Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.1 danni di guerra |
Data: | 21/10/1947 |
Numero: | 1377 |
Sommario |
Art. 1. La disposizione di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, in forza della quale il Ministero dei lavori pubblici provvede, a carico dello Stato, alla [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 52.1.18 – D.Lgs.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1377. [1]
Estensione alle scuole a carattere professionale dell'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra.
(G.U. 13 dicembre 1947, n. 286).
La disposizione di cui all'art. 27 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Ratificato dalla