Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 opere pubbliche |
Data: | 26/05/2006 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Metodi di campionamento). |
Art. 3. (Metodi di analisi). |
Art. 4. (Attuazione per rinvio). |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 14/2002). |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14/2002). |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 14/2002). |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 14/2002). |
Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 14/2002). |
Art. 10. (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 14/2002). |
Art. 11. (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 14/2002). |
Art. 12. (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 14/2002). |
Art. 13. (Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 14/2002). |
Art. 14. (Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 14/2002). |
Art. 15. (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 14/2002). |
Art. 16. (Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 14/2002). |
Art. 17. (Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 14/2002). |
Art. 18. (Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 14/2002). |
Art. 19. (Modifiche all’articolo 38 della legge regionale 14/2002). |
Art. 20. (Modifiche all’articolo 51 della legge regionale 14/2002). |
Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 54 della legge regionale 14/2002). |
Art. 22. (Sostituzione dell’articolo 67 della legge regionale 14/2002). |
Art. 23. (Inserimento dell’articolo 67 bis nella legge regionale 14/2002). |
Art. 24. (Modifiche all’articolo 70 della legge regionale 14/2002). |
Art. 25. (Attuazione della direttiva 2004/18/CE). |
Art. 26. (Direttive attuate in via regolamentare). |
Art. 27. (Modifiche agli allegati). |
Art. 28. (Abrogazioni). |
§ 4.2.92 – L.R. 26 maggio 2006, n. 9.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005).
(B.U. 31 maggio 2006, n. 22).
Capo I
Adeguamento all’ordinamento comunitario
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all’articolo 117 della Costituzione e in attuazione della
a) dispone l’attuazione delle seguenti direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana:
1)
2)
3)
b) dispone l’attuazione per rinvio delle direttive comunitarie, aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, in materia di alimentazione per gli animali elencate all’allegato G, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della
c) modifica la
Capo II
Attuazione delle direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)
Art. 2. (Metodi di campionamento).
1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori massimi delle sostanze disciplinate dalle direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), sono prelevati secondo le modalità indicate nei seguenti allegati:
a) i campioni destinati al controllo di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all’allegato A;
b) i campioni destinati al controllo di benzo(a)pirene sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all’allegato B;
c) i campioni destinati al controllo di stagno sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all’allegato C.
2. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformità al tenore massimo delle sostanze è determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito dal
Art. 3. (Metodi di analisi).
1. La preparazione dei campioni e i metodi di analisi utilizzati per il controllo ufficiale dei tenori delle sostanze devono essere conformi ai criteri indicati nei seguenti allegati:
a) per il controllo di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD si applicano i criteri di cui all’allegato D;
b) per il controllo di benzo(a)pirene si applicano i criteri di cui all’allegato E;
c) per il controllo di stagno si applicano i criteri di cui all’allegato F.
Capo III
Attuazione delle direttive comunitarie in materia di alimentazione per gli animali
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b)
Art. 4. (Attuazione per rinvio).
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della
Capo IV
Modifica alla
della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005
Art. 5. (Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 6. (Modifiche all’articolo 4 della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della
«c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché procedure di affidamento delle concessioni dei medesimi;».
Art. 7. (Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 10 dell’articolo 7 della
«10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della
Art. 8. (Modifiche all’articolo 9 della
1. Il comma 9 dell’articolo 9 della
«9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia comunitaria sono affidati mediante le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 4.».
2. Dopo il comma 9 dell’articolo 9 della
«9 bis. Gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro sono affidati dal responsabile del procedimento mediante una procedura che si svolga nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.».
Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
«Art. 14. (Requisiti per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a quello per cui la normativa statale prevede il sistema di qualificazione SOA).
1. Per l’affidamento di lavori per i quali la normativa statale non prevede l’obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), da realizzarsi con le procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Nel subappalto di lavori di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo del subappaltatore è dimostrato dall’iscrizione dello stesso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da dichiarazione dell’impresa appaltatrice attestante l’idoneità tecnico-organizzativa del subappaltatore.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i soggetti esecutori di lavori pubblici aventi sede in uno degli Stati membri dell’Unione europea dimostrano l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese d’origine, in uno dei registri equivalenti a quello della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».
Art. 10. (Modifiche all’articolo 18 della
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della
2. Al comma 3 dell’articolo 18 della
Art. 11. (Modifiche all’articolo 21 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della
«1 bis. L’espletamento della gara è preceduto da adeguata pubblicità sul sito informatico della Regione ai sensi dell’articolo 38.».
Art. 12. (Modifiche all’articolo 22 della
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della
2. Il comma 2 dell’articolo 22 della
«2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti affidano lavori con la procedura negoziata esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) qualora la gara sia andata deserta in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato;
c) qualora l’estrema urgenza, per eventi imprevedibili non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici, non consenta di esperire nei termini le procedure aperte o ristrette;
d) per lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso ancorché in corso di esecuzione, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all’esecuzione dell’opera purché vengano attribuiti all’imprenditore che esegue tale opera e sempre che non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per l’amministrazione oppure, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; tuttavia, l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell’importo dell’appalto principale;
e) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all’impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l’eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l’importo del lotto successivo ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell’appalto iniziale.».
Art. 13. (Modifiche all’articolo 25 della
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della
Art. 14. (Modifiche all’articolo 28 della
1. Il comma 3 dell’articolo 28 della
«3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, ovvero per difficoltà a rispettare i tempi della programmazione lavori o per lavori di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale o per la necessità di attuare progetti integrati che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, la direzione lavori è affidata a liberi professionisti singoli o associati nelle forme della
2. Al comma 4 dell’articolo 28 della
Art. 15. (Modifiche all’articolo 30 della
1. Al comma 2 dell’articolo 30 della
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 30 della
«7 bis. La stazione appaltante, tenuto conto dell’entità del lavoro, indica nel capitolato speciale d’appalto se intende subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di garanzia fideiussoria. La garanzia fideiussoria non può essere richiesta se non prevista espressamente nel capitolato speciale d’appalto. Ai sensi dell’articolo 28 della
Art. 16. (Modifiche all’articolo 32 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 32 della
Art. 17. (Modifiche all’articolo 35 della
1. Al comma 1 dell’articolo 35 della
Art. 18. (Modifiche all’articolo 37 della
1. Al comma 1 dell’articolo 37 della
2. Al comma 2 dell’articolo 37 della
Art. 19. (Modifiche all’articolo 38 della
1. La rubrica dell’articolo 38 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 38 della
«1 bis. Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione previsti dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del comma 1, l’elenco annuale dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti, i criteri di scelta applicati dalle medesime al fine di individuare le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli imprenditori interessati di proporre la propria candidatura.».
Art. 20. (Modifiche all’articolo 51 della
1. All’articolo 51 della
a) alla lettera e) del comma 2 le parole: «soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 113 bis, comma 1, e» sono soppresse;
b) la lettera d) del comma 7 è abrogata;
c) la lettera g) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
«g) il trasferimento al soggetto delegatario delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti con l’atto di delegazione, nella misura del 10 per cento contestualmente all’atto di delegazione, nella misura dell’ulteriore 80 per cento del quadro economico post-appalto alla consegna e nella misura dell’importo rimanente all’accertamento finale della spesa, conseguente all’approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;»;
d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10 bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell’atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.».
Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 54 della
1. L’articolo 54 della
«Art. 54. (Nomina dei collaudatori).
1. I collaudatori sono nominati dalla stazione appaltante a seguito dell’espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti si attengono ai criteri di cui al presente articolo e al regolamento di cui all’articolo 4 per ammettere gli offerenti ed i candidati alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.
3. Possono essere affidati incarichi di collaudo ai seguenti soggetti:
a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali;
b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
4. Possono essere affidati incarichi di collaudo aventi ad oggetto le opere strutturali ai sensi della normativa regionale in materia sismica ad ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di soggetti privati, che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
5. Possono essere affidati incarichi di collaudo, di cui ai commi 3 e 4, a cittadini di Stati membri dell’Unione europea che attestino il possesso almeno decennale dei titoli di studio richiesti dallo Stato membro di appartenenza per l’esercizio delle professioni corrispondenti a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero che abbiano esercitato, per lo stesso periodo, la libera professione.
6. I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 devono attestare il possesso di idonea esperienza, ai sensi del regolamento di cui all’articolo 4 e il possesso delle competenze specifiche richieste per l’intervento da collaudare.».
Art. 22. (Sostituzione dell’articolo 67 della
1. L’articolo 67 della
«Art. 67. (Dichiarazione di pubblica utilità).
1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell’atto di approvazione del progetto definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.
2. Le opere che godono di contributo regionale possono essere espressamente dichiarate di pubblica utilità nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall’autorità individuata dalle norme di settore e in mancanza, dalla Giunta regionale.».
Art. 23. (Inserimento dell’articolo 67 bis nella
1. Dopo l’articolo 67 della
«Art. 67 bis. (Incarichi nell’ambito di procedure espropriative).
1. Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle leggi vigenti, possono essere affidati a tecnici laureati o diplomati incarichi di rilievi e perizie di stima e compilazione di stati di consistenza da effettuare per fini espropriativi.».
Art. 24. (Modifiche all’articolo 70 della
1. Al comma 1 dell’articolo 70 della
Art. 25. (Attuazione della
1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato, con successiva legge regionale è disposta l’attuazione della
Capo V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 26. (Direttive attuate in via regolamentare).
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b), della
Art. 27. (Modifiche agli allegati).
1. Il testo degli allegati alla presente legge è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in particolare, ai fini dell’adeguamento dei medesimi ad ulteriori sopravvenuti atti comunitari.
Art. 28. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) comma 2 dell’articolo 16 della
b) articolo 5 della
c) articoli 52, 53, 65, 66 e 69 della
ALLEGATO A
(riferito all'art. 2 lettera a) - Metodi di campionamento)
Metodi di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori di piombo,
cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari
A.l. Definizioni
Ai fini dell'attività di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD in alcuni prodotti alimentari si adottano le seguenti definizioni:
a) lotto: quantità identificabile di prodotto alimentare, contenuta in un'unica consegna e avente caratteristiche comuni ufficialmente riconosciute, quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'imballatore, lo speditore e la marcatura. Nel caso del pesce, è comparabile anche la dimensione del pesce.
b) campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto del lotto o frazione di esso.
c) campione globale: aggregazione di tutti i campioni elementari prelevati dal lotto o frazione di esso.
d) campione ufficiale: campione destinato al laboratorio.
A.2. Disposizioni generali
A.2.1. Personale
Il prelievo deve essere effettuato dal personale autorizzato delle Aziende sanitarie, coordinato dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.
A.2.2. Materiale da destinare al campionamento
Ciascun lotto da analizzare è oggetto di campionamento separato.
A.2.3. Precauzioni necessarie
Durante il campionamento e la preparazione dei campioni occorre prendere precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale.
A.2.4. Campioni elementari
Per quanto possibile i campioni elementari devono essere prelevati in vari punti, distribuiti nell'insieme del lotto o della frazione di esso. Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto A.2.8.
A.2.5. Campione globale
Il campione globale si ottiene unendo i campioni elementari e pesa almeno 1 kg, a meno che tali proporzioni risultino scarsamente pratiche, per esempio nel caso in cui sia stata campionata un'unica confezione.
A.2.6. Campioni ufficiali
I campioni ufficiali provengono dal campione globale omogeneizzato, a meno che tale procedura sia incompatibile con le norme in materia di campionamento di cui al
A.2.7. Confezionamento e invio dei campioni
Ciascun campione va collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e da eventuali danni causati dal trasporto. Occorre prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.
A.2.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni
Ogni campione ufficiale è sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le modalità di cui al
In occasione di ciascun prelievo di campioni si redige un verbale di campionamento che consente di identificare con certezza ciascun lotto, la data e il luogo del campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare utile all'analista.
A.3. Modalità di prelievo di campioni
A.3.1 Campione globale
Il prelievo dei campioni è effettuato, per quanto possibile, nel punto in cui il prodotto entra nella catena alimentare e diventa identificabile un lotto distinto.
Il metodo di campionamento applicato deve garantire che il campione globale sia rappresentativo del lotto da controllare.
A.3.2. Numero dei campioni elementari
Nel caso di prodotti liquidi per i quali si presume che i contaminanti siano distribuiti in modo omogeneo nei lotti, è sufficiente prelevare un campione elementare per lotto che costituisce il campione globale.
I prodotti liquidi contenenti proteine vegetali idrolizzate o salsa di soia liquida devono essere mescolate in modo accurato immediatamente prima del prelievo del campione elementare.
Per gli altri prodotti, il numero minimo di campioni elementari da prelevare per lotto è indicato alla tabella 1.
Peso del lotto (in kg) |
Numero minimo di campioni da prelevare |
<50 |
3 |
da 50 a 500 |
5 |
>500 |
10 |
I campioni elementari devono avere un peso analogo. Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale di cui al punto A.2.8.
Se il lotto è costituito da confezioni singole, il numero di confezioni da prelevare per formare il campione globale è indicato nella tabella 2.
Tabella 2
Numero di campioni elementari da prelevare per formare un campione globale
se il lotto è costituito da confezioni singole
Numero di confezioni |
Numero di campioni elementari |
da 1 a 25 |
1 confezione o unità |
da 26 a 100 |
circa il 5%, almeno 2 confezioni o unità |
>100 |
circa il 5%, massimo 10 confezioni o unità |
A.4. Conformità del lotto o della frazione di esso
Il laboratorio deputato ad eseguire le analisi per il controllo ufficiale deve effettuare due analisi indipendenti e calcolare la media dei risultati.
Il lotto è conforme se tale media rispetta il tenore massimo stabilito dal
Il lotto non è conforme al tenore massimo corrispondente se la media supera il rispettivo tenore massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza di misurazione ampliata e della correzione di recupero.
Le presenti regole di interpretazione si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione sottoposto a controllo ufficiale.
ALLEGATO B
(riferito all'art. 2 lettera b) - Metodi di campionamento)
Metodi di campionamento per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari
B.l. Definizioni
Ai fini dell'attività di campionamento per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari si adottano le seguenti definizioni:
a) lotto: quantità identificabile di prodotto alimentare, contenuta in un'unica consegna e avente caratteristiche comuni ufficialmente riconosciute, quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'imballatore, lo speditore e la marcatura.
b) campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto del lotto o frazione di esso.
c) campione globale: aggregazione di tutti i campioni elementari prelevati dal lotto o frazione di esso.
d) campione ufficiale: campione destinato al laboratorio.
B.2. Disposizioni generali
B.2.1. Personale
lì prelievo deve essere effettuato dal personale autorizzato delle Aziende sanitarie,
coordinato dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.
B.2.2. Materiale da destinare al campionamento
Ciascun lotto da analizzare è oggetto di campionamento separato.
B.2.3. Precauzioni necessarie
Durante il campionamento e la preparazione dei campioni occorre prendere precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di benzo(a)pirene e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale.
B.2.4. Campioni elementari
Per quanto possibile i campioni elementari devono essere prelevati in vari punti, distribuiti nell'insieme del lotto o della frazione di esso. Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto B.2.8.
B.2.5. Campione globale
Il campione globale è ottenuto unendo i campioni elementari e viene omogeneizzato in laboratorio,
B.2.6. Campioni ufficiali
I campioni ufficiali provengono dal campione globale omogeneizzato, a meno che tale procedura sia incompatibile con le norme in materia di campionamento di cui al
B.2.7. Confezionamento e invio dei campioni
Ciascun campione va collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e da eventuali danni causati dal trasporto. Occorre prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.
B.2.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni
Ogni campione ufficiale è sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le modalità di cui al
In occasione di ciascun prelievo di campioni si redige un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza ciascun lotto, la data e il luogo del campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare utile all'analista.
B.3. Modalità di prelievo di campioni
B.3.1 Campione globale
Il metodo di campionamento applicato deve garantire che il campione globale sia rappresentativo del lotto da controllare.
B.3.2. Numero dei campioni elementari
Nel caso degli oli, per i quali si presume che il benzo(a)pirene sia distribuito in modo omogeneo nei lotti, è sufficiente prelevare un campione elementare per lotto per costituire il campione globale. E' necessario indicare il riferimento al numero del lotto.
Il campionamento dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa viene effettuato secondo le modalità di cui al
Per gli altri prodotti, il numero minimo di campioni elementari da prelevare per lotto è indicato alla tabella 1.
Tabella 1
Numero minimo di campioni elementari che occorre prelevare da un lotto
Peso del lotto (in kg) |
Numero minimo di campioni da prelevare |
<50 |
3 |
da 50 a 500 |
5 |
>500 |
10 |
I campioni elementari devono avere un peso analogo, non inferiore a 100 g ciascuno e devono formare un campione globale di peso non inferiore a 300 g. Se il lotto è costituito da confezioni singole, il numero di confezioni da prelevare per formare il campione globale è indicato nella tabella 2.
Tabella 2
Numero di campioni elementari da prelevare per formare un campione globale
se il lotto è costituito da confezioni singole
Numero di confezioni o unità nel lotto |
Numero di campioni elementari da prelevare |
da 1 a 25 |
1 confezione o unità |
da 26 a 100 |
circa il 5%, almeno 2 confezioni o unità |
>100 |
circa il 5%, massimo 10 confezioni o unità |
B.3.3. Campionamento a livello di vendita al dettaglio
Il campionamento dei prodotti alimentari a livello di vendita al dettaglio deve essere effettuato, ove possibile, conformemente alle disposizioni del presente allegato. Nel caso in cui questo non risulti possibile, possono venire adottate altre procedure di campionamento che garantiscano una sufficiente rappresentatività del lotto oggetto di campionamento.
B.4. Conformità del lotto o della frazione di esso
Il laboratorio deputato ad eseguire le analisi per il controllo ufficiale deve effettuare due analisi indipendenti e calcolare la media dei risultati.
Il lotto è conforme se tale media rispetta il tenore massimo stabilito dal
Il lotto non è conforme al tenore massimo corrispondente se la media supera il rispettivo tenore massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza di misurazione ampliata e della correzione di recupero.
ALLEGATO C
(riferito all'art. 2, lettera c) - Metodi di campionamento)
Metodi di campionamento per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari
C.1. Definizioni
Ai fini dell'attività di campionamento per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari si adottano le seguenti definizioni:
a) lotto: quantità identificabile di prodotto alimentare, contenuta in un'unica consegna e avente caratteristiche comuni ufficialmente riconosciute, quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'imballatore, lo speditore e la marcatura.
b) campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto del lotto o frazione di esso.
c) campione globale: aggregazione di tutti i campioni elementari prelevati dal lotto o frazione di esso.
d) campione ufficiale: campione destinato al laboratorio.
C.2. Disposizioni generali
C.2.1. Personale
Il prelievo deve essere effettuato dal personale autorizzato delle Aziende sanitarie, coordinato dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.
C.2.2. Materiale da destinare al campionamento
Ciascun lotto da analizzare è oggetto di campionamento separato.
C.2.3. Precauzioni necessarie
Durante il campionamento e la preparazione dei campioni occorre prendere precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di stagno e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale.
C.2.4. Campioni elementari
Per quanto possibile i campioni elementari devono essere prelevati in vari punti, distribuiti nell'insieme del lotto o della frazione di esso. Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto C2.8.
C.2.5. Campione globale
Il campione globale si ottiene unendo i campioni elementari e viene reso omogeneo in laboratorio.
C.2.6. Campioni ufficiali
I campioni ufficiali provengono dal campione globale omogeneizzato, a meno che tale procedura sia incompatibile con le norme in materia di campionamento di cui al
C.2.7. Confezionamento e invio dei campioni
Ciascun campione va collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e da eventuali danni causati dal trasporto. Occorre prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.
C.2.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni
Ogni campione ufficiale è sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le modalità di cui al
In occasione di ciascun prelievo di campioni si redige un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza ciascun lotto, la data e il luogo del campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare utile all'analista.
C.3. Modalità di prelievo di campioni
C.3.1 Campione globale
Il metodo di campionamento applicato deve garantire che il campione globale sia rappresentativo del lotto da controllare.
C.3.2. Numero dei campioni elementari
Il numero minimo di campioni elementari da prelevare dalle scatole di un lotto è indicato alla tabella 1.
Tabella 1
Numero minimo di campioni elementari (scatole) che occorre prelevare da un lotto
Numero di scatole nel lotto o frazione di esso |
Numero minimo scatole da prelevare |
1-25 |
almeno una scatola |
26 - 100 |
almeno due scatole |
>100 |
5 scatole |
I campioni elementari devono avere un peso analogo.
C.3.3. Campionamento a livello di commercio al minuto
Il campionamento dei prodotti alimentari a livello del commercio al minuto va effettuato rispettando le disposizioni sopra riportate.
Nel caso non risulti possibile è ammesso il ricorso ad altre procedure di campionamento che garantiscano la rappresentatività del lotto campionato.
C.4. Rispondenza del lotto o frazione di esso
Il laboratorio analizza il campione ufficiale in almeno due analisi indipendenti e calcola la media dei risultati.
Il lotto viene accettato se la media non supera il tenore massimo stabilito dal
Il lotto non è conforme al tenore massimo corrispondente se la media supera il rispettivo tenore massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza di misurazione ampliata e della correzione di recupero.
ALLEGATO D
(riferito all'art. 3, lettera a) - Metodi di analisi)
Preparazione dei campioni e criteri relativi ai metodi di analisi per il controllo ufficiale
dei tenori di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari
D.l. Procedure specifiche di preparazione dei test per piombo, cadmio e mercurio
Esistono numerose procedure specifiche di preparazione dei campioni che possono essere utilizzate. Tra le altre si cita la norma EN 13804 "Foodstuffs — Determination of Trace Elements — Performance Criteria and General Considerations, CEN, Rue de Stassart 36, R-1050 Brussels".
La preparazione dei campioni deve essere effettuata selezionando esclusivamente la parte commestibile, nel caso di:
— molluschi bivalvi, crostacei e pesci di piccole dimensioni: se consumati interi, le viscere devono essere comprese nel materiale che va analizzato;
— ortaggi: deve essere esaminata solo la parte commestibile, tenendo presenti i requisiti del
D.2. Criteri relativi ai metodi di analisi che devono applicare i laboratori per il controllo ufficiale
D.2.1. Definizioni
r = Ripetibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole ottenuti in condizioni di ripetibilità (stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo) rientri nell'ambito di una probabilità specifica (normalmente del 95 %), per cui r = 2,8 x sr.
sr= Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.
RSDr = Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità , in cui x rappresenta la media dei risultati relativi a tutti i laboratori e a tutti i campioni.
R = Riproducibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenuti in condizioni di riproducibilità (ossia su materiale identico ottenuto dagli operatori in diversi laboratori che usano il metodo di prova normalizzato) rientri nell'ambito di una certa probabilità (normalmente del 95 %); ovvero: R = 2,8 x sR.
sr = Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.
RSDR = Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità
HORRATr = il valore RSDr determinato, diviso per il valore stimato RSDr dell'equazione di Horwitz assumendo r = 0,66R.
HORRATR = il valore RSDr determinato diviso per il valore RSDr calcolato dall'equazione di Horwitz,
D.3. Requisiti generali
I metodi d'analisi utilizzati per controlli alimentari devono essere conformi alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato alla
Per l'analisi del piombo nel vino il metodo da utilizzare è stabilito nel capitolo 35 dell'allegato al
D.4. Requisiti specifici
D4.1. Analisi di piombo, cadmio e mercurio
Per la determinazione del tenore di piombo, cadmio e mercurio i laboratori utilizzano un metodo validato che rispetti i criteri di rendimento indicati nella tabella 3. La validazione comprende un materiale di riferimento certificato.
Tabella 3
Criteri di rendimento dei metodi d'analisi di piombo, cadmio e mercurio
Parametro |
Valore/commento |
Applicabilità |
Prodotti alimentari di cui al |
Limite di rilevazione |
Non superiore a un decimo del tenore massimo fissato nel |
Limite di quantificazione |
Non superiore a un quinto del valore fissato nel |
Precisione |
Valori HORRATr o HORRATR inferiori a 1,5 nella prova di validazione |
Recupero |
80%-120% |
Specificità |
Senza interferenze di matrice o dì spettro |
D.4.2. Analisi di 3-MCPD
Per la determinazione del tenore di 3-MCPD i laboratori utilizzano un metodo validato che soddisfa i criteri di rendimento indicati nella tabella 4. La validazione comprende un materiale di riferimento certificato.
Tabella 4
Criteri di rendimento dei metodi d'analisi del 3-MCPD
Criterio |
Valore raccomandato |
Concentrazione |
Campioni non contaminati |
Inferiore al limite di rilevazione |
— |
Recupero |
75-110 % |
Tutte |
Limite di quantificazione |
10 (o meno) μg/kg su una base di sostanza asciutta |
— |
Deviazione standard del segnale dei campioni non contaminati |
Inferiore a 4 microg/kg |
— |
Stime di precisione interne — deviazione standard delle misurazioni ripetute con diverse concentrazioni |
< 4 μg /kg |
20 g/kg |
< 6 μg/kg |
30 g/kg |
|
< 7 μg/kg |
40 g/kg |
|
< 8 μg/kg |
50 g/kg |
|
< 15 μg/kg |
100 g/kg |
D.4.3. Criteri di rendimento —Impostazione della funzione di incertezza Per valutare l'adeguatezza del metodo di analisi che il laboratorio deve utilizzare è possibile ricorrere ad un'impostazione basata sull'incertezza. Il laboratorio può usare un metodo che produrrà risultati nell'ambito di un'incertezza massima standard, che può essere calcolata con la seguente formula:
in cui;
Uf = incertezza massima standard
LOD = limite d'individuazione del metodo
C = concentrazione d'interesse
α = fattore numerico da utilizzare in funzione del valore di C. I valori da utilizzare sono riportati nella tabella seguente;
C (μg/kg) |
α |
≤50 |
0,2 |
51-500 |
0,18 |
501-1 000 |
0,15 |
1 001-10 000 |
0,12 |
≥ 10 000 |
0,1 |
U è l'incertezza ampliata, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di affidabilità del 95 %.
Se un metodo d'analisi dà risultati d'incertezza inferiori all'incertezza massima standard, esso sarà valido quanto un altro metodo che soddisfi le caratteristiche di rendimento precedentemente riportate.
D.5. Stima di accuratezza analitica, calcoli di recupero e registrazione dei risultati
L'accuratezza dell'analisi è stimata includendo nella stessa adeguati materiali di riferimento certificati.
Il risultato analitico viene registrato in forma corretta o meno per il recupero. E' necessario indicare la modalità di registrazione e il tasso dì recupero.
L'analista deve tener conto della "Relazione della Commissione europea sul rapporto tra i risultati d'analisi, la misurazione dell'incertezza, i fattori di recupero e le disposizioni della legislazione UE sui prodotti alimentari" (disponibile al sito http;//europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm).
Il risultato analitico viene registrato secondo la formula x +/- U, in cui x è il risultato analitico e U è l'incertezza di misurazione.
D.6. Livelli di qualità dei laboratori
I laboratori devono conformarsi alla
D.7. Espressione dei risultati
I risultati sono espressi nelle stesse unità dei livelli massimi stabiliti dal
ALLEGATO E
(riferito all'art. 3, lettera b) - Metodi di analisi)
Preparazione dei campioni e criteri relativi ai metodi di analisi
per il controllo ufficiale del tenore benzo(a)pirene nei prodotti alimentari
E.l. Precauzioni
I campioni globali devono essere preparati evitando contaminazioni.
Il laboratorio garantisce che i campioni non siano contaminati durante la loro preparazione.
I contenitori utilizzati devono essere risciacquati con acetone purissimo o esano (p.A., qualità HLPC o equivalente) prima dell'uso. Gli apparecchi che entrano in contatto con il campione sono formati, ove possibile, da materiali inerti, evitando le materie plastiche.
Il laboratorio prepara il materiale da analizzare utilizzando la totalità del prodotto ricevuto.
E.2. Trattamento del campione ricevuto in laboratorio
L'intero campione globale viene macinato minutamente, ove necessario, e mescolato in modo accurato, utilizzando un metodo che garantisca una completa omogeneizzazione.
E.3. Suddivisione dei campioni prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari
I campioni replicati prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali devono provenire dal materiale omogeneizzato, a meno che tale procedura sia incompatibile con le norme di cui al
E.4 Metodo d'analisi che i laboratori devono utilizzare e norme relative ai controlli di laboratorio
E.4.1. Definizioni
r = Ripetibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole ottenuti in condizioni di ripetibilità (stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo) rientri nell'ambito di una probabilità specifica (normalmente del 95 %), per cui r = 2,8 x sr.
sr= Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.
RSDr = Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità, in cui x rappresenta la media dei risultati relativi a tutti i laboratori e a tutti i campioni.
R = Riproducibilità, valore al di sotto del quale ci sì aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenuti in condizioni di riproducibilità (ossia su materiale identico ottenuto dagli operatori in diversi laboratori che usano il metodo di prova normalizzato) rientri nell'ambito di una certa probabilità (normalmente del 95 %); ovvero: R = 2,8 x sR.
Sr = Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.
RSDr = Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità
HORRATr= il valore RSDr determinato, diviso per il valore stimato RSDr dell' equazione di Horwitz assumendo r = 0,66R.
HORRATR= il valore RSDr determinato diviso per il valore RSDr calcolato dall'equazione di Horwitz.
U = incertezza ampliata, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di affidabilità del 95 %.
E.4.2, Disposizioni generali
I metodi di analisi utilizzati a fini di controllo alimentare devono essere conformi alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato alla
E.4.3. Disposizioni specifiche
Per la determinazione del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari, i laboratori applicano i metodi di analisi nel rispetto dei seguenti criteri:
Tabella 1
Criteri per i metodi di analisi del benzo(a)pirene
Parametro |
Valore/Osservazione |
Limite d'individuazione |
Non oltre 0,3 μg/kg |
Limite di quantificazione |
Non oltre 0,9 μg/kg |
Precisione |
Valori HORRATr o HORRATr inferiori a 1,5 nella prova di convalida collettiva |
Recupero |
50 %-120 % |
Specificità |
Nessuna interferenza proveniente dalla matrice o spettrale, verifica dell'individuazione positiva |
E.4.4. Criteri di rendimento —Impostazione della funzione di incertezza
Per valutare l'adeguatezza del metodo di analisi che il laboratorio deve utilizzare è possibile ricorrere ad un'impostazione basata sull'incertezza. Il laboratorio può usare un metodo che produrrà risultati nell'ambito di un'incertezza massima standard, che può essere calcolata con la seguente formula:
in cui:
Uf = incertezza massima standard
LOD = limite d'individuazione del metodo
C = concentrazione d'interesse
Se un metodo di analisi fornisce risultati che presentano livelli di incertezza inferiori all'incertezza massima standard tale metodo è ritenuto valido al pari di quello conforme alle caratteristiche contenute alla Tabella 1.
E.4.5. Calcolo del tasso di recupero
Il risultato analitico viene registrato, in forma corretta o meno, per il recupero. È necessario indicare la modalità di registrazione e il tasso di recupero.
Il laboratorio tiene conto, ai fini della registrazione dei risultati, della relazione della Commissione europea sul rapporto fra i risultati d'analisi, la misura dell'incertezza, i fattori di recupero e le disposizioni della legislazione comunitaria relativa alle derrate alimentari disponibile al sito;
http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafetv/contaminants/index_en.htm
Il risultato d'analisi deve essere riportato come x +/- U, dove x rappresenta il risultato d'analisi e U l'incertezza della misurazione.
E.4.6. Norme di qualità applicabili ai laboratori
l laboratori devono conformarsi alla
ALLEGATO F
(riferito all'art. 3, lettera c) - Metodi di analisi)
Preparazione dei campioni e criteri relativi ai metodi di analisi
per il controllo ufficiale dei tenori di stagno nei prodotti alimentari in scatola
F.1. Precauzioni
Il campione di laboratorio deve essere rappresentativo e omogeneo e devono essere evitate contaminazioni.
Le apparecchiature che entrano in contatto con il campione, ove possibile, devono essere costituite da materiali inerti.
Il laboratorio prepara il materiale da analizzare utilizzando la totalità del prodotto ricevuto.
Esistono numerose procedure specifiche che possono essere utilizzate per la determinazione dello stagno nei prodotti alimentari. A titolo esemplificativo si citano quelle descritte nella norma EN 13804/2002, «Foodstuffs - Determination of Trace Elements – Performance criteria, general considerations and sample preparation», CEN, Rue de Stassart 36, 13 - 1050 Brussels.
F.2. Trattamento del campione ricevuto in laboratorio
L'intero campione globale viene macinato minutamente, ove necessario, e mescolato in modo accurato utilizzando un metodo che garantisca una completa omogeneizzazione.
F.3. Suddivisione dei campioni prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari
I campioni replicati prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali devono provenire dal materiale omogeneizzato, a meno che tale procedura sia incompatibile con le norme di cui al
F.4 Metodo d'analisi che i laboratori devono utilizzare e norme relative ai controlli di laboratorio
F.4.1. Definizioni
r = Ripetibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole ottenuti in condizioni di ripetibilità (stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo) rientri nell'ambito di una probabilità specifica (normalmente del 95 %), per cui r = 2,8 x sr.
sr= Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.
RSDr = Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità, in cui x rappresenta la media dei risultati relativi a tutti i laboratori e a tutti i campioni.
R = Riproducibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenuti in condizioni di riproducibilità (ossia su materiale identico ottenuto dagli operatori in diversi laboratori che usano il metodo di prova normalizzato) rientri nell'ambito di una certa probabilità (normalmente del 95 %); ovvero: R = 2,8 X Sr.
sr = Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.
RSDR = Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità
HORRATr= il valore RSDr determinato, diviso per il valore stimato RSDr dell'equazione di Horwitz assumendo r = 0,66R.
HORRATR= il valore RSDr determinato diviso per il valore RSDr calcolato dall'equazione di Horwitz.
U = incertezza ampliata, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di affidabilità del 95 %.
F.4.2. Disposizioni generali
I metodi di analisi utilizzati a fini di controllo alimentare devono essere conformi alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato alla
F.4.3. Disposizioni specifiche
Per la determinazione del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola, i laboratori applicano ì metodi di analisi nel rispetto dei seguenti criteri:
Tabella 2
Criteri di rilevamento per metodi di analisi dello stagno
Parametro |
Valore/Osservazione |
Applicabilità |
Alimenti specificati nel |
Limite d'individuazione |
Non oltre 5 mg/kg |
Limite di quantificazione |
Non oltre 10 mg/kg |
Precisione |
Valori HORRATr o HORRATr inferiori a 1,5 nella prova di convalida collettiva |
Recupero |
80 %-105 % |
Specificità |
Nessuna interferenza proveniente dalla matrice o spettrale |
F.4.3.1. Criteri di rendimento —Impostazione della funzione d'incertezza Per valutare l'adeguatezza del metodo di analisi che il laboratorio deve utilizzare è possibile ricorrere ad un'impostazione basata sull'incertezza. Il laboratorio può usare un metodo che produrrà risultati nell'ambito di un'incertezza massima standard, che può essere calcolata con la seguente formula:
in cui;
Uf = incertezza massima standard
LOD = limite d'individuazione del metodo
C = concentrazione d'interesse
F.4.4. Calcolo del tasso di recupero
Il risultato analitico viene registrato, in forma corretta o meno, per il recupero. E'
necessario indicare la modalità di registrazione e il tasso di recupero.
Il laboratorio di analisi tiene conto, nelle prove di recupero, delle "ISO/AOAC/IUPAC Harmonised Guidelines for the Use of Recovery Information in Analytical Measurement".
Il risultato dell'analisi va riportato come x +/- U, in cui x è il risultato analitico e U è l'incertezza di misura.
F.4.5. Norme di qualità applicabili ai laboratori
I laboratori devono conformarsi alla
F.4.6. Altre considerazioni per l'analisi
F.4.6.1 Test di competenza
E' necessaria la partecipazione ad adeguati programmi di prova della competenza conformi all' International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories" sviluppato nell'ambito di IUPAC/ISO/AOAC.
F.4.6.2. Controllo interno di qualità
I laboratori devono istituire procedimenti interni di controllo della qualità.
F.4.6.3. Preparazione del campione
E' necessario porre la massima cura al fine di far rientrare tutto lo stagno del campione nella soluzione per l'analisi, garantendo, in particolare, che il procedimento di lisi del campione sia tale che nessun componente idrolizzato Sn4+ precipiti. I campioni preparati sono conservati in 5 mol/1 HCL Considerato che il SnC14 è un componente volatile, le soluzioni così ottenute non devono essere portate ad ebollizione.
ALLEGATO G
(riferito all'art. 4 - Attuazione per rinvio)
Elenco delle direttive aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico
che trovano applicazione nell'ambito dell'ordinamento regionale, ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, lettera a), della
1) Prima
a) dalla
b) dalla
c) dalla
d) dalla
2) Seconda
a) dalla
b) dalla
c) dalla
d) dalla
3)
4)
5)
ALLEGATO H
(riferito all'art. 26 - Direttive attuate in via regolamentare)
Elenco delle direttive attuate in via regolamentare
ai sensi dell'articolo 17 della