’iscrizione nel registro, le associazioni di cui al comma 2 devono presentare domanda alla struttura prevista all’articolo 4 e, oltre ad essere formate in prevalenza da giovani, devono avere:

     a) sede nel territorio regionale;

     b) finalità giovanile indicata chiaramente nella denominazione e contemplata all’interno dello statuto;

     c) statuto improntato ai criteri di democraticità;

     d) assenza di finalità di lucro.

     4. La struttura regionale di cui all’articolo 4, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di cui al comma 3, provvede all’iscrizione nel registro oppure al diniego dell’iscrizione con provvedimento motivato.

     5. La domanda di cui al comma 3 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

     b) dettagliata relazione sull’attività che l’organizzazione svolge o che intende svolgere.

     6. La struttura di cui all’articolo 4 provvede con periodicità annuale alla revisione ed all’aggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti previsti al comma 3.

 

     Art. 6. (Programma triennale di interventi a favore dei giovani).

     1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, approva il programma triennale di interventi a favore dei giovani, di seguito denominato Programma, contenente gli indirizzi, gli obiettivi ed i progetti dell’azione regionale.

     2. Il Programma contiene:

     a) l’individuazione della tipologia di progetti concernenti la condizione giovanile promossi dalla Regione;

     b) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli enti locali in materia;

     c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;

     d) l’indicazione delle procedure di accesso ai finanziamenti ed agli incentivi.

     3. Il Programma prevede contributi a sostegno di progetti ed iniziative per, tra l’altro:

     a) l’inserimento sociale e la partecipazione dei giovani;

     b) le politiche attive per l’occupazione;

     c) la prevenzione del disagio giovanile;

     d) la mobilità giovanile, con iniziative di scambio socio-culturale fra paesi europei;

     e) l’aggregazione, l’associazionismo e la cooperazione giovanile nazionale ed internazionale;

     f) l’informazione e la consulenza per i giovani.

     4. Entro il 30 novembre, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sull’andamento del programma e le eventuali correzioni allo stesso.

 

     Art. 7. (Conferenza regionale per le politiche giovanili).

     1. E’ istituita la Conferenza regionale per le politiche giovanili, di seguito denominata Conferenza che, ripartita in ambiti territoriali provinciali, ha lo scopo di coordinare gli interventi in favore dei giovani e di scambiare le esperienze amministrative sviluppate in tema di politiche giovanili.

     2. La Conferenza è composta, per ciascun ambito provinciale, dagli assessori provinciali e comunali competenti in materia di politiche giovanili.

     3. Al fine di coordinare e raccordare l’attività della Conferenza, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore da lui delegato, convoca, almeno due volte l’anno, la Conferenza stessa.

     4. Alla seduta della Conferenza di cui al comma 3 partecipano gli assessori provinciali e tre rappresentanti per ogni ambito provinciale designati da ciascun ambito stesso nonché il presidente del Forum, il presidente ed i due vice presidenti della commissione consiliare, permanente o speciale, competente in materia di politiche giovanili.

 

     Art. 8. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa per l’importo di lire 200 milioni per l'anno 2001 che viene prevista nel bilancio pluriennale al capitolo numero 28186 di nuova istituzione, denominato “Fondo regionale per i giovani”.

     2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo numero 16310 del bilancio pluriennale 2001.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 7 dicembre 2007, n. 20.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.