§ 6.1.309 - L.R. 2 marzo 2020, n. 8.
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:02/03/2020
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Art. 2.  Modifiche alla L.R. 46/2019.
Art. 3.  Modifiche alla L.R. 22/2014.
Art. 4.  Modifiche alla L.R. 48/2019.
Art. 5.  Modifiche alla L.R. 96/1996, alla L.R. 34/2019 e ulteriori disposizioni di carattere urgente.
Art. 6.  Integrazione alla L.R. 18/2001.
Art. 7.  Modifica alla L.R. 45/2001.
Art. 8.  Modifica alla L.R. 1/2018.
Art. 9.  Invarianza finanziaria.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 6.1.309 - L.R. 2 marzo 2020, n. 8.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166/2018. Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo (DPH), modifiche alle leggi regionali 46/2019, 22/2014, 48/2019, 96/1996, 34/2019, 18/2001, 45/2001, 1/2018 e ulteriori disposizioni di carattere urgente.

(B.U. 11 marzo 2020, n. 10)

 

Art. 1. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, già pagato dalla Regione Abruzzo, derivante dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166/2018, per un importo complessivo di euro 85.161,50 comprensivo di rivalutazione ed interessi legali.

2. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati in euro 85.161,50 hanno trovato copertura per l'importo di euro 85.161,50 nell'ambito delle risorse allocate nella Missione 01, Programma 11, Titolo 1, cap. 321901 recante "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019.

 

     Art. 2. Modifiche alla L.R. 46/2019.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile) dopo le parole "in situazioni di emergenza" sono inserite le seguenti: "e ferme restando le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

2. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 della L.R. 46/2019, dopo le parole "ferme restando le competenze del Prefetto" sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

 

     Art. 3. Modifiche alla L.R. 22/2014.

1. All'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 2014, n. 22 (Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli Enti regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 provvedono, nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione vigente per tempo, a definire adeguate misure alternative alla rotazione anche delegando funzioni a maggior rischio a Enti diversi o ad articolazioni della Giunta regionale.";

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

 

     Art. 4. Modifiche alla L.R. 48/2019.

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 48 (Modifiche alle leggi regionali 17 giugno 2019, n. 9 e 10 agosto 2010, n. 40 e altri provvedimenti indifferibili ed urgenti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2, 5 e 6 dell'articolo 1 sono abrogati;

b) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo è assicurata dalle risorse stanziate alla Missione 01, Programma 01, Capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" del bilancio del Consiglio regionale 2019-2021, esercizio 2019.".

 

     Art. 5. Modifiche alla L.R. 96/1996, alla L.R. 34/2019 e ulteriori disposizioni di carattere urgente.

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

"b-ter) non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;";

b) la lettera g-bis) è abrogata.

2. Al quinto comma dell'articolo 2 della L.R. 96/1996 le parole "b-bis), c), d), e), g), g-bis), g-ter), g-quater e g-quinquies)" sono sostituite dalle seguenti:

"b-bis), c), d), e), g), g-ter e g-quater)".

3. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della L.R. 96/1996 è sostituito dal seguente:

"7-bis. I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione.".

4. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2019, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative) è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con contestuale reviviscenza della L.R. 96/1996, così come integrata dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della L.R. 18/2018.

5. Allo scopo di contrastare il fenomeno del degrado urbano, contribuire a garantire l'ordine pubblico e riqualificare le aree in cui insiste una cospicua concentrazione di immobili appartenenti all'edilizia residenziale pubblica, le Ater e i soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvano programmi di riqualificazione e rigenerazione urbana delle predette aree, dando priorità alle aree nelle quali si sono registrati ripetuti episodi di criminalità. In caso di assenza della predetta condizione di priorità, possono essere considerate prioritarie le aree caratterizzate da perduranti situazioni di inutilizzabilità degli alloggi o da occupazioni illegali non sanabili ovvero le aree in stato di degrado o abbandono tali da rappresentare un fattore di grave danno sotto il profilo ambientale, urbanistico e sociale. I programmi di riqualificazione e rigenerazione urbana predisposti dalle Ater sono preventivamente comunicati alla competente Commissione consiliare, che ne prende atto.

 

     Art. 6. Integrazione alla L.R. 18/2001.

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è inserito il seguente:

"Art. 4 bis. (Personale regionale in convenzione)

1. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni, le Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, in caso di impossibilità oggettiva di utilizzazione all'interno dell'amministrazione del Consiglio regionale di idonee figure professionali e considerati i limiti di spesa imposti al ricorso al conferimento di incarichi individuali all'esterno, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica ed allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane disponibili nell'intera amministrazione regionale, possono avvalersi della collaborazione del personale della Giunta regionale.

2. Il rapporto di collaborazione di cui al comma 1 presuppone il necessario consenso del dipendente richiesto e non può dar luogo ad alcun compenso. L'oggetto, la durata e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative oggetto dell'incarico di collaborazione sono disciplinate da apposita convenzione tra l'amministrazione del Consiglio regionale e quella della Giunta regionale.

3. Le prestazioni lavorative del dipendente della Giunta regionale a favore delle Commissioni consiliari di cui al comma 1 sono considerate ai fini della valutazione della performance.".

 

     Art. 7. Modifica alla L.R. 45/2001.

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), sono inseriti i seguenti:

"2-ter. Al fine di assicurare la più ampia fruibilità dei servizi, oltre all'Ufficio di Pescara, possono essere istituiti nelle restanti Province sportelli decentrati del Co.re.com.

2-quater. Nelle Province di maggior estensione territoriale possono essere istituiti fino ad un massimo di due sportelli decentrati.

2-quinquies. Gli sportelli decentrati sono istituiti presso le sedi rese disponibili dalla Giunta regionale o dagli Enti locali mediante la stipula di apposite convenzioni.".

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 trovano copertura nell'ambito delle risorse annualmente iscritte sui seguenti capitoli di spesa del bilancio del Consiglio regionale, allocati alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1:

a) capitolo 4304 denominato "Spese per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

b) capitolo 4303 denominato "Funzionamento Co.re.com.";

c) capitolo 4302 denominato "Attività annuale Co.re.com.".

 

     Art. 8. Modifica alla L.R. 1/2018.

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2018, n. 1 (Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo) è sostituito dal seguente:

"5. Ai componenti del Comitato è corrisposto esclusivamente il rimborso per le spese sostenute adeguatamente documentate.".

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 trovano copertura nell'ambito delle risorse annualmente iscritte sul capitolo di spesa 11425, articolo 2, denominato "Spese funzionamento gettoni di presenza indennità missione e trasferta", Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale.

 

     Art. 9. Invarianza finanziaria.

1. Dall'applicazione degli articoli della presente legge che non recano espressa e diretta copertura finanziaria, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).