§ 1.2.39 - Legge Regionale 10 giugno 1991, n. 23.
Disciplina in materia di personale. Disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5 e della legge regionale 1 marzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:10/06/1991
Numero:23


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 1.2.39 - Legge Regionale 10 giugno 1991, n. 23. [1]

Disciplina in materia di personale. Disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5 e della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. Determinazione per l'anno 1991 dei contingenti organici di cui all'articolo 64, comma 2 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

(B.U. 11 giugno 1991, n. 77).

 

Art. 1. [2]

     1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, dalla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificata dall'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono determinati, anche per l'anno 1991, sulla base di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 5/1990.

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 253 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il comma 6, introdotto dall'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, come modificato dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991.

     2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 1751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo per l'anno 1991, in termini sia di competenza che di cassa.

     3. Al precitato onere di lire 200 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa predetto.

     4 (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 1991.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 27 agosto 1992, n. 23.