Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 14/08/2019 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio) |
Art. 2. (Norma finanziaria) |
Art. 3. (Modifiche alla l.r. 17/2019 e interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 3, ultimo periodo della l.r. 45/ 2001) |
Art. 4. (Modifiche alla l.r. 28/2011) |
Art. 5. (Modifiche alla l.r. 2/2005) |
Art. 6. (Disposizioni finanziarie varie) |
Art. 7. (Modifiche alla l.r. 9/2019) |
Art. 8. (Sostituzione del comma 3 dell'articolo 3 della 1.r. 20/2019) |
Art. 9. (Invarianza finanziaria) |
Art. 10. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.293 - L.R. 14 agosto 2019, n. 23.
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23.6.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti da acquisizione di beni e servizi per le attività di gestione del demanio forestale regionale nell'anno 2016 - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ed ulteriori disposizioni urgenti.
(B.U. 16 agosto 2019, n. 128 Speciale)
Art. 1. (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del
(Omissis)
Art. 2. (Norma finanziaria)
1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 42.029,02, nelle risorse allocate nella Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 111413, artt. 2, 3 e 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2019, iscritte a seguito del riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31 dicembre 2018.
Art. 3. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della
"2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della
"3-bis L 'ultimo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che nella durata di dieci anni è computato anche il periodo di esercizio delle funzioni ai sensi del comma 1. Decorso il termine di dieci anni il Presidente e gli altri componenti del Co.Re.Com decadono di diritto e non possono esercitare ulteriormente le relative funzioni; in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4.".
Art. 4. (Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 7, comma 6, le parole "a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'autorizzazione sismica";
b) all'articolo 7, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, il rinnovo dell'autorizzazione sismica è possibile solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 del D.M. 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»).";
c) all'articolo 9, comma 4, le parole "a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione" sono sostituite dalla seguenti: "a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito sismico";
d) all'articolo 9, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, il rinnovo del deposito sismico è possibile solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 del D.M. 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»).".
Art. 5. (Modifiche alla
1. All'articolo 24 della
"1-bis. Per quanto riguarda l'esercizio di servizi e strutture per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali con finalità esclusivamente benefiche, da parte di soggetti no-profit che operano da almeno 20 anni e che utilizzano personale volontario, la cui attività sia prevista all'interno del Piano Sociale distrettuale dell'ambito territoriale di riferimento, l'autorizzazione al funzionamento deve essere rilasciata dal Comune di competenza entro il 30.6.2021.".
Art. 6. (Disposizioni finanziarie varie)
1. Le autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 di cui alla "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - Allegato 2" dell'articolo 4 della
(Omissis)
2. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo è assicurata dalla variazione di spesa del bilancio 2019/2021 nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.
3. L'elenco delle spese obbligatorie per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 allegato alla
(Omissis)
4. La diminuzione complessiva della spesa pari ad euro 2.133.071,78 nell'anno 2019, ad euro 1.650.621,36 nell'anno 2020 e ad euro 912.862,46 nell'anno 2021, derivante dal comma 3, è ricompresa nella variazione di spesa del bilancio 2019 nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.
5. All'articolo 9 rubricato "Pareggio di Bilancio" della
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti.".
6. Per le finalità di cui all'articolo 2 della
7. Nel rispetto di quanto disposto nel paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e in deroga a quanto disposto dall'articolo 25 della
8. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 7 è assicurata con lo stanziamento del capitolo 61656/1 - Missione 05, Programma 01, Titolo 1 così come riportato nella variazione di spesa del bilancio 2019, 2020 e 2021 nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.
9. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», si concede un contributo pari ad euro 87.551,78 per il 2019, euro 1.050.621,36 per il 2020 e euro 612.862,46 per il 2021 ai Comuni per l'elaborazione di progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonchè al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale ai sensi dall'articolo 1, comma 431 della
10. Nell'Allegato A di cui all'articolo 4 della
11. In attesa del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, in via precauzionale e per far fronte ai danni generati dalla grandinata dello scorso mese di luglio, la Regione Abruzzo, per l'anno 2019, stanzia la somma di euro 300.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria sull'edilizia residenziale pubblica. Su proposta del Dipartimento competente in materia la Giunta regionale individua gli interventi a favore dei comuni coinvolti. La copertura finanziaria degli oneri di cui trattasi è assicurata con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione ed iscrizione 152406/1 denominato "Fondo precauzionale per danni grandinata su edifici comunali" - Missione 08, Programma 02, Titolo 2 così come riportato nella variazione di spesa del bilancio 2019, nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.
12. La Regione Abruzzo al fine di potenziare le strutture turistiche del territorio concede per l'esercizio finanziario 2019 un contributo pari ad euro 70.000,00 per la realizzazione dell'impianto di approvvigionamento idrico nel comprensorio Gran Sasso, località Prati di Tivo (Comune di Pietracamela). La copertura finanziaria degli oneri derivanti è assicurata con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione ed iscrizione 162324 denominato "Contributi agli investimenti nell'ambito del servizio idrico integrato" - Missione 09, Programma 04, Titolo 2 così come riportato nella variazione di spesa del bilancio 2019, nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.
13. Al fine di dare copertura finanziaria nel triennio 2019/2021 a necessarie variazioni di spesa si autorizza l'aumento degli stanziamenti nelle missioni e programmi di seguito riportate:
(Omissis)
La copertura finanziaria degli oneri suesposti è assicurata dalla variazione di spesa del bilancio 2019/2021 nei termini indicati nella tabella A) del comma 14.
14. Al fine di dare copertura finanziaria a tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, allo stato di previsione della spesa si apportano, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le variazioni in termini di competenza e di cassa riportate nella Tabella A che segue:
Tabella A
(Omissis)
15. La Giunta regionale, nei limiti di cui ai commi 897, 898 e 899 dell'articolo 1 della
Art. 7. (Modifiche alla
1. All'articolo 15 della
Art. 8. (Sostituzione del comma 3 dell'articolo 3 della 1.r. 20/2019)
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della
"3. In considerazione della rilevanza dell'evento l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della competente Direzione Amministrativa, promuoverà forme di sponsorizzazione dell'evento o di singole manifestazioni in cui lo stesso si articola. L'Ufficio di Presidenza è autorizzato con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio del Consiglio regionale finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni finalizzandole alla realizzazione degli eventi.".
Art. 9. (Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione degli articoli della presente legge che non recano espressa e diretta copertura finanziaria, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 10. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).