§ 4.10.110 - Legge Regionale 15 gennaio 1982, n. 7. [*]
Provvidenze straordinarie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1981.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:15/01/1982
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Per consentire prontamente alle aziende agricole - ivi comprese le cooperative che allevano bestiame - che hanno subito gravi danni alle strutture e/o alle produzioni a seguito delle eccezionali [...]
Art. 2.      Le domande volte a beneficiare della provvidenza di cui all'articolo precedente dovranno essere presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro 60 giorni dalla pubblicazione del [...]
Art. 3.      Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1981.
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.110 - Legge Regionale 15 gennaio 1982, n. 7. [*]

Provvidenze straordinarie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1981.

(B.U. 15 gennaio 1982, n. 4).

 

Art. 1.

     Per consentire prontamente alle aziende agricole - ivi comprese le cooperative che allevano bestiame - che hanno subito gravi danni alle strutture e/o alle produzioni a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1981 di fare fronte alla conseguente diminuzione di reddito, potranno essere concessi - nelle zone delimitate dalla Giunta regionale a termini dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 - contributi negli interessi sui prestiti di soccorso al fine di ridurre il tasso a carico del prestatario alla misura del 4% annuo posticipato [1].

     I prestiti di cui al precedente comma saranno commisurati - secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale - alla superficie aziendale condotta e al numero di capi di bestiame bovino allevati e potranno essere concessi sino all'importo di lire 10 milioni. Avranno la durata massima di 12 mesi e sono cumulabili con prestiti di esercizio per la conduzione aziendale agevolati a termini di altre leggi regionali.

     Coloro che beneficiano dei prestiti agevolati di cui al presente articolo dovranno estinguere l'operazione, totalmente o per un importo pari al nuovo prestito ottenibile, in dipendenza di calamità verificatesi nel medesimo anno, di un prestito ad ammortamento quinquennale a termini degli articoli 5 o 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 o di altra legge regionale avente le medesime finalità della predetta legge [2].

 

     Art. 2.

     Le domande volte a beneficiare della provvidenza di cui all'articolo precedente dovranno essere presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro 60 giorni dalla pubblicazione del citato decreto di delimitazione e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla consistenza aziendale.

     I prestiti potranno essere erogati dagli Istituti ed Enti abilitati al credito agrario dietro nulla-osta rilasciato dagli Ispettorati stessi.

     All'assegnazione, agli Istituti ed Enti di cui al precedente comma, dei finanziamenti relativi ai contributi negli interessi si provvede su conforme deliberazione della Giunta regionale, la quale, tenuto conto dei nullaosta degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, determina l'elenco dei beneficiari e, per ciascuno di essi, l'entità e la durata massima del prestito [3].

     Alla liquidazione e al pagamento delle assegnazioni si provvede su presentazione di elenchi trimestrali degli Istituti ed Enti mutuanti [4].

     Il calcolo degli interessi semplici verrà effettuato conteggiando i giorni intercorrenti, in base all'anno commerciale, dal giorno dell'erogazione o sconto della cambiale al giorno dell'estinzione compresi [5].

     Le operazioni suddette fruiscono delle agevolazioni di ogni tipo previste per i prestiti agrari di esercizio - ivi comprese quelle di cui all'articolo 19, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - e sono garantite da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal Fondo interbancario di garanzia, secondo quanto dispone l'articolo 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1981.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7379 con la denominazione: «Contributi negli interessi su prestiti di durata non superiore a 12 mesi a favore di aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1981» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 1 miliardo si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1954 «Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[1] Per le avversità atmosferiche verificatesi nel corso del 1982 vedi l'art. 22 della L.R. 21 gennaio 1983, n. 9.

[2] Per le provvidenze creditizie previste dalla legge 364/1970, come richiamata dal presente comma, debbono intendersi le provvidenze previste dall'art. 1, secondo comma, lettere b e c, della legge 590/1981, giusta terzo comma dell'art. 22 della L.R. 21 gennaio 1983, n. 9.

[3] L'originario terzo comma è stato così sostituito dall'art. 14 della L.R. 21 gennaio 1983, n. 9. Vedi anche l'art. 15 della medesima norma regionale.

[4] Vedi nota che precede.

[5] Vedi nota [3].