Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.4 interventi sul mercato agricolo |
Data: | 24/12/1974 |
Numero: | 727 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, con le modificazioni ed integrazioni stabilite con il presente decreto, possono [...] |
Art. 2. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato |
Art. 3. Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è sostituito dai seguenti altri |
Art. 4. Per le esigenze connesse all'applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 e del presente decreto può essere comandato [...] |
Art. 5. A decorrere dalle date di applicazione delle decisioni adottate dalla commissione delle Comunità europee il 5 giugno 1974, il 21 giugno 1974 ed il 17 luglio 1974, nel [...] |
Art. 6. |
Art. 7. Il quinto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, secondo quanto risulta dalle integrazioni apportate con l'art. 7 del [...] |
§ 2.4.16 – D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727.
Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185. (Quinto provvedimento).
(G.U. 31 gennaio 1975, n. 30).
Le disposizioni del
Per le provvidenze per le quali gli atti definitori delle domande presentate dagli interessati sono adottati direttamente dall'A.I.M.A., restano invariate le funzioni di controllo preventivo, su tali atti, dell'ufficio di ragioneria e dell'ufficio della Corte dei conti, di cui all'art. 9 della
L'art. 5 del
Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del
I crediti inerenti alle suddette provvidenze non sono cedibili per atto tra vivi.
E' fatta salva l'efficacia degli atti di sequestro, pignoramento e di cessione di credito notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il secondo comma dell'art. 3 del
"L'A.I.M.A. comunica rispettivamente e contestualmente agli uffici ed enti incaricati del servizio, per singola provincia, l'avvenuto inoltro all'istituto di credito incaricato dell'emissione e spedizione degli assegni circolari, degli elenchi di cui all'art. 2, secondo comma.
Entro il primo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre dell'anno finanziario, gli uffici ed enti suddetti debbono trasmettere alla competente ragioneria regionale dello Stato copia degli elenchi trasmessi all'A.I.M.A., ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, per i quali l'A.I.M.A., nel corso del trimestre, abbia dato la citata comunicazione, corredati degli atti di cui al primo comma del presente articolo, delle domande afferenti ai soggetti indicati in tali elenchi, delle corrispondenti denuncie di coltivazione o denuncie di semina, delle relazioni sui controlli eseguiti e degli atti di determinazione delle rese indicative".
Per le esigenze connesse all'applicazione delle norme del
A decorrere dalle date di applicazione delle decisioni adottate dalla commissione delle Comunità europee il 5 giugno 1974, il 21 giugno 1974 ed il 17 luglio 1974, nel quadro delle azioni di politica congiunturale previste dall'art. 108 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 974/71 si applicano con l'osservanza delle misure integrative previste dalle citate decisioni e dalle successive modifiche ed integrazioni.
Il quinto comma dell'art. 4 del
[1] Comma così sostituito dall'art. 3 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 del