§ 27.1.46 - Legge 28 aprile 1983, n. 133.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:28/04/1983
Numero:133


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Totale generale della spesa.
Art. 3.  Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative.
Art. 4.  Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative.
Art. 5.  Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative.
Art. 6.  Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative.
Art. 7.  Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative.
Art. 8.  Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative.
Art. 9.  Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative.
Art. 10.  Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative.
Art. 11.  Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative.
Art. 12.  Stato di previsione del Ministero del trasporti e disposizioni relative.
Art. 13.  Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative.
Art. 14.  Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative.
Art. 15.  Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative.
Art. 16.  Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative.
Art. 17.  Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative.
Art. 18.  Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative.
Art. 19.  Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative.
Art. 20.  Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative.
Art. 21.  Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative.
Art. 22.  Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative.
Art. 23.  Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative.
Art. 24.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 25.  Disposizioni diverse.
Art. 26.  Bilancio pluriennale.


§ 27.1.46 - Legge 28 aprile 1983, n. 133. [1]

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85.

(G.U. 30 aprile 1983, n. 117).

 

     Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

     Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1983, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

     È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

 

          Art. 2. Totale generale della spesa.

     È approvato in lire 273.227.505.464.000 in termini di competenza ed in lire 274.867.405.819.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1983.

 

          Art. 3. Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

     L'assegnazione di lire 495 miliardi, autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1983, è comprensiva della somma di lire 131 miliardi da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Si applica il secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 164.

 

          Art. 4. Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1983, rispettivamente fino all'importo massimo di lire 1.572.887.648.000 e lire 2.022.449.683.000.

     Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto, rispettivamente, con quello delle poste e delle telecomunicazioni e con quello dei trasporti.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1983-31 agosto 1983, mensilmente, un dodicesimo degli importi complessivi di cui al secondo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

     Ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 5.000 milioni da destinare al settore forestazione, per essere assegnata, in coerenza con le linee del piano agricolo nazionale adottato ai sensi e per gli effetti della medesima legge 27 dicembre 1977, n. 984 , all'Ente parco nazionale del Gran Paradiso e all'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, in ragione di lire 1.500 milioni ciascuno, nonché alla gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, in ragione di 2.000 milioni, per provvedere alle esigenze connesse alla tutela dei parchi e riserve naturali.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6682, 6683, 6741, 6771, 6851, 6857, 6858, 6862, 8908 e 9004 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

     Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1983, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, è elevato, per l'anno finanziario 1983, a lire 9.000 miliardi con carattere rotativo.

     Ai sensi dell'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa resta fissato, per l'anno finanziario 1983, in lire 9.000 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

     Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978 n. 468 è stabilita in lire 700 miliardi la dotazione per l'anno finanziario 1983, del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche e amministrative e per l'attuazione dei referendum dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo numero 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei alla Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

     Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

     a) alla ripartizione del fondo di lire 16.720.482.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

     b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

     In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse semestrale, rispetto a quello minimo stabilito in sede di emissione dei predetti certificati speciali di credito del tesoro.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al citato capitolo n. 6805 ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro italiano denominati in ECU.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative, per competenza e cassa, tra il capitolo n. 4516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e i capitoli nn. 1901 e 1979 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare con propri decreti dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire alle entrate del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342 "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1983, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo numero 8905 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per la attuazione della legge 2 maggio 1976, n. 183 , concernente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono indicate nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 380/78 della Commissione, sul conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

     Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1982 sono riferiti alla competenza dell'anno 1983 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.

     Per le operazioni di spesa di cui agli ultimi due commi precedenti, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 .

 

          Art. 5. Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

     L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1983 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

     Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1983, è stabilito in 200.

     Le spese di cui al capitolo n. 3105 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate nella chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Al predetto capitolo si applicano, per l'anno finanziario 1983, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilità generale dello Stato.

     Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1983, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

     Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite o da istituire nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalità giuridica, relativamente ai circoli, alle sale convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonché agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

     Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1983, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 1382 del predetto stato di previsione per le necessità di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1983, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528 .

 

          Art. 6. Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

     Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni statali interessate, nonché le eventuali successive variazioni, delle disponibilità esistenti in conto residui sul capitolo numero 7503 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'attuazione della delibera CIPE del 12 novembre 1982, concernente l'approvazione dei progetti presentati dalle Amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526 .

     Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, è, altresì, autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le amministrazioni interessate, nonché ad effettuare le eventuali successive variazioni, i fondi iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1983, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

 

          Art. 7. Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 1292 e 7031 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983.

     Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1983, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

 

          Art. 8. Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

     È approvato, in termini di competenza e cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1983, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

 

          Art. 9. Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

     Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1983. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

 

          Art. 10. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

     Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1983, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

     Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

     Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonché l'impegno e il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1983, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 2).

     Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

     Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848 , nonché l'impegno e il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1983, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 3).

     Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

     I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

     I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001 , sono, per l'anno finanziario 1983, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

          Art. 11. Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

     È approvato, in termini di competenza e cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1983, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).

     Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo n. 242 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

     È autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 5.000.000.000, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché, in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 , ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 ; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , ratificato dalla legge 28 luglio 1950, n. 834, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificato con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409 , modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607 :

     a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

     b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

     c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 ;

     d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

     Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 , 23 ottobre 1963, n. 1481 , e 19 febbraio 1970, n. 76 , concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui al precedente comma ed alla allegata tabella B.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1983, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , nonché di quelle che dovessero essere stipulate per la realizzazione del programma triennale 1979-1981 di cui all'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 .

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

     a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1983, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1983 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonché delle somme anticipate sul prezzo contrattuale delle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 , e versate allo stesso stato di previsione dell'entrate per l'anno finanziario 1983;

     b) al capitolo n. 224 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1983, delle somme versate sul capitolo n. 153 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106;

     c) al capitolo n. 223 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1983, delle somme versate sul capitolo n. 152, dello stato di previsione dell'entrata della Azienda medesima per imposte del valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

 

          Art. 12. Stato di previsione del Ministero del trasporti e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese, relative all'anno finanziario 1983, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429 , in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dei trasporti (Appendice n. 1).

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 .

     L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'anno finanziario 1983, in lire 35.500.000.000.

     I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1983, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

 

          Art. 13. Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1983, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

     L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1983, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).

     I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1983, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, numero 468 , sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

     I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1983, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370 , sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 108, n. 109, n. 110, n. 111, n. 112, n. 113, n. 117, n. 118, n. 119, n. 121, n. 123, n. 124, n. 129, n. 132, n. 133, n. 134, n. 138, n. 147, n. 149, n. 151 e n. 255.

     I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1983, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

     I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1983, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali, a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370 , sono i seguenti: n. 101, n. 103, n. 104, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109, n. 113, n. 114, n. 115, n. 120, n. 121, n. 124, n. 125, n. 126, n. 129, n. 130, n. 132, n. 171 e n. 258.

 

          Art. 14. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

     Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1983, come appresso:

a)

militari specializzati:

 

 

Esercito ........................................... n.

21.000

 

Marina .............................................. n.

14.000

 

Aeronautica ..................................... n.

35.000

b)

militari aiuto-specialisti:

 

 

Esercito ........................................... n.

40.000

 

Marina .............................................. n.

16.000

 

Aeronautica ..................................... n.

17.000

     Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556 , è stabilito, per l'anno finanziario 1983, in 60 unità.

     Il numero massimo degli ufficiali piloti di stato maggiore di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3, L. 21 febbraio 1963, n. 249 , è stabilito per l'anno finanziario 1983, in 90 unità.

     Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , è stabilito, per l'anno finanziario 1983, come appresso:

Esercito (compresi i carabinieri) ........................................................... n.

600

Marina ......................................................................................................... n.

120

Aeronautica ............................................................................................... n.

200

     La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1983, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come appresso:

sergenti ...................................................................................................... n.

7.000

sergenti raffermati di leva ....................................................................... n.

900

sottocapi e comuni volontari .................................................................. n.

4.000

sottocapi raffermati di leva ..................................................................... n.

900

     A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1983, come appresso:

sergenti ...................................................................................................... n.

4.810

graduati e militari di truppa .................................................................... n.

2.131

     Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56 , in 11.821 unità.

     Il numero massimo dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è fissato, per 1 anno finanziario 1983, come appresso:

Esercito ...................................................................................................... n.

9

Aeronautica ............................................................................................... n.

9

     La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1983, è fissata, a norma dell'art. 9, ultimo comma, L. 10 giugno 1964, n. 447 , come appresso:

sergenti ...................................................................................................... n.

7.000

graduati e militari di truppa .................................................................... n.

21.000

     Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1983, a norma dell'articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , in 9.465 unità.

     Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1983, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilità generale dello Stato.

     Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .

     Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57 , integrate da quella dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .

     Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .

     Alle spese di cui al capitolo 405 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497 , integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .

     I comitati di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 , all'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57 , all'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38 , e all'art. 23, L. 18 agosto 1978, n. 497 , esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti già autorizzati.

     I comitati di cui al comma precedente sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.

     Quando gli atti investono la competenza di più capitoli è sufficiente il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria.

     Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico.

     Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e forestale, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

     I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 , ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1983, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

     La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1983 (Elenco n. 3). Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.

 

          Art. 15. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

     È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1983, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 .

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1983, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nonché con l'attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , emanato ai sensi dell'art. 1, L. 22 luglio 1975, n. 382 .

 

          Art. 16. Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

 

          Art. 17. Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

     Il Ministro del tesoro è autorizzato, per l'anno finanziario 1983, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dagli stanziamenti di competenza e cassa iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265 .

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1983, delle somme versate sul capitolo n. 2376 dello stato di previsione dell'entrata dai contravventori alle disposizioni regolanti il collocamento dei lavoratori in agricoltura, ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459 .

     Recante norme in materia di personale dipendente degli Ispettorati del lavoro.

     Ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 1° luglio 1972, n. 287, riportato alla voce Previdenza sociale.

 

          Art. 18. Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

 

          Art. 19. Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1983, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

 

          Art. 20. Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

 

          Art. 21. Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 2535 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1983, in termini di competenza e di cassa, le somme, corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo n. 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario, occorrenti per la organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 .

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento dei fondi iscritti al capitolo n. 6000 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1983, a capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione, per l'attuazione della delega di cui all'articolo 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , relativa all'istituzione dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

 

          Art. 22. Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

 

          Art. 23. Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative.

     Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).

 

          Art. 24. Quadro generale riassuntivo.

     E approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983, con le tabelle allegate.

 

          Art. 25. Disposizioni diverse.

     A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1983, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli di spesa indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

     Per l'anno 1983, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma precedente, può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire quattrocento milioni.

     Per l'anno finanziario 1983 gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione dei dicasteri interessati, in relazione a disposizioni di legge che demandano la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio, sono quelli indicati nella tabella B allegata alla presente legge. Per il medesimo anno finanziario i pagamenti corrispondenti restano considerati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

     Per l'anno finanziario 1983 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative rispettivamente per competenza e cassa sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

     Per l'anno finanziario 1983 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli indicati nella tabella D allegata alla presente legge.

     Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1983 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema mutuo-previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria" dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sarà effettuata a titolo di acconto in ragione del novanta per cento delle relative somme iscritte, in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

     In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1982 per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1983, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

     La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1983, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

     Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, concernente la costituzione dell'Ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario, ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle Regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .

     Il Ministro le tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e, per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , ai sensi dell'articolo 107 del medesimo testo unico.

     Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, altresì, anche con variazioni compensative nel conto dei residui a trasferire dai capitoli individuati con i decreti di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale fra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo I del testo unico di cui al comma precedente, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 del medesimo testo unico.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 , e relative norme di applicazione.

     In riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 , concernente provvidenze per l'occupazione giovanile, dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, dall'articolo 22 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1981, n. 21, il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione delle suindicate disposizioni legislative limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1982, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1983.

     Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare con propri decreti variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purché risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine.

 

          Art. 26. Bilancio pluriennale.

     Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , il bilancio pluriennale dello Stato e delle Aziende autonome per il triennio 1983-1985, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

 

 

ALLEGATI

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.