§ 94.1.B50 - Legge 29 dicembre 2000, n. 413.
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:29/12/2000
Numero:413


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto [...]
Art. 3.      1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante [...]
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.B50 - Legge 29 dicembre 2000, n. 413.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione

(G.U. 18 gennaio 2001, n. 14)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XXIV della Convenzione stessa.

 

          Art. 3.

     1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è incaricata di provvedere alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte nell'apposita unità previsionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativa all'AGEA, ai fini del successivo trasferimento all'Agenzia medesima per la copertura, ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, della quota a carico dell'Italia del finanziamento degli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.