§ 4.2.57 - Legge Regionale 4 gennaio 1982, n. 1.
Rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, così come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:04/01/1982
Numero:1


Sommario
Art. unico.      Per le finalità previste dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. [...]


§ 4.2.57 - Legge Regionale 4 gennaio 1982, n. 1.

Rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, così come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, dalla legge regionale 18 giugno 1976, n. 20, e dalla legge regionale 8 maggio 1978, n. 37, concernente «Contributi finanziari perequativi sui mutui contratti per la esecuzione di opere pubbliche».

(B.U. 5 gennaio 1982, n. 1).

 

Art. unico.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, dalla legge regionale 18 giugno 1976, n. 20 e dalla legge regionale 8 maggio 1978, n. 37, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982, un limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative faranno carico ai diversi esercizi come segue:

 

 

esercizio 1981                   lire 200 milioni

esercizi dal 1982 al 2002        lire 400 milioni

esercizio 2003                   lire 200 milioni

 

 

     L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 6754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 1.000 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 1.000 milioni, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 27 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.