§ 42.5.44 - Legge 31 marzo 1976, n. 72.
Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici e dei comuni nei confronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:31/03/1976
Numero:72


Sommario
Art. 1.      Il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è [...]
Art. 2.      Il quinto comma dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Nel primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le parole: "e nei limiti di essa", sono sostituite con le [...]
Art. 4.      Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti ospedalieri procedono alla ricognizione della esposizione debitoria con atto deliberativo soggetto a controllo ai sensi [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 42.5.44 - Legge 31 marzo 1976, n. 72.

Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici e dei comuni nei confronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati.

(G.U. 2 aprile 1976, n. 87).

 

     Art. 1.

     Il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è elevato a lire 4.100 miliardi.

     Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilità di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

 

          Art. 2.

     Il quinto comma dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è sostituito dal seguente:

     "Gli amministratori, i direttori amministrativi ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni per l'estinzione dei debiti contratti per l'esercizio dell'attività ospedaliera in esecuzione di atti deliberativi esecutivi assunti entro il 31 dicembre 1974 e nei limiti di spesa deliberati, con priorità verso gli istituti bancari e verso i fornitori di opere e materiali".

 

          Art. 3.

     Nel primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le parole: "e nei limiti di essa", sono sostituite con le altre: "al 31 dicembre 1974".

     Il terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è sostituito dai seguenti:

     "I crediti per spese di spedalità vantati dagli enti di cui al comma precedente debbono essere estinti dagli enti debitori previo nulla osta da parte del comitato di vigilanza di cui al successivo art. 3 da concedersi sulla base delle risultanze del conto consuntivo 1974 regolarmente approvato dagli organi di controllo.

     E' fatto obbligo agli enti ospedalieri, ove non vi avessero provveduto, di approvare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conto consuntivo relativo all'anno 1974".

 

          Art. 4.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti ospedalieri procedono alla ricognizione della esposizione debitoria con atto deliberativo soggetto a controllo ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

     La deliberazione deve contenere, per ciascuna spesa, l'esatto ammontare dell'impegno, l'indicazione del creditore e gli estremi del relativo provvedimento deliberativo divenuto esecutivo ai sensi di legge.

     Il collegio dei revisori attesta con apposito verbale la regolarità delle spese elencate nel predetto atto deliberativo.

     Copia autentica della deliberazione di cui al secondo comma, munita degli estremi di esecutività, è inviata al Ministero del tesoro unitamente all'attestazione del collegio dei revisori entro trenta giorni dall'approvazione dell'organo di controllo.

     La liquidazione dei debiti è disposta dagli enti ospedalieri con espresso riferimento alla deliberazione di cui al precedente comma e nei limiti di spesa nella stessa indicati.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.