§ 4.10.193 - Legge Regionale 19 maggio 1994, n. 8.
Ulteriori norme in materia di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:19/05/1994
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Il comma 2 dell'articolo 12 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. La delibera del Consiglio comunale e le conseguenti varianti allo strumento urbanistico vigente, eventualmente necessarie, di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. [...]


§ 4.10.193 - Legge Regionale 19 maggio 1994, n. 8. [1]

Ulteriori norme in materia di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27.

(B.U. 20 maggio 1994, suppl. straord. n. 28).

 

Art. 1.

     1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è abrogato.

     3. La verifica di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come sostituito dal comma 1, non è necessaria nel caso di strumenti urbanistici generali vigenti adottati dopo l'entrata in vigore della medesima legge regionale n. 27 del 1988 e dotati del parere geologico di cui all'articolo 11 della stessa legge regionale n. 27 del 1988.

 

     Art. 2.

     1. Il comma 2 dell'articolo 12 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. I commi 3 e 4 dell'articolo 12 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, sono abrogati.

 

     Art. 3.

     1. La delibera del Consiglio comunale e le conseguenti varianti allo strumento urbanistico vigente, eventualmente necessarie, di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, e modificato dall'articolo 2 della presente legge, devono essere adottate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 e fino agli adempimenti ivi previsti, semprechè non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, è fatto divieto di procedere all'adozione di varianti allo strumento urbanistico vigente, con esclusione di quelle adottate ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ferma restando la facoltà di procedere all'adozione di piani particolareggiati regolatori comunali.

     3. Il divieto di cui al comma 2 è esteso ai Comuni situati in zona dichiarata sismica, non dotati di strumento urbanistico generale totalmente adeguato al piano urbanistico regionale, limitatamente alle varianti relative alle parti non adeguate.

     4. E' abrogato l'articolo 6 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.