Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 04/01/1995 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 24, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. |
Art. 2. Modifica dell'articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. |
Art. 3. |
Art. 4. Modifica dell'articolo 22, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. |
Art. 5. Modifica dell'articolo 77, comma 1, lettera b) della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. |
Art. 6. Modifica dell'articolo 128, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. |
Art. 7. Modifica dell'articolo 131, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. |
Art. 8. Modifica dell'articolo 243, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. |
Art. 9. 1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato [...] |
§ 2.2.119 - Legge Regionale 4 gennaio 1995, n. 2.
Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, 1 marzo 1988, n. 7, 17 dicembre 1990, n. 55 e 12 febbraio 1990, n. 5.
(B.U. 9 gennaio 1995, suppl. straord. n. 2).
CAPO I
Art. 1. Modifica dell'articolo 24, primo comma, della
1. All'articolo 24, primo comma, della
Art. 2. Modifica dell'articolo 25, quarto comma, della
1. All'articolo 25, quarto comma, della
CAPO II
[1. All'articolo 13 della
(Omissis).]
CAPO III
Art. 4. Modifica dell'articolo 22, della
1. L'articolo 22 della
(Omissis).
Art. 5. Modifica dell'articolo 77, comma 1, lettera b) della
1. All'articolo 77, comma 1, della
(Omissis).
Art. 6. Modifica dell'articolo 128, della
1. L'articolo 128 della
(Omissis).
Art. 7. Modifica dell'articolo 131, della
1. L'articolo 131 della
(Omissis).
Art. 8. Modifica dell'articolo 243, comma 2, della
1. All'articolo 243 della
(Omissis).
CAPO IV
Integrazioni alla
1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 1994.
[1] Articolo abrogato dall’art. 43 della