Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 15/01/1982 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Per consentire prontamente alle aziende agricole - ivi comprese le cooperative che allevano bestiame - che hanno subito gravi danni alle strutture e/o alle produzioni a seguito delle eccezionali [...] |
Art. 2. Le domande volte a beneficiare della provvidenza di cui all'articolo precedente dovranno essere presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro 60 giorni dalla pubblicazione del [...] |
Art. 3. Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1981. |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.110 - Legge Regionale 15 gennaio 1982, n. 7. [*]
Provvidenze straordinarie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1981.
(B.U. 15 gennaio 1982, n. 4).
Per consentire prontamente alle aziende agricole - ivi comprese le cooperative che allevano bestiame - che hanno subito gravi danni alle strutture e/o alle produzioni a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1981 di fare fronte alla conseguente diminuzione di reddito, potranno essere concessi - nelle zone delimitate dalla Giunta regionale a termini dell'art. 9 della
I prestiti di cui al precedente comma saranno commisurati - secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale - alla superficie aziendale condotta e al numero di capi di bestiame bovino allevati e potranno essere concessi sino all'importo di lire 10 milioni. Avranno la durata massima di 12 mesi e sono cumulabili con prestiti di esercizio per la conduzione aziendale agevolati a termini di altre leggi regionali.
Coloro che beneficiano dei prestiti agevolati di cui al presente articolo dovranno estinguere l'operazione, totalmente o per un importo pari al nuovo prestito ottenibile, in dipendenza di calamità verificatesi nel medesimo anno, di un prestito ad ammortamento quinquennale a termini degli articoli 5 o 7 della
Le domande volte a beneficiare della provvidenza di cui all'articolo precedente dovranno essere presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro 60 giorni dalla pubblicazione del citato decreto di delimitazione e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla consistenza aziendale.
I prestiti potranno essere erogati dagli Istituti ed Enti abilitati al credito agrario dietro nulla-osta rilasciato dagli Ispettorati stessi.
All'assegnazione, agli Istituti ed Enti di cui al precedente comma, dei finanziamenti relativi ai contributi negli interessi si provvede su conforme deliberazione della Giunta regionale, la quale, tenuto conto dei nullaosta degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, determina l'elenco dei beneficiari e, per ciascuno di essi, l'entità e la durata massima del prestito [3].
Alla liquidazione e al pagamento delle assegnazioni si provvede su presentazione di elenchi trimestrali degli Istituti ed Enti mutuanti [4].
Il calcolo degli interessi semplici verrà effettuato conteggiando i giorni intercorrenti, in base all'anno commerciale, dal giorno dell'erogazione o sconto della cambiale al giorno dell'estinzione compresi [5].
Le operazioni suddette fruiscono delle agevolazioni di ogni tipo previste per i prestiti agrari di esercizio - ivi comprese quelle di cui all'articolo 19, secondo comma, del
Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7379 con la denominazione: «Contributi negli interessi su prestiti di durata non superiore a 12 mesi a favore di aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1981» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 1 miliardo si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1954 «Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[*] Abrogata dall'art. 1 della
[1] Per le avversità atmosferiche verificatesi nel corso del 1982 vedi l'art. 22 della
[2] Per le provvidenze creditizie previste dalla
[3] L'originario terzo comma è stato così sostituito dall'art. 14 della
[4] Vedi nota che precede.
[5] Vedi nota [3].