Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 29/12/2000 |
Numero: | 413 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto [...] |
Art. 3. 1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è [...] |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante [...] |
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 94.1.B50 - Legge 29 dicembre 2000, n. 413.
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione
(G.U. 18 gennaio 2001, n. 14)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XXIV della Convenzione stessa.
1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è incaricata di provvedere alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalità di cui all'articolo 4 del
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte nell'apposita unità previsionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativa all'AGEA, ai fini del successivo trasferimento all'Agenzia medesima per la copertura, ai sensi degli articoli 4 e 7 del
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.