§ 3.9.17 - Legge Regionale 7 settembre 1990, n. 45.
Norme modificative della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, in materia di pesca nelle acque interne.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:07/09/1990
Numero:45


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 


§ 3.9.17 - Legge Regionale 7 settembre 1990, n. 45. [1]

Norme modificative della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, in materia di pesca nelle acque interne.

(B.U. 10 settembre 1990, n. 109).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

     (Omississ).

 

     Art. 5.

     1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 è abrogato.

 

     Art. 7.

     1. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 le parole «da lire 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle parole «da lire 200.000 a lire 2.000.000».

     2. All'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 le parole «da lire 50.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle parole «da lire 100.000 a lire 1.000.000» e dopo le parole «conseguito la licenza» sono soppresse le parole «di cui all'articolo 2».

     3 All'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, le parole «da lire 40.000 a lire 400.000» sono sostituite dalle parole «da lie 100.000 a lire 600.000».

 

     Art. 9.

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. Il comma dell'articolo 23 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione sul territorio regionale le norme legislative e regolamentari comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.