§ 2.1.26 - Legge Regionale 1 marzo 1988, n. 8.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7: «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:01/03/1988
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 8 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      1. Il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Il comma 2 dell'articolo 249 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Agli articoli 17, comma 2, e 198, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo le parole «...regionale fra i dipendenti» sono aggiunte le parole «di ruolo».
Art. 5.      1. All'articolo 254, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole «Complessivamente cinque posti nelle qualifiche di funzionario e dirigente e nove posti nelle qualifiche di [...]
Art. 6.      1. All'articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, comma 1, sono soppresse le parole «equiparato a Direzione regionale»; il comma 2 è soppresso.
Art. 7.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 259 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.26 - Legge Regionale 1 marzo 1988, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7: «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

(B.U. 4 marzo 1988, n. 27).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 8 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     1. Il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     1. Il comma 2 dell'articolo 249 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     1. Agli articoli 17, comma 2, e 198, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo le parole «...regionale fra i dipendenti» sono aggiunte le parole «di ruolo».

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 254, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole «Complessivamente cinque posti nelle qualifiche di funzionario e dirigente e nove posti nelle qualifiche di consigliere e segretario» sono sostituite dalle parole: «Complessivamente quattro posti nelle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente e sette posti nella qualifica di segretario» [4].

 

     Art. 6.

     1. All'articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, comma 1, sono soppresse le parole «equiparato a Direzione regionale»; il comma 2 è soppresso.

     2. All'articolo 237 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 il comma 2 è soppresso [5].

     3. All'articolo 244 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 il comma 4 è soppresso.

 

     Art. 7.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 259 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 1, entra in vigore dal primo giorno successivo ai 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Testo inserito nel testo della legge originaria.

[2] Vedi nota che precede.

[3] Vedi nota [1].

[4] In realtà la modifica inerisce l'art. 42 della L.R. n. 53/81.

[5] In realtà la sopressione riguarda l'art. 18 della L.R. n. 7/1966. Incomprensibile poi la L.R. 20 giugno 1988, n. 56 che risopprime la medesima norma.