§ 2.5.5 - L.R. 9 gennaio 1979, n. 9.
Norme per il funzionamento del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo e rimborso delle spese ai componenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:09/01/1979
Numero:9


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo provvede a fornire al Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo di cui all'art. 5 della Legge 14 aprile 1975, n. 103, i mezzi necessari per la sua costituzione, il [...]
Art. 2.      I mezzi comprendenti le strutture edilizie, i mobili, i macchinari, l'arredamento, il personale, la cancelleria, il telefono, l'accesso al centrostampa, la ricezione, la spedizione della [...]
Art. 3.      Il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è disciplinato da apposito Regolamento interno, predisposto dallo stesso Comitato, tenuto conto delle disposizioni della [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      Alla liquidazione delle spese delle indennità e delle missioni, si provvede, previa determinazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, con l'emissione di ordinativi di pagamenti [...]
Art. 7.      La corresponsione dei rimborsi di cui agli articoli precedenti decorre dalla data di insediamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.


§ 2.5.5 - L.R. 9 gennaio 1979, n. 9. [1]

Norme per il funzionamento del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo e rimborso delle spese ai componenti.

(B.U. n. 1 del 20 gennaio 1979).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo provvede a fornire al Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo di cui all'art. 5 della Legge 14 aprile 1975, n. 103, i mezzi necessari per la sua costituzione, il suo funzionamento e le altre attribuzioni di istituto.

 

     Art. 2.

     I mezzi comprendenti le strutture edilizie, i mobili, i macchinari, l'arredamento, il personale, la cancelleria, il telefono, l'accesso al centrostampa, la ricezione, la spedizione della corrispondenza e quanto altro occorre al funzionamento del Comitato vengono assegnati al medesimo secondo le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

 

     Art. 3.

     Il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è disciplinato da apposito Regolamento interno, predisposto dallo stesso Comitato, tenuto conto delle disposizioni della Legge 103/1975 e successive modificazioni, nonché delle direttive e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

     Tale regolamento è approvato dal Consiglio Regionale.

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5. [2]

 

     Art. 6.

     Alla liquidazione delle spese delle indennità e delle missioni, si provvede, previa determinazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, con l'emissione di ordinativi di pagamenti o nominativi.

     Per i viaggi a lungo raggio la cui prevedibile durata superi le 48 ore, il Servizio Ragioneria ed Economato del Consiglio regionale provvede ad acquistare direttamente i necessari titoli di viaggio, prelevando la somma occorrente dall'apposito capitolo di spesa.

     Il Servizio Ragioneria ed Economato del Consiglio Regionale, quale ordinatore di spesa, deve istruire tutte le pratiche di anticipazioni, rimborsi e liquidazioni spettanti ai Componenti il Comitato, trasmettendo le relative pratiche all'Ufficio di Presidenza.

     Per i viaggi all'estero dei Componenti del Comitato, il Servizio Ragioneria ed Economato del Consiglio Regionale provvede alle incombenze valutarie previste dalla legislazione vigente rilasciando le dichiarazioni richieste dall'Ufficio Italiano dei Cambi, nonché ai contratti necessari per il rilascio dei visti da parte delle rappresentanze degli Stati dove l'ingresso degli stranieri è subordinata a preventiva autorizzazione.

 

     Art. 7.

     La corresponsione dei rimborsi di cui agli articoli precedenti decorre dalla data di insediamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

 

     Artt. 8. - 9. (Norma finanziaria, urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Tutte le disposizioni della presente legge in contrasto con la L.R. 45/2001 sono abrogate per effetto dell'art. 23 della L.R. 24 agosto 2001, n. 45.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 14 marzo 1991, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 14 marzo 1991, n. 13.