§ 4.2.72 - Legge Regionale 29 novembre 1986, n. 49.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46recante «Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:29/11/1986
Numero:49


Sommario
Art. 1.      All'articolo 27, primo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 sono apportate le seguenti modifiche
Art. 2.      All'articolo 30, primo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 le parole «e della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali» sono [...]
Art. 5.      All'articolo 50 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 le parole «articoli 8, secondo comma, e 44, terzo comma» sono sostituite con le parole «articoli 8, secondo comma, 13, 14 e 44, terzo [...]
Art. 6.      L'articolo 51 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 è sostituito dal seguente
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.2.72 - Legge Regionale 29 novembre 1986, n. 49. [1]

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46recante «Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico».

(B.U. 29 novembre 1986, n. 121).

 

Art. 1.

     All'articolo 27, primo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 sono apportate le seguenti modifiche:

     - alla Sezione prima, l'alinea relativo ai dipendenti regionali è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

     - alla Sezione quinta, dopo l'alinea «- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale»; è inserito l'alinea «- dal Direttore del Servizio autonomo dell'economia montana»;

     - alla Sezione sesta, l'alinea relativo ai dipendenti regionali è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [3].

     All'articolo 27 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 sono aggiunti seguenti commi:

     (Omissis) [4].

 

     Art. 2.

     All'articolo 30, primo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 le parole «e della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali» sono soppresse.

 

     Artt. 3. - 4.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 5.

     All'articolo 50 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 le parole «articoli 8, secondo comma, e 44, terzo comma» sono sostituite con le parole «articoli 8, secondo comma, 13, 14 e 44, terzo comma».

 

     Art. 6.

     L'articolo 51 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [6].

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 254 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[2] Alinea inserito nel testo della legge originaria.

[3] Vedi nota che precede.

[4] Commi già inseriti nel testo della legge originaria.

[5] Norme modificative dell'art. 31 e sostitutive dell'art. 49 della L.R. 31 ottobre 1986, n. 46.

[6] Articolo inserito nel testo della legge originaria.