Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 opere pubbliche |
Data: | 29/11/1986 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 27, primo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 2. All'articolo 30, primo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 le parole «e della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali» sono [...] |
Art. 5. All'articolo 50 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 le parole «articoli 8, secondo comma, e 44, terzo comma» sono sostituite con le parole «articoli 8, secondo comma, 13, 14 e 44, terzo [...] |
Art. 6. L'articolo 51 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 è sostituito dal seguente |
Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 4.2.72 - Legge Regionale 29 novembre 1986, n. 49. [1]
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46recante «Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico».
(B.U. 29 novembre 1986, n. 121).
All'articolo 27, primo comma, della
- alla Sezione prima, l'alinea relativo ai dipendenti regionali è sostituito dal seguente:
(Omissis) [2].
- alla Sezione quinta, dopo l'alinea «- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale»; è inserito l'alinea «- dal Direttore del Servizio autonomo dell'economia montana»;
- alla Sezione sesta, l'alinea relativo ai dipendenti regionali è sostituito dal seguente:
(Omissis) [3].
All'articolo 27 della
(Omissis) [4].
All'articolo 30, primo comma, della
Artt. 3. - 4.
(Omissis) [5].
All'articolo 50 della
L'articolo 51 della
(Omissis) [6].
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 254 della
[2] Alinea inserito nel testo della legge originaria.
[3] Vedi nota che precede.
[4] Commi già inseriti nel testo della legge originaria.
[5] Norme modificative dell'art. 31 e sostitutive dell'art. 49 della
[6] Articolo inserito nel testo della legge originaria.