Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 17/04/1948 |
Numero: | 736 |
Sommario |
Art. unico. Le disposizioni del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 e successive modificazioni, sono estese, in quanto applicabili, alla riparazione e alla ricostruzione degli [...] |
§ 17.2.10 – D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 736. [1]
Ricostruzione degli edifici dei culti diversi dal cattolico danneggiati o distrutti da eventi bellici.
(G.U. 22 giugno 1948, n. 143).
Le disposizioni del
La ricostruzione o riparazione degli edifici suddetti è ammessa quando l'edificio da ricostruire o da riparare sia l'unico esistente nel Comune, si tratti di tempio od oratorio legalmente riconosciuto come tale e la riparazione e la ricostruzione siano ritenute necessarie dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, in relazione al numero dei fedeli del Comune.
[1] Ratificato dall'art. unico della