§ 6.1.236 - L.R. 8 gennaio 2015, n. 1.
Proroga termini e altre disposizioni urgenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:08/01/2015
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 55 della L.R. 2/2013)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 85 della L.R. 15/2004)
Art. 3.  (Modifiche alla L.R. 15/2011)
Art. 4.  (Modifiche alla L.R. 39/2012)
Art. 5.  (Aeroporto d'Abruzzo)
Art. 6.  (Modifica alla L.R. 12/2007)
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 46 della L.R. 11/1999)
Art. 8.  (Disciplina della fase transitoria dell'accreditamento della strutture socio sanitarie)
Art. 9.  (Modifica all'articolo 63 della L.R. 1/2012)
Art. 10.  (Proroga concessioni e contratti di servizio di trasporto pubblico locale)
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 3 della L.R. 36/2013)
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 3 della L.R. 132/1997)
Art. 13.  (Modifiche all'articolo 56 della L.R. 10/2004)
Art. 14.  (Modifiche alla L.R. 45/2001 e disposizioni applicative)
Art. 15.  (Disposizioni in materia di economia ittica)
Art. 16.  (Norma finanziaria)
Art. 17.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.236 - L.R. 8 gennaio 2015, n. 1. [1]

Proroga termini e altre disposizioni urgenti.

(B.U. 14 gennaio 2015, n. 2)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 55 della L.R. 2/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)) le parole "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2015".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 85 della L.R. 15/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 85 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004) le parole "alla data del 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle parole "alla data del 30 settembre 2014".

2. Al comma 9 dell'articolo 85 della L.R. 15/2004 le parole "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2015".

 

     Art. 3. (Modifiche alla L.R. 15/2011)

1. Dopo l'articolo 2 della L.R. 27 maggio 2011, n. 15 "Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) e modifica all'articolo 67 della L.R. 1/2011" è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Soggetti esterni)

1. La Regione Abruzzo prevede criteri di premialità nei confronti delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni che adottano i modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con cui ha rapporti.".

 

     Art. 4. (Modifiche alla L.R. 39/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci) dopo le parole "aree sciistiche attrezzate da destinare a campi scuola" sono aggiunte le seguenti: ", a sede operativa di Scuola Sci".

 

2. Il comma 5 dell'articolo 6 della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

"5. Il mancato superamento della prova tecnica comporta la ripetizione di tale prova, nella sessione immediatamente successiva. Il mancato superamento della prova culturale o di quella didattica comporta la ripetizione di tali singole prove.".

 

3. Al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 39/2012 dopo le parole "ha validità triennale" sono aggiunte le seguenti: "con l'aggiornamento professionale regolarmente effettuato".

 

4. Al comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 39/2012 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) tutti gli argomenti derivanti dalle ultime novità emerse sia in campo tecnico che in campo professionale.".

 

5. Al comma 7 dell'articolo 12 della L.R. 39/2012 dopo le parole "in materia di formazione, almeno di categoria C" sono aggiunte le seguenti: "o in caso di impedimento dello stesso, da un componente il Comitato Tecnico".

 

6. Alla lettera c) dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 13 della L.R. 39/2012 dopo le parole "dell'art. 12" sono inserite le seguenti: "senza diritto di voto".

 

7. Al comma 8 dell'articolo 13 della L.R. 39/2012 dopo le parole "che cura la segreteria del Comitato tecnico" sono aggiunte le seguenti: "o in caso di impedimento dello stesso, da un componente la sottocommissione".

 

8. Al comma 4 dell'articolo 15 della L.R. 39/2012 dopo le parole "e la loro posizione fiscale" sono aggiunte le seguenti: ", allegando certificazione di attribuzione di numero di Partita Iva e copia della polizza di responsabilità civile".

 

9. La lettera g) del comma 5 dell'articolo 16 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente:

"g) disciplina l'uso della divisa regionale indicando le caratteristiche della stessa e del distintivo della Regione Abruzzo nonché le modalità per l'identificazione dei maestri che sono approvati dalla Giunta regionale;".

 

10. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 18 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente:

"d) disponibilità di una sede operativa, dotata di segreteria e locali idonei all'accoglienza degli utenti, ubicata nell'area sciistica attrezzata di cui all'art. 2, comma 2;".

 

11. Al comma 1 dell'articolo 19 della L.R. 39/2012 dopo le parole "in regola con la normativa fiscale ed assicurativa" sono aggiunte le seguenti: "allegando certificazione di attribuzione di numero di Partita Iva e copia della polizza di responsabilità civile".

 

12. Al comma 1 dell'articolo 24 della L.R. 39/2012 dopo le parole "(AMSI) con il logo ed i colori della Regione Abruzzo." sono aggiunte le seguenti: "Per la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, sono comminate le sanzioni disciplinari di cui all'art. 17, comma 1 e dal Regolamento del Collegio regionale.".

 

     Art. 5. (Aeroporto d'Abruzzo)

1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere interventi di sostegno e sviluppo dell'aeroporto d'Abruzzo per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse, può concedere temporanee anticipazioni di liquidità in favore della Società di gestione dello scalo SAGA SpA a titolo oneroso secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

 

2. Le anticipazioni di cui al comma 1, concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 19 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, sono a titolo oneroso, hanno natura temporanea e sono rimborsabili entro un arco temporale definito. Al fine di ottenere l'anticipazione di cui al comma 1 la Società SAGA SpA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita richiesta alla Regione Abruzzo corredata da un piano industriale quinquennale e relativo piano economicofinanziario asseverato dagli organi di controllo interno e di revisione contabile.

 

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le norme di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile.

 

4. La Giunta regionale propone entro sessanta giorni al Consiglio regionale una proposta di legge regionale finalizzata a dare attuazione al presente articolo.

 

     Art. 6. (Modifica alla L.R. 12/2007)

1. Alla lett. c-bis) dell'articolo 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative", così come modificato dall'articolo 2, comma 1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive") le parole "l'anno 2014" sono sostituite con le parole "l'anno 2015".

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 46 della L.R. 11/1999)

1. Al comma 7 dell'articolo 46 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi degli enti locali ed alle autonomie funzionali) le parole "tra un minimo del 5% e un massimo del 20% del valore dell'opera o di parte di essa" sono sostituite dalle seguenti: "tra un minimo di 20.000,00 euro e un massimo di 150.000,00 euro"; dopo le parole "dall'opera stessa" sono aggiunte le seguenti: "equivalenti alla sanzione stessa".

 

     Art. 8. (Disciplina della fase transitoria dell'accreditamento della strutture socio sanitarie)

1. Le strutture di cui all'articolo 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)) come modificata dalla legge regionale n. 3 del 12 gennaio 2012 e quelle che fino all'anno 2014 hanno erogato prestazioni socio sanitarie in esecuzione di "Progetti Obiettivo" approvati ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono continuare ad erogare le stesse prestazioni fino al 31.12.2015 in attesa della puntuale ridefinizione della normativa regionale di conclusione della fase di accreditamento delle medesime, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi.

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 63 della L.R. 1/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012), le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole: "1° giugno 2015".

 

2. I commi da 3 a 14 dell'articolo 63 della L.R. 1/2012 trovano applicazione dal 1° giugno 2015.

 

     Art. 10. (Proroga concessioni e contratti di servizio di trasporto pubblico locale)

1. La Regione e gli Enti locali titolari delle concessioni e dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro in scadenza al 31 dicembre 2014 provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, tramite imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico fino all'affidamento dei servizi ai sensi del presente articolo e comunque per una durata non superiore ad un anno.

 

     Art. 11. (Modifiche all'articolo 3 della L.R. 36/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)) le parole "un Commissario Unico Straordinario, scelto tra i dirigenti regionali in servizio al momento del conferimento della nomina, in possesso di adeguata professionalità," sono sostituite con le seguenti: "un Commissario Unico straordinario, scelto tra i dirigenti e funzionari regionali, di enti e di società partecipate dalla Regione Abruzzo".

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 3 della L.R. 132/1997)

1. All'articolo 3 della L.R. 12 novembre 1997, n. 132 "Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive", le parole "2. Centri riconosciuti della Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport. Tali Centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "2. Centri di Medicina dello Sport regolarmente autorizzati in rispetto della L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e successive modificazioni, Centri riconosciuti della Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport. Tali Centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale".

 

     Art. 13. (Modifiche all'articolo 56 della L.R. 10/2004)

1. All'articolo 56, comma 2 della L.R. 28 gennaio 2004, n 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) e s.m.i., dopo le parole "annuali leggi di Bilancio" è inserito il seguente periodo: "; con Deliberazione della Giunta regionale, quota parte dello stanziamento annualmente iscritto sul medesimo capitolo di spesa, in misura non superiore al 10%, è destinata a sopperire alle esigenze di elaborazione di strumenti di programmazione faunistico-venatoria ed al funzionamento dell'Osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 5, comma 1 della presente legge".

 

     Art. 14. (Modifiche alla L.R. 45/2001 e disposizioni applicative)

1. L'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Composizione)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri due componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedono comprovate competenze ed esperienza nel settore delle comunicazioni nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato ad un nome. In caso di parità è eletto il più anziano di età.".

 

2. L'articolo 4 della L.R. 45/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Durata)

1. I componenti del Co.Re.Com. durano in carica per cinque anni indipendentemente dalla durata della Legislatura ed esercitano le funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante.

2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento a cui procede il Presidente del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla completa costituzione del Comitato.

3. I componenti che hanno ricoperto la carica per due mandati, consecutivi o non consecutivi, non sono rieleggibili.

4. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato gli Organi competenti entro sessanta giorni lo sostituiscono; chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

5. Nel caso in cui il Comitato si riduca ad un solo componente, gli Organi competenti procedono al suo rinnovo integrale entro sessanta giorni dal verificarsi dell'ipotesi.

6. In caso di scadenza ordinaria, alle procedure di rinnovo del Comitato gli Organi competenti provvedono con le modalità di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, nel termine di cui al comma 5.".

 

3. L'articolo 12 della L.R. 45/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Indennità di funzione e rimborsi spese)

1. Ai componenti ed al Presidente del Co.Re.Com. spetta una indennità di funzione mensile lorda nella misura pari rispettivamente al 10% ed al 35% dell'importo dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, come stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel Comune di L'Aquila o nel luogo in cui esso compie eventuale missione, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni.

3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quelle di residenza o domicilio, è corrisposto il rimborso delle spese debitamente documentate per vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.".

 

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo gli Organi competenti provvedono alla ricostituzione del Co.Re.Com..

 

5. I componenti del Comitato uscente restano in carica fino all'insediamento del nuovo Comitato con l'indennità di funzione percepita prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

 

6. Il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

7. Sono o restano abrogati gli articoli 8 e 21 della L.R. 45/2001.".

 

     Art. 15. (Disposizioni in materia di economia ittica)

1. Con Deliberazione della Giunta regionale le risorse stanziate sul capitolo 142330 del bilancio 2015, denominato "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - fondi regionali - L.R. 5.8.2004, n. 22", sono destinate, nel limite di Euro 200.000,00, ad integrare, maggiorandolo, il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 17, comma 7 della L.R. 10.1.2013, n. 2, a favore dei lavoratori marittimi imbarcati in esso individuati.

 

     Art. 16. (Norma finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 17. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 26 febbraio 2015, n. 4.