Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici |
Data: | 22/10/1988 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 9. 1. - 6 |
Art. 12. 1. In relazione alle modifiche previste con la presente legge si applica il disposto di cui all'articolo 257 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 |
Art. 13. 1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, si procede alla costituzione dei Consigli organizzativi di cui all'articolo 169 della legge regionale [...] |
Art. 14. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 2.1.28 - Legge Regionale 22 ottobre 1988, n. 61.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7concernente «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali», e di altre connesse disposizioni legislative.
(B.U. 24 ottobre 1988, n. 124).
Artt. 1. - 8. [1]
1. - 6 [2].
7. Restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 81 della
Artt. 10. - 11. [1]
1. In relazione alle modifiche previste con la presente legge si applica il disposto di cui all'articolo 257 della
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Modificano la
[2] Modificano la
[1] Modificano la