§ 2.2.119 - Legge Regionale 4 gennaio 1995, n. 2.
Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, 1 marzo 1988, n. 7, 17 dicembre 1990, n. 55 e 12 febbraio 1990, n. 5.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:04/01/1995
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 24, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 3. 
Art. 4.  Modifica dell'articolo 22, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 77, comma 1, lettera b) della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 6.  Modifica dell'articolo 128, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 7.  Modifica dell'articolo 131, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 8.  Modifica dell'articolo 243, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 9.      1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato [...]


§ 2.2.119 - Legge Regionale 4 gennaio 1995, n. 2.

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, 1 marzo 1988, n. 7, 17 dicembre 1990, n. 55 e 12 febbraio 1990, n. 5.

(B.U. 9 gennaio 1995, suppl. straord. n. 2).

 

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 24, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

     1. All'articolo 24, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 37 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, le parole «e Vice Segretario Generale del Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «, Vice Segretario Generale del Consiglio regionale ed Vice Ragioniere Generale».

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

     1. All'articolo 25, quarto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 29 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, le parole «ed al Vice Segretario Generale del Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «, al Vice Segretario Generale del Consiglio regionale ed al Vice Ragioniere Generale».

 

CAPO II

Modificazioni alla legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55

 

     Art. 3. [1]

     [1. All'articolo 13 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).]

 

CAPO III

Modificazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 22, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

     1. L'articolo 22 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1992, n. 42, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 77, comma 1, lettera b) della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

     1. All'articolo 77, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 128, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

     1. L'articolo 128 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 131, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

     1. L'articolo 131 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 243, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

     1. All'articolo 243 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il comma 2 è sostituito dai seguenti commi:

     (Omissis).

 

CAPO IV

Integrazioni alla legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5

 

     Art. 9.

     1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'articolo ó della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono determinati anche per l'anno 1994, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

     3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 1994.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 43 della L.R. 23 maggio 2005, n. 12.