Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.3 elezioni per il parlamento europeo |
Data: | 22/01/2009 |
Numero: | 2 |
§ 39.3.28 - Circolare 22 gennaio 2009, n. 2.
Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia.
(G.U. 26 gennaio 2009, n. 20)
MINISTERO DELL'INTERNO
Ai prefetti della Repubblica italiana
Al Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
Al Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Al Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta - Servizi di prefettura
Con comunicato stampa del 6 giugno 2008, il Consiglio dell'Unione europea ha reso noto che le prossime elezioni del Parlamento europeo avranno luogo tra il 4 e il 7 giugno 2009.
Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni dettate in materia dal
Con la suddetta normativa, com'è noto, è stata recepita nel nostro Paese la
Pertanto, i cittadini dell'Unione residenti in Italia, compresi i cittadini dei Paesi di recente adesione, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune.
Tale domanda deve essere presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato
Si trasmette, al riguardo, uno schema di domanda che potrà essere utilizzato allo scopo (allegato a).
Per quanto attiene al contenuto e ai requisiti della domanda di iscrizione nella lista aggiunta, si precisa che la dichiarazione di possesso della capacità elettorale nello stato di origine non deve essere comprovata da alcuna attestazione rilasciata dall'autorità nazionale competente; inoltre, la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino dell'Unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacità elettorale nello stato di origine.
In ogni caso, anche se la
Si rammenta che i cittadini dell'Unione già iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia senza dover presentare una nuova istanza.
A questo proposito, si ricorda che l'eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani di cittadini comunitari già iscritti nella suddetta lista aggiunta determina l'iscrizione d'ufficio dei medesimi nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza, ovviamente dopo il positivo espletamento dell'istruttoria di rito.
Le SS. LL. adotteranno ogni utile iniziativa al fine di garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che ne abbiano diritto, vigilando sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti da parte dei comuni.
Sensibilizzeranno, altresì, i sindaci dei comuni delle rispettive province affinchè promuovano ogni opportuna attività, a livello locale, diretta a pubblicizzare al massimo la facoltà per i cittadini comunitari di votare per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Inoltre, per aderire ad analoga raccomandazione rivolta agli Stati membri dalla Commissione europea, le SS. LL. inviteranno i comuni ad inviare lettere personali contenenti lo schema di domanda e le informazioni per la sua presentazione.
Infine, per facilitare la suddetta, doverosa attività di divulgazione, si trasmette una bozza di manifesto, tradotto in più lingue, che potrà essere utilizzato dai comuni (allegato b).
L'allegato a), l'allegato b) e l'esempio di lettera personale tradotti in più lingue sono disponibili sul sito internet di questo Ministero all'indirizzo http://elezioni.interno.it
Si ringrazia per la collaborazione e si chiede di dare assicurazione con lo stesso mezzo.