§ 17.2.10 – D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 736.
Ricostruzione degli edifici dei culti diversi dal cattolico danneggiati o distrutti da eventi bellici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:17/04/1948
Numero:736


Sommario
Art. unico.      Le disposizioni del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 e successive modificazioni, sono estese, in quanto applicabili, alla riparazione e alla ricostruzione degli [...]


§ 17.2.10 – D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 736. [1]

Ricostruzione degli edifici dei culti diversi dal cattolico danneggiati o distrutti da eventi bellici.

(G.U. 22 giugno 1948, n. 143).

 

     Art. unico.

     Le disposizioni del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 e successive modificazioni, sono estese, in quanto applicabili, alla riparazione e alla ricostruzione degli edifici dei culti diversi dal cattolico, danneggiati o distrutti da eventi bellici che non siano di proprietà di stranieri e che servano direttamente all'esercizio del culto.

     La ricostruzione o riparazione degli edifici suddetti è ammessa quando l'edificio da ricostruire o da riparare sia l'unico esistente nel Comune, si tratti di tempio od oratorio legalmente riconosciuto come tale e la riparazione e la ricostruzione siano ritenute necessarie dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, in relazione al numero dei fedeli del Comune.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 18 dicembre 1952, n. 3136. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.