§ 4.6.36 - L.R. 4 luglio 2019, n. 17.
Interventi di sfalcio erba sulle banchine e sulle scarpate delle Strade Provinciali per la prevenzione di incendi e per il miglioramento della sicurezza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:04/07/2019
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Interventi di sfalcio erba sulle banchine e sulle scarpate delle Strade Provinciali per la prevenzione di incendi e per il miglioramento della sicurezza viaria)
Art. 2.  (Ripristino quota parte delle risorse necessarie ai Geni Civili regionali per gli interventi di primo soccorso derivanti da calamità naturali)
Art. 3.  (Disposizioni finanziare articoli 1 e 2)
Art. 4.  (Contrasto del fenomeno delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
Art. 5.  (Modifica all'art. 4 della l.r. 45/2001)
Art. 6.  (Modifica all'art. 16 della l.r. 96/1996)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 4.6.36 - L.R. 4 luglio 2019, n. 17.

Interventi di sfalcio erba sulle banchine e sulle scarpate delle Strade Provinciali per la prevenzione di incendi e per il miglioramento della sicurezza viaria, ripristino quota risorse ai Geni Civili regionali per gli interventi di primo soccorso derivanti da calamità naturali ed altre disposizioni urgenti.

(B.U. 10 luglio 2019, n. 118 Speciale)

 

Art. 1. (Interventi di sfalcio erba sulle banchine e sulle scarpate delle Strade Provinciali per la prevenzione di incendi e per il miglioramento della sicurezza viaria)

1. Al fine di prevenire il rischio di incendi e migliorare la sicurezza stradale del territorio regionale, la Regione Abruzzo interviene finanziariamente a favore delle quattro Province per la realizzazione di interventi di manutenzione e pulizia delle banchine e delle scarpate delle Strade Provinciali, volti allo sfalcio di erbe, sterpaglie ed arbusti, alla regolarizzazione delle siepi ed al taglio dei rami che in qualsiasi modo possano arrecare pericolo per la viabilità.

2. Il contributo per l'anno 2019 è quantificato complessivamente in euro 500.000,00 da ripartire equamente tra le quattro Province abruzzesi.

3. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nel capitolo "Intervento regionale a favore delle Province per il Piano neve" ridenominato in "Intervento regionale a favore delle Province per il perseguimento della sicurezza viaria" n. 171402, nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 1.

 

     Art. 2. (Ripristino quota parte delle risorse necessarie ai Geni Civili regionali per gli interventi di primo soccorso derivanti da calamità naturali)

1. Al fine di ripristinare le risorse necessarie a sostenere i costi scaturenti da eventuali interventi di primo soccorso derivanti da calamità naturali, ai Geni Civili regionali, per l'anno 2019, è concesso un finanziamento per euro 300.000,00.

2. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nel capitolo "Interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali" n. 152101, nell'ambito della Missione 11, Programma 01, Titolo 2.

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziare articoli 1 e 2)

1. La copertura degli oneri finanziari di cui agli articoli 1 e 2, quantificati per l'anno 2019 in complessivi euro 800.000,00, è assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 10, Programma 05, capitolo di spesa denominato "Intervento regionale a favore delle Province per il perseguimento della sicurezza viaria" n. 171402 per euro 500.000,00;

b) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, capitolo di spesa denominato "Interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali" n. 152101 per euro 300.000,00;

c) in diminuzione parte Spesa: Titolo IV, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa n. 313140 denominato "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 700.000,00;

d) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa n. 321940 denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" per euro 100.000,00.

 

     Art. 4. (Contrasto del fenomeno delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. La Regione Abruzzo, al fine di continuare a contrastare il fenomeno delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per l'anno 2019, sostiene le ATER abruzzesi con lo stanziamento di euro 400.000,00.

2. Le ATER regionali possono accedere al finanziamento con le modalità di cui alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)), articolo 55.

3. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2019 in complessivi euro 400.000,00, è assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 08, Programma 02, Titolo 1, cap. 151575/1 denominato "Contributo alle ATER per la lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica", per euro 400.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa n. 321930/1 denominato "Fondo di riserva per le spese impreviste" per euro 400.000,00.

 

     Art. 5. (Modifica all'art. 4 della l.r. 45/2001)

1. All'articolo 4, comma 3, della legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "L'incarico non può, in tutti i casi, eccedere i dieci anni di durata.".

2. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge [1].

 

     Art. 6. (Modifica all'art. 16 della l.r. 96/1996)

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è così sostituito: "Resta fermo il diritto di subentro nell'alloggio per coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita, adozione, matrimonio, unione civile, vincolo di parentela di primo grado (figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi), convivenza more uxorio con il titolare dell'assegnazione, persistente da almeno due anni o provvedimento dell'autorità giudiziaria.".

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


[1] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 2019, n. 23.