Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 08/01/2015 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 55 della L.R. 2/2013) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 85 della L.R. 15/2004) |
Art. 3. (Modifiche alla L.R. 15/2011) |
Art. 4. (Modifiche alla L.R. 39/2012) |
Art. 5. (Aeroporto d'Abruzzo) |
Art. 6. (Modifica alla L.R. 12/2007) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 46 della L.R. 11/1999) |
Art. 8. (Disciplina della fase transitoria dell'accreditamento della strutture socio sanitarie) |
Art. 9. (Modifica all'articolo 63 della L.R. 1/2012) |
Art. 10. (Proroga concessioni e contratti di servizio di trasporto pubblico locale) |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 3 della L.R. 36/2013) |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 3 della L.R. 132/1997) |
Art. 13. (Modifiche all'articolo 56 della L.R. 10/2004) |
Art. 14. (Modifiche alla L.R. 45/2001 e disposizioni applicative) |
Art. 15. (Disposizioni in materia di economia ittica) |
Art. 16. (Norma finanziaria) |
Art. 17. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.236 - L.R. 8 gennaio 2015, n. 1. [1]
Proroga termini e altre disposizioni urgenti.
(B.U. 14 gennaio 2015, n. 2)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 55 della
1. Al comma 1 dell'articolo 55 della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 85 della
1. Al comma 2 dell'articolo 85 della
2. Al comma 9 dell'articolo 85 della
Art. 3. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 2 della
"Art. 2-bis
(Soggetti esterni)
1. La Regione Abruzzo prevede criteri di premialità nei confronti delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni che adottano i modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del
Art. 4. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della
2. Il comma 5 dell'articolo 6 della
"5. Il mancato superamento della prova tecnica comporta la ripetizione di tale prova, nella sessione immediatamente successiva. Il mancato superamento della prova culturale o di quella didattica comporta la ripetizione di tali singole prove.".
3. Al comma 1 dell'articolo 9 della
4. Al comma 1 dell'articolo 10 della
"e-bis) tutti gli argomenti derivanti dalle ultime novità emerse sia in campo tecnico che in campo professionale.".
5. Al comma 7 dell'articolo 12 della
6. Alla lettera c) dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 13 della
7. Al comma 8 dell'articolo 13 della
8. Al comma 4 dell'articolo 15 della
9. La lettera g) del comma 5 dell'articolo 16 della
"g) disciplina l'uso della divisa regionale indicando le caratteristiche della stessa e del distintivo della Regione Abruzzo nonché le modalità per l'identificazione dei maestri che sono approvati dalla Giunta regionale;".
10. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 18 della
"d) disponibilità di una sede operativa, dotata di segreteria e locali idonei all'accoglienza degli utenti, ubicata nell'area sciistica attrezzata di cui all'art. 2, comma 2;".
11. Al comma 1 dell'articolo 19 della
12. Al comma 1 dell'articolo 24 della
Art. 5. (Aeroporto d'Abruzzo)
1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere interventi di sostegno e sviluppo dell'aeroporto d'Abruzzo per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse, può concedere temporanee anticipazioni di liquidità in favore della Società di gestione dello scalo SAGA SpA a titolo oneroso secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1, concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 19 dell'articolo 6 del
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le norme di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile.
4. La Giunta regionale propone entro sessanta giorni al Consiglio regionale una proposta di legge regionale finalizzata a dare attuazione al presente articolo.
Art. 6. (Modifica alla
1. Alla lett. c-bis) dell'articolo 1 della
Art. 7. (Modifiche all'articolo 46 della
1. Al comma 7 dell'articolo 46 della
Art. 8. (Disciplina della fase transitoria dell'accreditamento della strutture socio sanitarie)
1. Le strutture di cui all'articolo 35 della
Art. 9. (Modifica all'articolo 63 della
1. Al comma 2 dell'articolo 63 della
2. I commi da 3 a 14 dell'articolo 63 della
Art. 10. (Proroga concessioni e contratti di servizio di trasporto pubblico locale)
1. La Regione e gli Enti locali titolari delle concessioni e dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro in scadenza al 31 dicembre 2014 provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del
Art. 11. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 12. (Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
Art. 13. (Modifiche all'articolo 56 della
1. All'articolo 56, comma 2 della
Art. 14. (Modifiche alla
1. L'articolo 3 della
"Art. 3
(Composizione)
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri due componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedono comprovate competenze ed esperienza nel settore delle comunicazioni nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.
3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato ad un nome. In caso di parità è eletto il più anziano di età.".
2. L'articolo 4 della
"Art. 4
(Durata)
1. I componenti del Co.Re.Com. durano in carica per cinque anni indipendentemente dalla durata della Legislatura ed esercitano le funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante.
2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento a cui procede il Presidente del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla completa costituzione del Comitato.
3. I componenti che hanno ricoperto la carica per due mandati, consecutivi o non consecutivi, non sono rieleggibili.
4. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato gli Organi competenti entro sessanta giorni lo sostituiscono; chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato.
5. Nel caso in cui il Comitato si riduca ad un solo componente, gli Organi competenti procedono al suo rinnovo integrale entro sessanta giorni dal verificarsi dell'ipotesi.
6. In caso di scadenza ordinaria, alle procedure di rinnovo del Comitato gli Organi competenti provvedono con le modalità di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, nel termine di cui al comma 5.".
3. L'articolo 12 della
"Art. 12
(Indennità di funzione e rimborsi spese)
1. Ai componenti ed al Presidente del Co.Re.Com. spetta una indennità di funzione mensile lorda nella misura pari rispettivamente al 10% ed al 35% dell'importo dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, come stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel Comune di L'Aquila o nel luogo in cui esso compie eventuale missione, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni.
3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quelle di residenza o domicilio, è corrisposto il rimborso delle spese debitamente documentate per vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.".
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo gli Organi competenti provvedono alla ricostituzione del Co.Re.Com..
5. I componenti del Comitato uscente restano in carica fino all'insediamento del nuovo Comitato con l'indennità di funzione percepita prima dell'entrata in vigore del presente articolo.
6. Il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
7. Sono o restano abrogati gli articoli 8 e 21 della L.R. 45/2001.".
Art. 15. (Disposizioni in materia di economia ittica)
1. Con Deliberazione della Giunta regionale le risorse stanziate sul capitolo 142330 del bilancio 2015, denominato "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - fondi regionali -
Art. 16. (Norma finanziaria)
1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 17. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla