§ 4.10.39 - Legge Regionale 21 gennaio 1977, n. 7.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 luglio 1976, n. 35, concernente «Provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:21/01/1977
Numero:7


Sommario
Art. 1.      La locuzione «eventi tellurici del maggio 1976» ricorrente nel titolo e nel testo della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, nonchè negli atti amministrativi, deve essere intesa come «eventi [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Il periodo di sei mesi fissato dall'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è prorogato di ulteriori quattro mesi.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 14.      Dalla entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale provvede direttamente alla concessione dei contributi di cui all'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, [...]
Art. 15.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole singole od associate (comprese le cooperative e le società) contributi sino all'80 per cento della spesa ritenuta [...]
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      Le competenze e procedure di cui al primo, terzo e quarto comma dell'articolo 22 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dal precedente articolo 16, si intendono stabilire [...]
Art. 18.      Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, in relazione al disposto di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, è autorizzata, per [...]
Art. 19.      Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, e autorizzata la concessione, per l'esercizio [...]
Art. 20.      Per le finalità previste dagli articoli 13 e 14 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 9.000 milioni
Art. 21.      Per le finalità previste dall'articolo 15, primo comma della presente legge, viene istituito «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 [...]
Art. 22.      Per le finalità previste dall'articolo 15, quarto comma, della presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1977,il limite d'impegno di lire 300 milioni.
Art. 23.      All'onere complessivo di lire 27.800 milioni per gli esercizi 1977- 1980, di cui lire 24.900 milioni per l'esercizio 1977, previsto dai precedenti articoli 18, 19, 20 e 22, si fa fronte mediante [...]
Art. 24.      I capitoli di spesa 6348, 6358, 6359, 6360, 6361 e 6362 sono istituiti a completamento di quelli già previsti dall'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 25.      Le provvidenze ed agevolazioni della presente legge si applicano a tutti gli interventi previsti dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificata dalla presente legge.
Art. 26.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.


§ 4.10.39 - Legge Regionale 21 gennaio 1977, n. 7. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 luglio 1976, n. 35, concernente «Provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976».

(B.U. 21 gennaio 1977, n. 6).

 

Art. 1.

     La locuzione «eventi tellurici del maggio 1976» ricorrente nel titolo e nel testo della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, nonchè negli atti amministrativi, deve essere intesa come «eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976».

     Agli effetti degli interventi previsti dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificata ed integrata dalla presente legge, la consistenza originaria delle aziende, o degli impianti collettivi, o di altre strutture va riferita alla data in cui si sono verificati gli eventi tellurici.

     Coloro che hanno subito danni successivamente al maggio 1976 - ivi compresi coloro che già abbiano presentato domanda di intervento ai sensi della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 - possono presentare domanda in relazione a tali danni.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Il periodo di sei mesi fissato dall'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è prorogato di ulteriori quattro mesi.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

     E' fatta salva la possibilità di accoglimento, in alternativa, delle domande già pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [4].

     In deroga alle norme vigenti giusta il sesto comma dell'articolo 1 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le domande di prestito già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono per ammortamento quinquennale, salva esplicita dichiarazione contraria del richiedente.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [5].

     Il contributo di cui all'articolo ó della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, può essere concesso anche alle società cooperative agricole, che abbiano in comodato i fabbricati danneggiati, purchè i proprietari non provvedano o non intendano provvedere alla riparazione.

 

     Artt. 7. - 13.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 14.

     Dalla entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale provvede direttamente alla concessione dei contributi di cui all'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dal precedente articolo 13 [7].

     Il Servizio autonomo dell'economia montana e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per i territori di rispettiva competenza, sostituiscono l'E.R.S.A. ad ogni conseguente effetto, salvo il perfezionamento delle pratiche in corso alla data medesima.

 

     Art. 15.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole singole od associate (comprese le cooperative e le società) contributi sino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per una spesa ammissibile massima di complessive lire 30 milioni, per la riparazione o la ricostituzione di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole o di società, semprechè destinate alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi [8].

     Detti contributi possono essere concessi anche per l'ampliamento fino al 50 per cento dell'originaria consistenza dei fabbricati, di cui al precedente comma, riferita alla superficie utilizzabile.

     La ricostruzione dei fabbricati rurali e l'eventuale ampliamento potrà avvenire anche su area diversa da quella dove insistevano alla data degli eventi tellurici, purchè in zona delimitata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

     Qualora i fabbricati previsti dal primo comma siano pertinenti ad un fondo rustico condotto in affitto, a colonia o a mezzadria, se il proprietario del fondo non assume le necessarie iniziative entro il 30 giugno 1978, il fittavolo, il colono o il mezzadro possono sostituirsi ai sensi dell'articolo 1577 del Codice Civile.

     In tal caso i contributi previsti dai precedenti commi sono concessi direttamente al conduttore o al mezzadro.

     Sono ammesse a contributo di cui al primo comma del presente articolo anche le spese sostenute per riparazioni o ricostruzioni effettuate prima del 21 gennaio 1977.

     Contestualmente al provvedimento di concessione potrà essere corrisposta al beneficiario un'anticipazione pari al 50 per cento della spesa ammessa a contributo in conto capitale.

     Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l'ultimazione e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

     Nella determinazione delle provvidenze contributive di cui al presente articolo verranno dedotti i benefici eventualmente già conseguiti per il medesimo scopo a termini di leggi statali o regionali.

     Qualora il costo delle opere di riparazione o ricostruzione ed eventuale ampliamento dei fabbricati, di cui al primo comma superi lire 15 milioni, in aggiunta al contributo in conto capitale di cui ai precedenti commi, possono essere concessi, nella spesa ammissibile eccedente 1 15 milioni, concorsi nel pagamento

degli interessi sui mutui integrativi a tasso di interesse agevolato del 4 per cento, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 7, primo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 [9].

     Tali concorsi negli interessi potranno essere concessi e liquidati anche se i mutui integrativi risultano stipulati da tutti i comproprietari e/o usufruttuari dei fabbricati di cui ai precedenti commi, ancorchè il contributo in conto capitale sia stato concesso ad uno solo o ad una parte di essi [10].

     Nel caso di estinzione anticipata dei mutui integrativi, di cui al precedente comma, si applica quanto disposto all'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61; nei predetti mutui non è consentito cumulare al debito capitale gli interessi di preammortamento.

     Le domande volte a beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo, dovranno pervenire, entro il 31 dicembre 1978, agli Uffici del servizio autonomo dell'economia montana e agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, secondo le rispettive competenze territoriali [11].

     Le Commissioni previste dall'articolo 14 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, esprimeranno un parere anche sulle domande volte ad ottenere le provvidenze previste dal presente articolo [12].

 

     Art. 16.

     (Omissis) [13].

 

     Art. 17.

     Le competenze e procedure di cui al primo, terzo e quarto comma dell'articolo 22 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dal precedente articolo 16, si intendono stabilire anche per le provvidenze previste all'articolo 10 ter introdotto nella citata legge regionale in base al disposto del precedente articolo 9.

     Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, in materia di impegno a non cedere alienare o distogliere dal previsto impiego il bestiame da riproduzione, si applicano anche nei riguardi di coloro che beneficiano delle provvidenze indicate al precedente comma.

     Agli interventi previsti dal precedente articolo 15 si applicano le disposizioni in materia di competenze e procedure di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 22 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, nonchè quelle in materia di obbligo a non cedere, alienare o distogliere le strutture, previste dall'articolo 19 della medesima legge regionale.

     Per gli interventi di cui alla presente legge si applica l'articolo 28 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35.

     I benefici previsti dagli articoli 6, 7 e 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificati per effetto della presente legge, nonchè dal precedente articolo 15, possono essere concessi anche agli agricoltori singoli od associati le cui aziende siano ubicate in Comuni non compresi nelle delimitazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purchè i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976, previa domanda da presentarsi ai competenti uffici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18.

     Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, in relazione al disposto di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 2.600 milioni a carico del capitolo 6197 dello stato di previsione dila spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977.

     Per le finalità previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, in relazione al disposto di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 450 milioni a carico del capitolo 6198 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977.

     Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 50 milioni a carico del capitolo 6339 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977.

     In relazione al disposto del precedente articolo 4, la denominazione del capitolo 6339 viene così modificata:

     Sovvenzioni e contributi per le anticipazioni colturali perdute e per le lavorazioni eseguite, nonchè per il ripristino della produttività e della coltivabilità dei terreni agricoli.

     Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, in relazione al disposto di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 50 milioni a carico del capitolo 6340 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977.

     Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n 35, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, ed in relazione al precedente articolo 1 sono autorizzate ulteriori due annualità del limite di impegno di lire 1 miliardo che saranno iscritte nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980, sul capitolo 6341 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-1980, il cui stanziamento viene elevato di lire 2 miliardi per il piano medesimo.

     In relazione al disposto dell'articolo 5 della presente legge, la denominazione del capitolo 6341 viene così modificata: «Concorso negli interessi sui prestiti di soccorso ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che abbiano subito danni a seguito degli eventi tellurici a partire dal maggio 1976».

     Per le finalità di cui all'articolo 6, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall'articolo 6 della presente legge ed in relazione al disposto del precedente articolo 1, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 6342 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977.

     In relazione al disposto dell'articolo 6 della presente legge, la denominazione del capitolo 6342 viene così modificata: «Contributi per la riparazione e l'ampliamento dei fabbricati, annessi e pertinenze inerenti agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, alle cooperative agricole, agli allevamenti zootecnici a base associativa ed alle malghe, che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici, nonchè per la riparazione o sostituzione delle pertinenze, delle attrezzature fisse e mobili dei macchinari».

     Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall'articolo 8 della presente legge ed in relazione al disposto del precedente articolo 1, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 1.500 milioni a carico del capitolo 6345 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977.

     In relazione al disposto dell'articolo 8 della presente legge, la denominazione del capitolo 6345 viene così modificata: «Contributi alla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli «Friulcarne» per la ricostruzione del patrimonio zootecnico andato perduto, disperso, macellato oppure distrutto per ragioni sanitarie, o venduto, al fine di favorire la ripresa produttiva del settore».

     Per le finalità previste dall'articolo 10 bis della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, inserito con l'articolo 9 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 100 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977 viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6358 con la denominazione: «Contributo straordinario alla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli-Venezia Giulia «Friulcarne» per le maggiori spese sostenute per operazioni straordinarie attinenti il bestiame svolte in occasione degli eventi tellurici del maggio 1976 e successivi, quali i trasporti, la macellazione, la conservazione e commercializzazione delle carni, la distruzione di animali ed oneri connessi», e con lo stanziamento di lire 100 milioni, per l'esercizio 1977.

     Per le finalità previste dall'articolo 10 ter della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, inserito con l'articolo 9 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 500 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977 viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6359 con la denominazione: «Contributi ad allevatori, singoli od associati, che attuino il miglioramento del proprio patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione, per incentivare la ripresa produttiva del settore nelle zone colpite dagli eventi tellurici», e con lo stanziamento di lire 500 milioni, per l'esercizio 1977.

     Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge ed in relazione al disposto del precedente articolo 1, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 8.500 milioni a carico del capitolo 6346 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977.

     Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge ed in relazione al disposto del precedente articolo 1, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 350 milioni a carico del capitolo 6347 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977.

     In relazione al disposto di cui al precedente articolo 11, la denominazione del capitolo 6347 viene così modificata: «Contributi agli allevatori che abbiano provveduto direttamente al mantenimento del bestiame e che abbiano incontrato grave disagio per il governo e l'alimentazione del medesimo».

 

     Art. 19.

     Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, e autorizzata la concessione, per l'esercizio finanziario 1977, all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, di un ulteriore contributo straordinario di lire 1 miliardo [14].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio 1977, è istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6348 con la denominazione: «Contributo straordinario all'E.R.S.A. per l'acquisizione di idonee aree per la costruzione di ricoveri e relativi annessi per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli od associati», e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni, per l'esercizio 1977.

 

     Art. 20.

     Per le finalità previste dagli articoli 13 e 14 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 9.000 milioni [15].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, è istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6362 con la denominazione: «Contributi per la ricostruzione, il ripristino, l'ampliamento ed il miglioramento delle stalle e relativi annessi, nonchè per la ricostruzione, il ripristino e l'ampliamento delle strutture avicunicole», e con lo stanziamento di lire 9.000 milioni, per l'esercizio 1977.

 

     Art. 21.

     Per le finalità previste dall'articolo 15, primo comma della presente legge, viene istituito «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6360 con la denominazione: «Contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole, destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi» [16].

 

     Art. 22.

     Per le finalità previste dall'articolo 15, quarto comma, della presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1977,il limite d'impegno di lire 300 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, è istituito al Titolo II - Sezione V Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6361 con la denominazione: «Concorso negli interessi sui mutui integrativi contratti per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali e loro pertinenze destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, o al ricovero di ~ macchine, attrezzi e prodotti medesimi», e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 19Z7 al 1980, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1977.

     Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 23.

     All'onere complessivo di lire 27.800 milioni per gli esercizi 1977- 1980, di cui lire 24.900 milioni per l'esercizio 1977, previsto dai precedenti articoli 18, 19, 20 e 22, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990: «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1977 al 1980 e del bilancio per l'esercizio 1977.

 

     Art. 24.

     I capitoli di spesa 6348, 6358, 6359, 6360, 6361 e 6362 sono istituiti a completamento di quelli già previsti dall'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

 

     Art. 25.

     Le provvidenze ed agevolazioni della presente legge si applicano a tutti gli interventi previsti dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificata dalla presente legge.

 

     Art. 26.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Norma integrativa dell'art. 1 della L.R 29 luglio 1976, n. 35.

[3] Comma sostitutivo dell'art. 4 della L.R. 29 luglio 1976, n. 35.

[4] Comma sostitutivo del I e II comma dell'art. 5 della L.R. 29 luglio 1976, n. 35.

[5] Comma sostitutivo del I comma dell'art. 6 della L.R. 29 luglio 1976, n. 35.

[6] Articoli dal 7 al 13 modificativi e integrativi della L.R. 29 luglio 1976, n. 35.

[7] Vedi l'estensione di cui all'art. 29 della L.R. 21 gennaio 1983, n. 9.

[8] Vedi le interpretazioni autentiche relative ai termini «ricostituzione» e «fabbricati rurali» di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 8 aprile 1982, n. 20. L'originario importo di lire 15 milioni di spesa massima è stato così elevato ai sensi dell'art. 12 della medesima legge regionale. Vedi anche l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della L.R. 18 novembre 191, n. 51, all'art. 65 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30 ed all'art. 50 della L.R. 17 luglio 192, n. 20.

[9] Vedi l'ulteriore limite d'impegno di cui al secondo comma dell'art. 37 della L.R. 20 giugno 1983, n. 64.

[10] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 8 aprile 1982, n. 20.

[11] Vedi la deroga di cui all'art. 2 della L.R. 8 aprile 1982, n. 20.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 13 aprile 1978, n. 23.

[13] Norma sostitutiva del III e IV comma dell'art. 22 della L.R. 29 luglio 1976, n. 35.

[14] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20 della L.R. 25 ottobre 1988, n. 64, all'art. 6 della L.R. 18 novembre 1991, n. 51 e all'art. 50 della L.R. 17 luglio 1992, n. 20.

[15] Vedi il rifinanziamento di cui al primo comma dell'art. 8 della L.R. 29 giugno 1983 n. 70.

[16] Vedi il rifinanziamento di cui al secondo comma dell'art. 8 della L.R. 29 giugno 1983, n. 70.