§ 98.1.29499 - D.P.R. 12 maggio 1953, n. 1265.
Norme per l'attuazione dell'assegnazione al Ministero dell'industria e del commercio di parte del personale dell'Ispettorato del lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/05/1953
Numero:1265


Sommario
Art. 1.      Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto dai ruoli organici del personale di gruppo A, B e C, dell'Ispettorato del lavoro di cui alla tabella B [...]
Art. 2.      I ruoli organici dell'Ispettorato del lavoro di cui alla tabella B annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, restano fissati come nella unita tabella II [...]
Art. 3.      Il ruolo degli ispettori del collocamento, di cui alle tabelle I e II annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, resta in vigore quale ruolo a sè stante e [...]
Art. 4.      L'assegnazione al Ministero dell'industria e del commercio del personale in atto appartenente ai ruoli di gruppo A, B e C dell'Ispettorato del lavoro, è fatta con [...]
Art. 5.      Sino a quando non sarà provveduto alla ripartizione dei fondi inscritti in bilancio per il trattamento economico del personale di cui alla tabella B annessa al decreto [...]


§ 98.1.29499 - D.P.R. 12 maggio 1953, n. 1265.

Norme per l'attuazione dell'assegnazione al Ministero dell'industria e del commercio di parte del personale dell'Ispettorato del lavoro.

(G.U. 3 luglio 1954, n. 149)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     Visto l'art. 9 del decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830, sulla ripartizione del personale dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro fra il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e della previdenza sociale;

     Visto l'art. 4 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro ad interim per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto dai ruoli organici del personale di gruppo A, B e C, dell'Ispettorato del lavoro di cui alla tabella B annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sono detratti, a norma dell'art. 4 del menzionato decreto, i posti indicati nella tabella I annessa al presente decreto vistata dai Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale. Detti posti a norma dello stesso art. 4 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sono attribuiti al Ministero dell'industria e del commercio per la esplicazione delle funzioni rimaste al detto Ministero ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474.

 

          Art. 2.

     I ruoli organici dell'Ispettorato del lavoro di cui alla tabella B annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, restano fissati come nella unita tabella II vistata dai Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 3.

     Il ruolo degli ispettori del collocamento, di cui alle tabelle I e II annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, resta in vigore quale ruolo a sè stante e distinto da quelli risultanti dalla tabella II allegata al presente decreto.

     Rimangono assegnati all'Ispettorato del lavoro gli ex dirigenti unici dei cessati uffici provinciali di collocamento assunti in servizio nell'Ispettorato stesso con contratto di impiego a tempo indeterminato, a norma del citato regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, ferma restando la posizione giuridica del detto personale nonchè l'obbligo del mantenimento dei posti vacanti di cui agli articoli 3, comma quarto, e 5, comma terzo, del decreto predetto.

     Resta altresì assegnato integralmente all'Ispettorato del lavoro a norma dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830, il personale non di ruolo in servizio sin dalla entrata in vigore del decreto predetto. Nulla è innovato per quanto concerne la posizione giuridica di tale personale, che resta regolata dalle norme vigenti.

 

          Art. 4.

     L'assegnazione al Ministero dell'industria e del commercio del personale in atto appartenente ai ruoli di gruppo A, B e C dell'Ispettorato del lavoro, è fatta con decreto dei Ministri per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta di quattro funzionari di grado non inferiore al 6° designati due dal Ministro per l'industria e il commercio e due dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Il collocamento in ciascun grado del personale assegnato ai posti di cui alla tabella I, è fatto secondo l'ordine e l'anzianità acquisita all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5.

     Sino a quando non sarà provveduto alla ripartizione dei fondi inscritti in bilancio per il trattamento economico del personale di cui alla tabella B annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonchè alla determinazione della destinazione dei contributi previsti dagli articoli 16, secondo comma, e seguenti del decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, la spesa per il trattamento economico del personale assegnato a norma del presente decreto al Ministero dell'industria e del commercio continuerà a gravare sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Tabelle [1]

     Omissis


[1]  Tabelle sostituite dal D.P.R. 22 gennaio 1964, n. 2.