§ 6.1.293 - L.R. 14 agosto 2019, n. 23.
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23.6.2011, n. 118 (Disposizioni in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:14/08/2019
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)
Art. 2.  (Norma finanziaria)
Art. 3.  (Modifiche alla l.r. 17/2019 e interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 3, ultimo periodo della l.r. 45/ 2001)
Art. 4.  (Modifiche alla l.r. 28/2011)
Art. 5.  (Modifiche alla l.r. 2/2005)
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie varie)
Art. 7.  (Modifiche alla l.r. 9/2019)
Art. 8.  (Sostituzione del comma 3 dell'articolo 3 della 1.r. 20/2019)
Art. 9.  (Invarianza finanziaria)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.293 - L.R. 14 agosto 2019, n. 23.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23.6.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti da acquisizione di beni e servizi per le attività di gestione del demanio forestale regionale nell'anno 2016 - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ed ulteriori disposizioni urgenti.

(B.U. 16 agosto 2019, n. 128 Speciale)

 

Art. 1. (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo, derivanti dall'acquisizione di beni e servizi per le attività di gestione del demanio forestale nell'anno 2016, per un importo complessivo di euro 42.029,02 come da tabella che segue:

(Omissis)

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 42.029,02, nelle risorse allocate nella Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 111413, artt. 2, 3 e 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2019, iscritte a seguito del riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31 dicembre 2018.

 

     Art. 3. (Modifiche alla l.r. 17/2019 e interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 3, ultimo periodo della l.r. 45/ 2001)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 4 luglio 2019, n. 17 (Interventi di sfalcio erba sulle banchine e sulle scarpate delle Strade Provinciali per la prevenzione di incendi e per il miglioramento della sicurezza viaria, ripristino quota risorse ai Geni Civili regionali per gli interventi di primo soccorso derivanti da calamità naturali ed altre disposizioni urgenti), è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è inserito il seguente:

"3-bis L 'ultimo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che nella durata di dieci anni è computato anche il periodo di esercizio delle funzioni ai sensi del comma 1. Decorso il termine di dieci anni il Presidente e gli altri componenti del Co.Re.Com decadono di diritto e non possono esercitare ulteriormente le relative funzioni; in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4.".

 

     Art. 4. (Modifiche alla l.r. 28/2011)

1. Alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 6, le parole "a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'autorizzazione sismica";

b) all'articolo 7, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, il rinnovo dell'autorizzazione sismica è possibile solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 del D.M. 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»).";

c) all'articolo 9, comma 4, le parole "a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione" sono sostituite dalla seguenti: "a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito sismico";

d) all'articolo 9, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, il rinnovo del deposito sismico è possibile solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 del D.M. 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»).".

 

     Art. 5. (Modifiche alla l.r. 2/2005)

1. All'articolo 24 della legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per quanto riguarda l'esercizio di servizi e strutture per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali con finalità esclusivamente benefiche, da parte di soggetti no-profit che operano da almeno 20 anni e che utilizzano personale volontario, la cui attività sia prevista all'interno del Piano Sociale distrettuale dell'ambito territoriale di riferimento, l'autorizzazione al funzionamento deve essere rilasciata dal Comune di competenza entro il 30.6.2021.".

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie varie)

1. Le autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 di cui alla "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - Allegato 2" dell'articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la formazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2019)), sono integrate nei termini che seguono:

(Omissis)

2. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo è assicurata dalla variazione di spesa del bilancio 2019/2021 nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.

3. L'elenco delle spese obbligatorie per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 allegato alla legge regionale 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021) e approvato all'articolo 1 della l.r. 1/2019, è modificato nei seguenti termini:

(Omissis)

4. La diminuzione complessiva della spesa pari ad euro 2.133.071,78 nell'anno 2019, ad euro 1.650.621,36 nell'anno 2020 e ad euro 912.862,46 nell'anno 2021, derivante dal comma 3, è ricompresa nella variazione di spesa del bilancio 2019 nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.

5. All'articolo 9 rubricato "Pareggio di Bilancio" della l.r. 1/2019, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti.".

6. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 53 (Interventi in favore del comparto audiovisivo: musica, cinema e spettacolo. Istituzione della film commission d'Abruzzo) è istituito un apposito capitolo denominato "Attività film commission d'Abruzzo. L.R. 20 novembre 2017, n. 53" Missione 05, Programma 02, Titolo I con stanziamento sulla competenza 2019 di euro 50.000,00. La copertura finanziaria è assicurata con la diminuzione di pari importo dello stanziamento di competenza del capitolo 62423/1 "Contributi per attività cinematografiche, audiovisive e multimediali. L.R. 98/99" Missione 05, Programma 12, Titolo 2.

7. Nel rispetto di quanto disposto nel paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e in deroga a quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonchè per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale (Legge europea regionale 2014)) e dall'articolo 3 del D.P.G.R. 2/2014, è concesso per gli anni 2019, 2020 e 2021 un contributo annuo pari ad euro 300.000,00 per spese di funzionamento in favore della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti quale "Teatro Lirico di Tradizione".

8. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 7 è assicurata con lo stanziamento del capitolo 61656/1 - Missione 05, Programma 01, Titolo 1 così come riportato nella variazione di spesa del bilancio 2019, 2020 e 2021 nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.

9. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», si concede un contributo pari ad euro 87.551,78 per il 2019, euro 1.050.621,36 per il 2020 e euro 612.862,46 per il 2021 ai Comuni per l'elaborazione di progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonchè al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale ai sensi dall'articolo 1, comma 431 della L. 23 dicembre 2014, n. 190. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente comma è assicurata con lo stanziamento previsto nell'ambito della missione 08, programma 01, titolo 2 capitolo 272360 così come riportato nella variazione di spesa del bilancio 2019/2021 nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.

10. Nell'Allegato A di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 38 (Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni), modificato dalla legge regionale 23 luglio 2018, n. 19 (Disposizioni di carattere urgente), concernente le missioni e i programmi di spesa a copertura degli oneri per la realizzazione di un piano strategico integrato di promozione e comunicazione da parte di compagnie aeree, imprese marittime nazionali o estere e/o propri concessionari di spazi pubblicitari, per la realizzazione di una campagna comune di "advertising" finalizzata a valorizzare turisticamente l'aeroporto d'Abruzzo e il sistema portuale abruzzese e ad affermare, veicolare e promo-commercializzare il "Brand Abruzzo" nei mercati di riferimento, la previsione di spesa relativa all'esercizio 2019 nell'ambito della Missione 7, Programma 01, Titolo 1 pari ad euro 2.500.000,00 è ridotta ad euro 1.658.000,00. La diminuzione della spesa pari a euro 842.000,00 derivante dal presente comma è compresa nella variazione di spesa del bilancio 2019 nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.

11. In attesa del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, in via precauzionale e per far fronte ai danni generati dalla grandinata dello scorso mese di luglio, la Regione Abruzzo, per l'anno 2019, stanzia la somma di euro 300.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria sull'edilizia residenziale pubblica. Su proposta del Dipartimento competente in materia la Giunta regionale individua gli interventi a favore dei comuni coinvolti. La copertura finanziaria degli oneri di cui trattasi è assicurata con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione ed iscrizione 152406/1 denominato "Fondo precauzionale per danni grandinata su edifici comunali" - Missione 08, Programma 02, Titolo 2 così come riportato nella variazione di spesa del bilancio 2019, nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.

12. La Regione Abruzzo al fine di potenziare le strutture turistiche del territorio concede per l'esercizio finanziario 2019 un contributo pari ad euro 70.000,00 per la realizzazione dell'impianto di approvvigionamento idrico nel comprensorio Gran Sasso, località Prati di Tivo (Comune di Pietracamela). La copertura finanziaria degli oneri derivanti è assicurata con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione ed iscrizione 162324 denominato "Contributi agli investimenti nell'ambito del servizio idrico integrato" - Missione 09, Programma 04, Titolo 2 così come riportato nella variazione di spesa del bilancio 2019, nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.

13. Al fine di dare copertura finanziaria nel triennio 2019/2021 a necessarie variazioni di spesa si autorizza l'aumento degli stanziamenti nelle missioni e programmi di seguito riportate:

(Omissis)

La copertura finanziaria degli oneri suesposti è assicurata dalla variazione di spesa del bilancio 2019/2021 nei termini indicati nella tabella A) del comma 14.

14. Al fine di dare copertura finanziaria a tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, allo stato di previsione della spesa si apportano, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le variazioni in termini di competenza e di cassa riportate nella Tabella A che segue:

 

Tabella A

(Omissis)

 

15. La Giunta regionale, nei limiti di cui ai commi 897, 898 e 899 dell'articolo 1 della legge 145/2018 ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.Lgs. 118/2011, è autorizzata ad effettuare la reiscrizione di quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione 2018 così come determinato, in attesa dell'approvazione con legge regionale, con deliberazione di Giunta regionale n. 384/C del 2 luglio 2019 per un importo complessivo nell'anno 2019 di euro 88.153.900,59, al lordo delle quote vincolate ed accantonate già reiscritte alla data odierna, pari a euro 57.972.408,22, che con il presente articolo vengono ratificate. A tal fine la voce "Utilizzo Avanzo d'amministrazione" dello stato di previsione dell'entrata (cap. 10.1 "saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio precedente vincolato") è aumentato di ulteriori euro 30.181.492,37 e, per pari importo, è aumentato lo stanziamento della missione 20 programma 3 dello stato di previsione della Spesa.

 

     Art. 7. (Modifiche alla l.r. 9/2019)

1. All'articolo 15 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 9 (Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)), le parole "entro 30 giorni" sono sostituite dalle parole "entro 90 giorni".

 

     Art. 8. (Sostituzione del comma 3 dell'articolo 3 della 1.r. 20/2019)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2019, n. 20 (Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio) è sostituito con il seguente:

"3. In considerazione della rilevanza dell'evento l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della competente Direzione Amministrativa, promuoverà forme di sponsorizzazione dell'evento o di singole manifestazioni in cui lo stesso si articola. L'Ufficio di Presidenza è autorizzato con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio del Consiglio regionale finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni finalizzandole alla realizzazione degli eventi.".

 

     Art. 9. (Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione degli articoli della presente legge che non recano espressa e diretta copertura finanziaria, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).