Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 19/05/1994 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. Il comma 2 dell'articolo 12 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. 1. La delibera del Consiglio comunale e le conseguenti varianti allo strumento urbanistico vigente, eventualmente necessarie, di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. [...] |
§ 4.10.193 - Legge Regionale 19 maggio 1994, n. 8. [1]
Ulteriori norme in materia di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27.
(B.U. 20 maggio 1994, suppl. straord. n. 28).
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della
(Omissis).
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della
3. La verifica di cui al comma 1 dell'articolo 12 della
1. Il comma 2 dell'articolo 12 bis della
(Omissis).
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 12 bis della
1. La delibera del Consiglio comunale e le conseguenti varianti allo strumento urbanistico vigente, eventualmente necessarie, di cui all'articolo 12 bis della
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 e fino agli adempimenti ivi previsti, semprechè non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, è fatto divieto di procedere all'adozione di varianti allo strumento urbanistico vigente, con esclusione di quelle adottate ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della
3. Il divieto di cui al comma 2 è esteso ai Comuni situati in zona dichiarata sismica, non dotati di strumento urbanistico generale totalmente adeguato al piano urbanistico regionale, limitatamente alle varianti relative alle parti non adeguate.
4. E' abrogato l'articolo 6 della
[1] Abrogata dall'art. 19 della