§ 2.4.26 - L.R. 30 luglio 1996, n. 30.
Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.4 enti locali
Data:30/07/1996
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Riserva di legge regionale).
Art. 3.  (Istituzione di nuovi comuni).
Art. 4.  (Modifiche delle circoscrizioni territoriali e della denominazione dei comuni).
Art. 5.  (Decentramento e municipi).
Art. 6.  (Unione di comuni).
Art. 7.  (Programma regionale).
Art. 8.  (Contenuto del programma regionale).
Art. 9.  (Modalità per l'esercizio dell'iniziativa legislativa in materia di circoscrizioni comunali e denominazione dei comuni).
Art. 10.  (Definizione dei rapporti patrimoniali ed economici in seguito a modifiche territoriali).
Art. 11.  (Incertezza sui confini comunali).
Art. 12.  (Funzioni delegate alle province).
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 14.  (Abrogazione).
Art. 15.  (Disposizioni transitorie).


§ 2.4.26 - L.R. 30 luglio 1996, n. 30.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali.

(B.U. 10 agosto 1996, n. 22 - S.O. n. 3).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Con la presente legge la Regione, ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione e in attuazione dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente: «Ordinamento delle autonomie locali», e successive modificazioni, detta norme in ordine all'istituzione di nuovi comuni, alle modifiche delle circoscrizioni territoriali e della denominazione dei comuni, nonché all'esercizio di ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali, per realizzare un più razionale assetto del territorio e una più efficiente organizzazione dei pubblici servizi.

 

     Art. 2. (Riserva di legge regionale).

     1. L'istituzione di nuovi comuni e le modifiche delle circoscrizioni territoriali e delle denominazioni dei comuni sono disposte mediante legge regionale nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione e degli articoli 6, comma 2, punto 11, e 41, comma 3, dello Statuto della Regione, sentite le popolazioni interessate ai sensi e con le modalità previste dalla legislazione regionale in materia di referendum , e previa acquisizione del parere non vincolante della commissione regionale per la toponomastica [1].

     2. Non può essere indetto un nuovo referendum per identica modifica territoriale o di denominazione dei comuni prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di pubblicazione dei risultati della precedente consultazione popolare.

 

     Art. 3. (Istituzione di nuovi comuni).

     1. L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo nei seguenti casi:

     a) fusione di due o più comuni contigui;

     b) costituzione in comune autonomo di parte del territorio di uno o più comuni.

     2. Salvi i casi di fusione di più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti che altri comuni scendano al di sotto di tale limite. Per l'istituzione di nuovi comuni e per la riduzione territoriale di comuni già esistenti è, altresì, necessario che gli stessi abbiano i mezzi finanziari sufficienti ad assicurare i pubblici servizi e il pareggio dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 4. (Modifiche delle circoscrizioni territoriali e della denominazione dei comuni).

     1. Alle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei comuni si procede nei casi di:

     a) incorporazione di uno o più comuni in un altro;

     b) aggregazione ad altro comune di parte del territorio di uno o più comuni.

     2. La denominazione dei comuni può essere modificata in seguito al mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale, ovvero quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

 

     Art. 5. (Decentramento e municipi).

     1. Nei comuni risultanti da fusione o incorporazione la legge regionale prevede che siano garantite adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi alle comunità di origine. In particolare, la legge regionale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, può prevedere la costituzione di municipi, privi di personalità giuridica, con lo scopo di valorizzare i caratteri peculiari delle popolazioni locali, di gestire i servizi di base, nonché di esercitare altre funzioni eventualmente delegate dal comune.

     2. La legge regionale istituisce comunque i municipi di cui al comma 1 qualora i comuni interessati ne facciano richiesta deliberata con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli.

     3. La legge regionale che istituisce il municipio ne determina l'ambito territoriale e identifica i servizi di base attribuibili.

     4. L'ordinamento del municipio è disciplinato dallo statuto e dal regolamento comunale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni.

 

     Art. 6. (Unione di comuni).

     1. Qualora due o più comuni costituiscano un'unione ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, devono trasmettere l'atto costitutivo e il regolamento dell'unione stessa, non appena esecutivi, alla Giunta regionale, anche ai fini della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Entro dieci anni dalla data di costituzione dell'unione, i comuni, qualora intendano pervenire alla fusione, devono inoltrare alla Giunta regionale apposita richiesta, deliberata dai quattro quinti dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli, per la presentazione di una proposta di legge volta alla fusione. Qualora il suddetto termine non venga rispettato l'unione è automaticamente sciolta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni.

     3. In caso di erogazione all'unione, da parte della Regione, di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, se non è intervenuta la richiesta dei comuni interessati, allo scadere del decimo anno dalla costituzione dell'unione la Giunta regionale predispone comunque la proposta di legge volta alla fusione dei comuni partecipanti all'unione.

 

     Art. 7. (Programma regionale).

     1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone lo schema di programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dai piccoli comuni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, tenendo conto anche delle unioni già costituite o in fase di costituzione, delle comunità montane e dei consorzi tra enti locali esistenti.

     2. Lo schema di programma predisposto dalla Giunta è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro sei mesi dalla pubblicazione, le province esprimono il proprio parere e possono formulare osservazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni. Il parere si intende reso favorevolmente qualora non intervenga entro il termine fissato.

     3. La Giunta regionale, entro i successivi sei mesi, si esprime sui pareri espressi e le eventuali osservazioni e sottopone lo schema di programma al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.

     4. Il programma è aggiornato ogni cinque anni con le stesse procedure di cui al presente articolo.

 

     Art. 8. (Contenuto del programma regionale).

     1. Il programma regionale, in attuazione delle norme contenute nella legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, individua le realtà territoriali per le quali occorre procedere ad una modifica delle relative circoscrizioni comunali e può essere articolato in diverse fasi temporali.

     2. Per favorire la fusione di più comuni il programma regionale contiene i criteri per la determinazione dei contributi aggiuntivi di cui all'articolo 6, comma 3, da erogare alle unioni di comuni tenendo conto dei seguenti fattori:

     a) numero dei comuni interessati;

     b) entità delle popolazioni dei comuni aderenti all'unione, con priorità per le unioni cui partecipano in maggioranza comuni con popolazione inferiore ai duemila abitanti;

     c) rapporto tra i servizi erogati dai singoli comuni e quelli erogabili dall'unione.

     3. Per diffondere la cultura della fusione e per favorire la spontanea unione dei piccoli comuni ed acquisire dati concreti sulla fattibilità e convenienza della gestione associata di servizi pubblici tra enti locali, il programma regionale prevede l'erogazione di contributi:

     a) alle comunità montane, anche riunite in consorzio tra loro o con comuni montani, per la realizzazione di strutture tecnico-amministrative necessarie dell'esercizio associato delle funzioni e/o dei servizi previsti dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ovvero a loro delegate dai singoli comuni a seguito di trasferimento di funzioni regionali;

     b) agli enti locali che si associno con le forme previste dagli articoli 24 e 25 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, con il fine della sperimentazione della gestione associata di pubblici servizi e/o funzione, per una futura unione e fusione, per spese di primo impianto.

     4. I contributi di cui al comma 3, lettere a) e b) sono determinati in rapporto al numero dei comuni aderenti la cui popolazione sia inferiore ai cinquemila abitanti e sono rinnovabili per un massimo di tre anni, con obbligo di verifica annuale dei costi e dei ricavi, nonché del miglioramento e ampliamento dei servizi resi.

     5. Per le finalità di cui al comma 3, il programma regionale prevede spese per la promozione, divulgazione e ricerche, effettuate dalla Regione e dagli altri enti locali, in materia di unioni.

 

     Art. 9. (Modalità per l'esercizio dell'iniziativa legislativa in materia di circoscrizioni comunali e denominazione dei comuni).

     1. Per l'istituzione di nuovi comuni, la modifica delle circoscrizioni territoriali e delle denominazioni dei comuni, l'iniziativa legislativa compete ai soggetti di cui all'articolo 28 dello Statuto regionale.

     2. Il singolo comune, ovvero i comuni o gli elettori della Regione che non raggiungono il numero sufficiente per acquisire la titolarità del potere di iniziativa legislativa, da esercitarsi in conformità alla legge regionale 17 giugno 1980, n. 63, possono presentare la propria richiesta alla Giunta regionale che, previa verifica di conformità al programma regionale di cui all'articolo 7, sottopone al Consiglio regionale la corrispondente proposta di legge o respinge la richiesta entro novanta giorni.

     3. La proposta di legge relativa all'istituzione di un nuovo comune o alla modifica della circoscrizione territoriale di comuni deve essere accompagnata, a cura dei soggetti proponenti, da una relazione illustrativa che deve contenere:

     a) dettagliata descrizione dei confini dell'istituendo comune e di tutti i comuni interessati dalla variazione territoriale con riferimento alla situazione esistente e a quella risultante dalla istituzione o variazione;

     b) cartografia 1:10.000, o superiore, relativa ai confini di cui alla lettera a);

     c) indicazioni di natura demografica, topografica, socio-economica, che motivino l'istituzione del nuovo comune o la modifica territoriale;

     d) schemi di bilancio che riflettano la situazione patrimoniale e finanziaria del nuovo comune o dei comuni interessati dalla modifica territoriale, anche a modifica avvenuta;

     e) proposta di riorganizzazione e di gestione dei servizi pubblici sul territorio interessato che evidenzi i vantaggi economici per gli enti locali e la migliore resa dei servizi all'utenza.

     4. La relazione di accompagnamento alla proposta di legge relativa alla modifica di denominazione comunale deve contenere specifiche indicazioni sulle esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il cambiamento richiesto.

     5. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 deve essere depositata nelle sedi dei comuni interessati con avviso di deposito affisso negli albi pretori dei comuni stessi quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di indizione del referendum, necessario per la consultazione delle popolazioni interessate e fino alla data di chiusura delle votazioni.

 

     Art. 10. (Definizione dei rapporti patrimoniali ed economici in seguito a modifiche territoriali).

     1. A seguito di modifica delle circoscrizioni territoriali di comuni, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di rapporti con gli enti locali, provvede con propria deliberazione alla definizione dei rapporti patrimoniali ed economici, e del relativo personale, effettuando la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività.

     2. Per le attività istruttorie necessarie alla definizione dei rapporti di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale di un commissario coadiuvato da uno o più sub-commissari, tutti scelti tra i dipendenti regionali appartenenti alla categoria D, esperti sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico-contabile che l'aspetto tecnico-giuridico. Il commissario acquisisce gli atti e la documentazione necessaria ai fini istruttori direttamente presso gli uffici competenti dei comuni interessati e presso altri enti, avvalendosi del personale preposto, il quale provvede tempestivamente agli adempimenti in conformità al principio di leale collaborazione [2].

     2 bis. Decorsi diciotto mesi dall’avvio delle attività istruttorie, tutti gli oneri per il completamento delle stesse sono a carico dei comuni i cui rapporti patrimoniali e/o economici non siano stati ancora definiti [3].

 

     Art. 11. (Incertezza sui confini comunali).

     1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla determinazione dei confini di comuni appartenenti a province diverse nei casi di incertezza su tali confini su richiesta dei consigli dei comuni interessati.

     2. La richiesta di determinazione dei confini da parte dei consigli dei comuni interessati deve essere corredata dalla documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in maniera puntuale la realtà esistente.

     3. Entro novanta giorni dalla richiesta, le competenti strutture regionali istruiscono il procedimento della determinazione dei confini, verificando la documentazione allegata ed effettuando eventuali ispezioni dei luoghi.

     4. La Giunta regionale delibera sulle richieste di determinazione dei confini entro sessanta giorni dal completamento dell'istruttoria di cui al comma 3.

     5. Qualora i comuni interessati appartengano alla stessa provincia, alla determinazione dei confini provvede, ai sensi dell'articolo 12, l'amministrazione provinciale competente.

     6. Qualora, a seguito della determinazione dei confini, si renda necessaria una definizione dei rapporti patrimoniali tra i comuni interessati, si applicano le procedure di cui all'articolo 10.

 

     Art. 12. (Funzioni delegate alle province).

     1. La provincia è delegata a provvedere:

     a) in ordine alla determinazione e spostamento di sedi comunali comprese nel territorio di competenza, su richiesta dei consigli comunali motivata da esigenze sociali, economiche e funzionali;

     b) alla determinazione, in caso di incertezza, dei confini dei comuni rientranti nell'ambito del territorio di competenza.

     2. Le province adottano i provvedimenti di competenza entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'ultima richiesta dei singoli consigli comunali interessati.

     3. Le province sono tenute a comunicare i provvedimenti adottati e a fornire chiarimenti e notizie, nonché a presentare una relazione sullo svolgimento delle funzioni delegate entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Assessorato regionale competente in materia di rapporti con gli enti locali.

     4. La Giunta regionale esercita i poteri di direttiva e vigilanza sulle funzioni delegate in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, e successive modificazioni.

     5. Le spese sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione e vengono annualmente rimborsate in base a rendiconti presentati congiuntamente alla relazione di cui al comma 3.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1996 la spesa complessiva di lire 595.000.000

(cinquecentonovantacinquemilioni). A tal fine vengono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione a fianco di ciascuno indicata:

     capitolo 11335 denominato: «Spese per gli adempimenti relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di circoscrizioni comunali: istituzione comuni, unioni, fusioni, programma regionale e suo aggiornamento ai sensi degli artt. 11 e 22 della Legge n. 142 del 1990. Referendum consultivi e attività connesse. (Spesa obbligatoria)».

     Dotazione - Lire 590.000.000 (cinquecentonovantamilioni);

     capitolo 11337 denominato: «Rimborso per funzioni delegate alle province in materia di spostamento delle sedi comunali e determinazione dei confini».

     Dotazione - Lire 5.000.000 (cinquemilioni).

     2. Per l'anno finanziario 1996 agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 11305 del bilancio di previsione 1996, per l'importo totale di Lire 595.000.000 (cinquecentonovantacinquemilioni).

     3. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

 

     Art. 14. (Abrogazione).

     1. E' abrogata la legge regionale 19 settembre 1974, n. 63, concernente: «Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, in materia di circoscrizioni comunali, polizia locale, urbana e rurale».

     2. Sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 15. (Disposizioni transitorie).

     1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti inerenti all'istituzione di nuovi comuni, o alle modifiche delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali in corso al momento delle sua entrata in vigore.

     2. Nelle more dell'approvazione del programma quinquennale di cui agli articoli 7 e 8 i contributi di cui all'articolo 8, comma 3, sono erogati dalla Regione, previa determinazione di criteri transitori effettuata con deliberazione del Consiglio regionale.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 26 luglio 2002, n. 25.

[2] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32.

[3] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32.