Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 02/02/1928 |
Numero: | 263 |
Sommario |
Art. unico. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, visto, [...] |
Art. 1. art. 2 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 1 regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195 |
Art. 2. art. 2 regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195 |
Art. 3. art. 5 regio-decreto legge 10 gennaio 1926, n. 195 |
Art. 4. art. 3 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 3 regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195 |
Art. 5. art. 1 regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253; art. 4 legge 11 marzo 1926, n. 396, e art. 8 regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477 |
Art. 6. art. 11 regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253 |
Art. 7. art. 12 regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, e art. 5, ultimo comma, della legge 11 marzo 1926, n. 400 |
Art. 8. regio decreto 19 luglio 1923, n. 1857, e art. 2 regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253 |
Art. 9. art. 7 regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253; art. 5 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 73 legge di contabilità generale dello Stato. |
Art. 10. art. 6 legge 17 luglio 1910, n. 511, e regio decreto 19 luglio 1923, n. 1857 |
Art. 11. art. 7 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 4 regio decreto 19 luglio 1923, n. 1857 |
Art. 12. art. 9 regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253 |
Art. 13. art. 8 legge 17 luglio 1910, n. 511; regio decreto 19 luglio 1923, n. 1857, e art. 56 legge di contabilità generale dello Stato |
Art. 14. art. 9 legge 17 luglio 1910, n. 511, e regio decreto 19 luglio 1923, n. 1857 |
Art. 15. art. 10 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 61 legge di contabilità generale dello Stato |
Art. 16. art. 11 legge 17 luglio 1910, n. 511, e regio decreto 19 luglio 1923, n. 1857 |
Art. 17. art. 12 legge 17 luglio 1910, n. 511 |
Art. 18. art. 13 legge 17 luglio 1910, n. 511, e regio decreto 19 luglio 1923, n. 1857 |
Art. 19. art. 14 legge 17 luglio 1910, n. 511 |
Art. 20. art. 15 legge 17 luglio 1910, n. 511 |
Art. 21. art. 19 legge 17 luglio 1910, n. 511 |
Art. 22. art. 20 legge 17 luglio 1910, n. 511 |
Art. 23. art. 21 legge 17 luglio 1910, n. 511; regio decreto-legge 14 aprile 1927, anno V, n. 589 |
Art. 24. art. 22 legge 17 luglio 1910, n. 511; art. 3 regio decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253, e articolo unico regio decreto-legge 23 giugno 1927, anno V, n. 1166 |
Art. 25. art. 3 regio decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253 |
Art. 26. art. 23 legge 17 luglio 1910, n. 511, secondo comma |
Art. 27. art. 4 regio decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253 |
Art. 28. art. 24 legge 17 luglio 1910, n. 511 |
Art. 29. art. 25 legge 17 luglio 1910, n. 511 |
Art. 30. art. 5 regio decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253 |
Art. 31. art. 6 regio decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253 |
Art. 32. art. 10 regio decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253 |
Art. 33. art. 8 regio decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253 |
Art. 34. art. 32 legge 17 luglio 1910, n. 511 |
Art. 35. art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 511 |
Art. 36. art. 34 legge 17 luglio 1910, n. 511 |
Art. 37. art. 35 legge 17 luglio 1910, n. 511 |
Art. 38. art. 36 legge 17 luglio 1910, n. 511 |
Art. 39. art. 37 legge 17 luglio 1910, n. 511 |
Art. 40. art. 38 legge 17 luglio 1910, n. 511 |
Art. 41. art. 39 legge 17 luglio 1910, n. 511 |
Art. 42. art. 40 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 2 legge 11 marzo 1926, n. 400 |
Art. 43. art. 46 legge 17 luglio 1910, n. 511 |
Art. 44. art. 50 legge 17 luglio 1910, n. 511 |
§ 46.8.8 - R.D. 2 febbraio 1928, n. 263 [1].
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.
(G.U. 2 marzo 1928, n. 52)
E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, visto, d'ordine nostro, dai nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per le finanze.
TESTO UNICO
Capo I
AMMINISTRAZIONE DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI
Art. 1. art. 2
La gestione dei fondi e dei materiali pel servizio dell'esercito è affidata ad agenti singoli ed a consegnatari responsabili.
Art. 2. art. 2 regio
Il comandante o direttore ha l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa del corpo, istituto o stabilimento militare da lui dipendente e può, sempre quando lo creda, intervenire negli atti relativi a tale gestione, provvedendo, ove occorra, sotto la sua personale responsabilità.
Salve le eccezioni che saranno stabilite dai vari regolamenti, la gestione amministrativa di ciascun corpo, istituto e stabilimento militare, sarà esercitata dall'ufficiale, per anzianità o per grado, immediatamente inferiore al comandante o direttore, coadiuvato da un ufficio di amministrazione da lui dipendente.
La composizione dell'ufficio di amministrazione, le sue attribuzioni e quelle dell'ufficiale che esercita la gestione, nonchè del direttore dei conti, la designazione e le attribuzioni dei consegnatari degli enti militari, la natura ed i limiti della responsabilità del predetto ufficiale, del capo dell'ufficio di amministrazione, delle persone addette all'ufficio medesimo, o da esso dipendenti, del direttore dei conti, nonchè dei consegnatari, saranno determinati dai vari regolamenti.
Art. 3. art. 5 regio-
Il direttore dei conti, quando riconosca che nella determinazione adottata o nella disposizione impartita dal comandante o direttore, dall'ufficiale che esercita la gestione o dal capo dell'ufficio di amministrazione, sussiste qualsiasi motivo d'irregolarità, deve farne oggetto di rilievo scritto, presentandolo al capo dell'ufficio di amministrazione.
Questi, se trattasi di determinazione adottata o di disposizione impartita da lui personalmente, ove giudichi non fondato il rilievo o, comunque, necessario che la determinazione o la disposizione abbia corso, ne dà ordine scritto al direttore dei conti, il quale deve eseguirlo.
Quando invece si tratta di determinazione adottata o di disposizione impartita dal comandante o direttore o dall'ufficiale che esercita la gestione, il capo dell'ufficio di amministrazione trasmette il rilievo scritto del direttore dei conti, per gli effetti di cui al precedente comma, all'ufficiale che esercita la gestione, il quale a sua volta lo rimette al comandante o direttore ove si tratti di determinazione adottata o di disposizione emanata dal medesimo.
Le speciali modalità per l'applicazione delle precedenti norme saranno stabilite dal regolamento.
Art. 4. art. 3
La gestione dei beni costituenti legati, fondazioni o donazioni deve essere tenuta distinta da quella dei fondi del bilancio dello Stato ed è affidata all'ente indicato nelle rispettive tavole di fondazione.
Se le tavole di fondazione indicano, per la gestione predetta, il consiglio di amministrazione di un corpo, istituto o stabilimento militare, si provvede secondo che sarà stabilito dal regolamento.
Il fondo derivante dal soprassoldo medaglia al valor militare, di cui siano fregiate le bandiere dei corpi, è erogato secondo le disposizioni del regolamento stesso.
Art. 5. art. 1 regio
Presso ciascun comando di corpo d'armata, presso i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, e presso il comando generale dell'arma dei carabinieri reali è permanentemente destinato, con decreto del ministro per la guerra, un funzionario facente parte del ruolo amministrativo della amministrazione centrale, di grado non inferiore al settimo, con funzioni di ispettore amministrativo territoriale.
Il detto ispettore:
a) eserciterà le funzioni indicate nel presente testo unico e quelle che saranno a lui devolute dal ministero della guerra e dal comandante presso cui è destinato;
b) per delegazione del ministero della guerra e sotto l'alta vigilanza del comandante stesso, sopraintenderà, per la parte amministrativa, ai servizi che si svolgono nella rispettiva circoscrizione, nei limiti e nei modi stabiliti dal regolamento;
c) eserciterà, sotto la sua personale responsabilità, e per mandato del ministero della guerra, ma sempre sotto l'alta vigilanza del comandante presso cui è destinato, il sindacato amministrativo ed economico, preventivo e successivo, su tutte le amministrazioni militari esistenti nel rispettivo territorio, e, quello presso il comando generale dell'arma dei carabinieri reali, su tutte le legioni dei carabinieri reali.
Art. 6. art. 11 regio
Il ministro per la guerra ha facoltà di destinare, con suo decreto, funzionari civili dell'amministrazione centrale presso i comandi di cui all'articolo precedente, per coadiuvare l'ispettore amministrativo territoriale.
Simile facoltà è riservata al ministro per le finanze, d'intesa con quello della guerra, per l'eventuale destinazione, presso i comandi di cui al precedente comma, di personale di ragioneria, con attribuzioni concernenti la gestione finanziaria.
Art. 7. art. 12 regio
Agl'ispettori amministrativi territoriali ed ai funzionari, di cui all'articolo precedente, purchè dei ruoli dell'amministrazione centrale, destinati fuori della capitale, sarà corrisposta, oltre quant'altro loro spetti a norma di legge, un'indennità rispettivamente di lire 10.000 e di lire 5.000, di cui la metà all'atto della loro destinazione e l'altra metà all'inizio del terzo anno di permanenza nella nuova sede.
La permanenza nelle funzioni d'ispettore amministrativo territoriale e quella dei funzionari di cui all'articolo precedente presso i comandi di cui all'articolo 5 non sarà, di regola, minore di quattro anni, compatibilmente beninteso con le esigenze di servizio.
Art. 8.
Presso ciascuno dei comandi di cui all'art. 5 è istituito un ufficio di contabilità e di revisione incaricato della distribuzione dei fondi a tutte le amministrazioni della circoscrizione nei limiti delle assegnazioni fatte dal ministero della guerra in relazione agli stanziamenti di bilancio, nonchè della revisione delle contabilità degli enti militari della circoscrizione per conto anche della ragioneria centrale presso il ministero della guerra.
I detti uffici devono seguire le norme loro impartite dalla ragioneria predetta per l'esecuzione della revisione, nonchè per la tempestiva comunicazione dei dati e degli elementi dalla medesima richiesti.
Essi uffici devono altresì fornire all'ispettore amministrativo territoriale i dati e le notizie che possono occorergli per l'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente testo unico.
Gli uffici di contabilità e di revisione saranno retti da ufficiali superiori del corpo d'amministrazione.
Art. 9. art. 7 regio
Ferme le disposizioni dell'art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato, l'esame delle responsabilità amministrative per perdite ed avarie di denaro, derrate e materiali, nonchè l'eventuale emissione dei relativi decreti di scarico per causa di forza maggiore e le decisioni di addebito sono devoluti ai comandanti di cui all'art. 5, previo parere scritto dell'ispettore amministrativo territoriale, sempre quando il valore delle singole partite, calcolato in base ai prezzi stabiliti per le cessioni e gli addebiti, non superi le lire 10.000.
Nel caso che i predetti comandanti non accolgano il parere dell'ispettore amministrativo territoriale, essi hanno l'obbligo di riferirne immediatamente al ministero, che decide e provvede direttamente.
Quando invece il suddetto valore superi le lire 10.000, le attribuzioni sopra indicate spettano al ministero della guerra.
Qualora i responsabili accettino di rifondere il danno, l'autorità che ha determinato l'addebito può concedere il pagamento rateale del debito.
Se, invece, i responsabili o taluni di essi non accettino l'accertamento fatto, secondo i casi, dai comandanti predetti o dal ministero e la rifusione del danno, la questione è deferita alla corte dei conti, salva sempre nell'amministrazione la facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi od altri emolumenti goduti dai ritenuti responsabili, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico. Quando nel presente testo unico si adopera la locuzione "legge di contabilit generale dello Stato", si intende richiamare il
Capo II
SOMMINISTRAZIONE DEI FONDI
Art. 10. art. 6
Tra gli uffici di contabilità e revisione di cui all'art. 8 e le sezioni di tesoreria sono aperte contabilità speciali da tenersi con le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 11. art. 7
Possono farsi a favore degli uffici di contabilità e di revisione aperture di credito regolate secondo il bisogno, da commutarsi in quietanze di entrata a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo precedente:
a) per gli assegni e le indennità degli ufficiali e degli impiegati civili ed operai delle amministrazioni militari dipendenti;
b) per gli assegni, il vitto e la vestizione, il casermaggio, il materiale sanitario ed ogni altra spesa occorrente pel mantenimento dei sottufficiali e militari di truppa;
c) pel servizio degli stabilimenti di commissariato;
d) pel mantenimento e il servizio dei quadrupedi;
e) per le spese generali dei corpi;
f) per le operazioni della leva, per le manovre ed esercitazioni militari, per spese inerenti all'istruzione degli ufficiali ed all'assistenza morale del soldato, pel mantenimento degli ammalati, pei trasporti, pei servizi di stato maggiore e pel funzionamento delle scuole militari;
g) pel funzionamento dell'istituto geografico militare e dei laboratori annessi al reclusorio militare;
h) pei servizi di artiglieria, automobilistici e del genio e pel servizio chimico militare;
i) per l'educazione fisica e sportiva dell'esercito, per l'istruzione pre-militare e pel tiro a segno nazionale;
l) per spese di liti e di arbitramenti per risarcimento di danni, per occupazione e fitto di immobili, quando il relativo importo non superi le lire 300.000 [12] .
Le aperture di credito devono contenere, oltre l'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale vengono fatte, nonchè la clausola di commutabilità a favore delle contabilità speciali.
Art. 12. art. 9 regio
I comandi di cui all'art. 5 accertano, per mezzo degli ispettori amministrativi territoriali, il fabbisogno finanziario, per tutto l'esercizio e per capitoli di bilancio, di ogni ente della circoscrizione, salvo per quelle spese alle quali provvede direttamente il ministero, nonchè le successive variazioni che si rendessero necessarie durante il corso dell'esercizio stesso. Sulla base di tali accertamenti i detti comandi richiedono al ministero (ragioneria centrale) le assegnazioni di fondi sui vari capitoli a favore degli enti della circoscrizione e richiedono altresì le assegnazioni suppletive nel corso dell'esercizio, o propongono le riduzioni delle assegnazioni stesse.
La ragioneria centrale, di concerto con gli uffici amministrativi del ministero, determina le assegnazioni e le variazioni relative, le quali costituiscono in ogni momento il limite entro cui i comandi suddetti possono concedere anticipazioni di fondi ai singoli enti, affinchè provvedano per loro conto ai pagamenti.
I pagamenti, ai quali non si provveda coi fondi delle anticipazioni, sono eseguiti mediante mandati diretti, la cui emissione è richiesta dai comandi medesimi alla ragioneria centrale del ministero, che vi provvede nelle forme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato.
Per le anticipazioni agli uffici di contabilità e revisione occorrenti per rifornire di fondi gli enti della circoscrizione, gli uffici stessi richiedono pure alla ragioneria del ministero della guerra le corrispondenti aperture di credito nei limiti delle assegnazioni complessive autorizzate per ogni capitolo a favore degli enti della circoscrizione.
Art. 13. art. 8
Gli uffici di contabilità e di revisione, per le spese da farsi dai corpi, istituti e stabilimenti compresi nella propria circoscrizione e per i pagamenti da farsi per conto degli enti stessi dalle sezioni di tesoreria ai creditori, traggono ordinativi di pagamento sulle rispettive contabilità speciali.
Pei servizi di cui alle lettere g), h), i) ed l) dell'art. 11 l'importo delle anticipazioni che gli uffici di contabilità e di revisione distribuiscono agli enti della propria circoscrizione, mediante gli ordinativi di pagamento, non può superare, per ciascun capitolo, le lire 250.000, salvo i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di leggi o di regolamenti.
Art. 14. art. 9
Le contabilità delle anticipazioni fornite agli uffici di contabilità e di revisione e quelle delle somme dai medesimi passate ai corpi, istituti e stabilimenti militari sono rese trimestralmente.
Le prime sono rivedute dalla ragioneria centrale del ministero della guerra, le altre dagli uffici di contabilità e di revisione o da speciali uffici designati dal ministero stesso, di concerto con quello delle finanze, e sono quindi inviate alla corte dei conti per la giustificazione delle somme anticipate.
Il discarico definitivo delle anticipazioni viene eseguito alla fine di ogni esercizio finanziario.
Art. 15. art. 10
Le spese dei corpi non potute soddisfare entro il 30 giugno o entro il 30 settembre, ai sensi dell'art. 61 della legge di contabilità generale dello Stato, fanno carico alla competenza dell'esercizio in cui ne avviene il pagamento.
Il regolamento darà le norme perchè siano ridotte al minimo indispensabile le somme che per effetto della disposizione di cui sopra debbono passare dalla competenza dell'uno a quella d'un altro esercizio.
Art. 16. art. 11
Per il pagamento delle spese rimaste da soddisfare alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono farsi a favore degli uffici di contabilità e di revisione aperture di credito in conto residui, da versarsi nelle contabilità speciali e delle quali gli uffici stessi rendono conto nei modi e nei termini di cui all'art. 14.
Art. 17. art. 12
Il ministero delle finanze è autorizzato ad anticipare in conto corrente al ministero della guerra i fondi per provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio.
La somma da anticiparsi è, per ogni esercizio, determinata dalla legge che approva lo stato di previsione della spesa del ministero della guerra.
Art. 18. art. 13
Con decreto del ministero della guerra, da registrarsi alla corte dei conti, l'anticipazione di cui all'articolo precedente è integralmente ripartita tra i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari.
Le somme così ripartite vengono assegnate dal ministero agli uffici di contabilità e di revisione mediante ordini di pagamento sul conto corrente, da versarsi nelle contabilità speciali. I detti uffici emettono a favore di ciascun corpo, istituto o stabilimento della rispettiva circoscrizione un ordinativo di pagamento sulla rispettiva contabilità speciale per l'importo stabilito nel decreto.
Le variazioni che occorressero durante l'esercizio nella ripartizione dell'anticipazione sono pure approvate con decreto del ministero della guerra da registrarsi alla corte dei conti.
Art. 19. art. 14
Alla chiusura di ogni esercizio finanziario il ministero della guerra compila la situazione del conto corrente con la dimostrazione del riparto dei fondi avvenuto nell'esercizio stesso e la trasmette al ministero delle finanze per la dichiarazione di conformità con le proprie scritture parificata dalla corte dei conti. La situazione è quindi posta a corredo del conto consuntivo tra i conti speciali prescritti dall'art. 78 della legge di contabilità generale dello Stato.
Art. 20. art. 15
Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 11 ed ai bisogni di cui all'art. 39 è istituito nello stato di previsione della spesa del ministero della guerra un fondo a disposizione.
La prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta per decreto del ministro per le finanze registrato alla corte dei conti.
I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra.
Art. 21. art. 19
Per le spese che l'amministrazione militare sostiene nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, queste debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra.
Ugualmente le somme dovute da privati, per prestazioni di qualsiasi specie, quelle pel mantenimento degli allievi nelle scuole militari, nonchè quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 159 del
Art. 22. art. 20
Per la somministrazione di fondi nei casi di mobilitazione totale o parziale del regio esercito si osservano le norme stabilite dal regolamento.
Capo III
CONTRATTI E SERVIZI AD ECONOMIA
Art. 23. art. 21
Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonchè al mantenimento e servizio dei quadrupedi, come pure per tutti gli altri contratti per i quali sia prescritto o ritenuto opportuno, l'amministrazione della guerra formula capitolati d'oneri che, previo parere del consiglio di Stato, sono approvati con decreto ministeriale da registrarsi alla corte dei conti.
La stessa procedura deve seguirsi per le modificazioni da apportarsi ai detti capitolati.
Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonchè al mantenimento ed al servizio quadrupedi, che siano stipulati in conformità dei predetti capitolati, non è necessario sentire il parere del consiglio di Stato.
Tutti gli altri contratti stipulati in base ai detti capitolati debbono essere preventivamente sottoposti all'esame del predetto consiglio, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quando l'importo relativo non sia inferiore ai seguenti limiti:
Lire 1.000.000, se da aggiudicarsi per asta pubblica;
Lire 500.000, se da aggiudicarsi con licitazione privata;
Lire 250.000, se da concludersi per trattativa privata.
Art. 24. art. 22
I contratti di cui al terzo comma dell'articolo precedente possono essere approvati e, salvo il disposto degli articoli 19 della legge di contabilità generale dello Stato e 19 della legge sulla corte dei conti (
a) dal comandante del distaccamento, se stipulati nell'interesse di reparti distaccati;
b) dal comandante del corpo, se stipulati nell'interesse di un sol corpo;
c) dal comandante del presidio, se stipulati per conto di più corpi dello stesso presidio;
d) dal comandante del corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna, se stipulati nell'interesse di più presidi dello stesso corpo d'armata o comando militare;
e) dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali se stipulati nell'interesse di più legioni.
I contratti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma sono approvati dai comandanti ivi indicati solo quando l'importo non superi le lire 50.000. In caso diverso sono approvati dai comandanti di cui alle lettere d) ed e) del detto comma.
Sono parimenti approvati dal comandante del corpo d'armata, dal comandante militare della Sicilia o della Sardegna o dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali tutti gli altri contratti stipulati dalle autorità militari e per i quali, a norma delle leggi vigenti, non sia necessario sentire il parere del consiglio di Stato.
Il ministero approva e, salvo sempre il disposto degli articoli 19 della legge di contabilità generale dello Stato e 19 della legge sulla corte dei conti, nonchè quello dell'art. 26 del presente testo unico, rende esecutivi i contratti stipulati nell'interesse di più d'uno dei comandi di cui al primo comma dell'art. 5, nonchè i contratti per i quali occorra sentire il parere del consiglio di Stato e quelli per i quali riservi a sè l'approvazione stessa.
Art. 25. art. 3 regio
Per i contratti che a norma dell'articolo precedente sono approvati dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna e dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, la approvazione stessa è fatta previo esame e parere scritto del rispettivo ispettore amministrativo territoriale e presi accordi, ove occorra un parere sulla parte tecnica del contratto, con l'autorità militare tecnica superiore a quella che ha stipulato il contratto.
Art. 26. art. 23
Per le provviste di grani e foraggi fatte dal commissariato militare il decreto di approvazione del contratto, quando non siano fatte ad economia, emesso dal ministero o dalle altre autorità competenti è sottoposto alla registrazione della corte dei conti solo quando l'importo superi le lire 500.000, ed il contratto, salvo il disposto del successivo art. 28, non è esecutivo fino a che non sia avvenuta tale registrazione.
Art. 27. art. 4 regio
I decreti d'approvazione di contratti, emessi dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna, e dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, saranno inviati alla corte dei conti, per la registrazione preventiva, se richiesta, a cura degli ispettori amministrativi territoriali e per il tramite della ragioneria centrale del ministero.
I contratti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 24 sono inviati, occorrendo, alla corte dei conti, per il tramite della ragioneria centrale, dagli ufficiali che ne hanno eseguita l'approvazione.
Art. 28. art. 24
Nei casi d'urgenza la esecuzione dei contratti di cui agli articoli 23 e 26 può essere iniziata, dietro autorizzazione del ministero della guerra, prima che avvenga la registrazione alla corte dei conti del relativo decreto di approvazione quando sia richiesta, limitatamente, però, a un quinto del loro importo.
La dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata alla corte dei conti.
In caso di mancata approvazione, l'assuntore non ha diritto al pagamento delle provviste e dei lavori fatti nei limiti sopraindicati.
Art. 29. art. 25
I contratti non sottoposti alla preventiva registrazione della corte dei conti le sono comunicati insieme coi documenti giustificativi del primo pagamento che ne derivi.
Art. 30. art. 5 regio
Gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie in dipendenza di contratti approvati dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna o dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, ovvero dai comandanti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 24, e quelli dipendenti da qualunque altra causa, saranno approvati dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna o dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, previo parere scritto e motivato degli ispettori amministrativi territoriali, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'amministrazione dà od abbandona sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 20.000, e dopo sentita l'avvocatura erariale competente.
Quando però la questione implichi una decisione di massima, dovrà esserne riferito al ministero per le sue determinazioni.
Per le transazioni per somme superiori alle lire 20.000, nonchè per quelle di minore importo quando l'amministrazione non si uniformi al parere dell'avvocatura erariale, provvede il ministero ai sensi dell'art. 14 della legge di contabilità generale dello Stato.
Art. 31. art. 6 regio
Spetta ai comandanti di corpo d'armata, ai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna, ed al comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, per i contratti da essi approvati e per quelli approvati dai comandanti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 24, previo parere scritto dell'ispettore amministrativo territoriale, riconoscere, sempre che ciò non implichi una questione di massima, se siano in tutto od in parte inapplicabili le clausole penali stabilite a carico dei fornitori od appaltatori, quando la somma in controversia, o che l'amministrazione abbandona, non superi le lire 5000.
Per somme maggiori provvede il ministero della guerra ai sensi dell'art. 15 della legge di contabilità generale dello Stato.
Art. 32. art. 10 regio
Nel caso che il comandante di corpo d'armata, il comandante militare della Sicilia o della Sardegna, od il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali non accolgano il parere dell'ispettore amministrativo territoriale, emesso per gli effetti di cui alle disposizioni del presente capo III, essi comandanti hanno l'obbligo di riferirne immediatamente al ministero per le definitive determinazioni.
In tal caso, il provvedimento in merito sarà emesso direttamente dal ministero.
Art. 33. art. 8 regio
Contro i provvedimenti emanati dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna e dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, previo parere dei rispettivi ispettori amministrativi territoriali, in base alle disposizioni degli art. 9, 24, 25, 30 e 31 del presente testo unico, non è ammesso ricorso gerarchico.
Il ministro per la guerra, con suo decreto, provvederà a decentrare sui comandi territoriali e sui corpi facoltà ed attribuzioni ora disimpegnate direttamente, in base agli ordinamenti attuali, fissando altresì le modalità ed i limiti entro cui detti comandi e corpi potranno provvedere alle mansioni loro attribuite.
Capo IV
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 34. art. 32
Per l'acquisto dei quadrupedi pel servizio dell'esercito possono accordarsi alle commissioni di rimonta anticipazioni commisurate agli acquisti da eseguire, delle quali è reso conto nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.
Art. 35. art. 33
Sono consentite anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio, ed a tal uopo è istituito in bilancio un apposito capitolo nella spesa e nell'entrata della categoria movimento di capitali.
Art. 36. art. 34
E' data facoltà ai comandanti di corpo e capi di servizio di fare anticipazioni di assegni ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per sole ragioni di servizio e nei soli casi e nelle misure stabiliti dal regolamento.
Art. 37. art. 35
L'amministrazione militare può, quando lo giudichi opportuno nell'interesse dei servizi, cedere derrate, medicinali, armi ed oggetti di vestiario ed equipaggiamento, ai personali e ad altri servizi dell'amministrazione stessa, ad altre amministrazioni dello Stato, ed, eccezionalmente, ad amministrazioni estranee a quelle dello Stato e a privati.
I materiali che si possono cedere e le condizioni delle cessioni sono tassativamente indicati nel regolamento.
L'importo relativo è versato in tesoreria a beneficio dell'erario. Però, ove trattisi di materiali dei quali occorra ricostituire le scorte, il relativo importo dev'essere versato in tesoreria allo speciale capitolo del bilancio dell'entrata, di cui al precedente art. 21.
Art. 38. art. 36
I versamenti in tesoreria delle ritenute sui pagamenti eseguiti con le anticipazioni a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra, sono effettuati dal ministero stesso direttamente.
Art. 39. art. 37
Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti della amministrazione sono ripianate a carico di uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra, senza pregiudizio del regolare procedimento per l'accertamento delle eventuali responsabilità.
Art. 40. art. 38
I debiti di qualsiasi natura lasciati dai sottufficiali e militari di truppa che cessino dal servizio senza diritto ad assegno alcuno a carico dello Stato sono abbandonati se il loro importo non superi le lire 100. Per i debiti di importo maggiore si seguono le norme stabilite dal regolamento.
Capo V
ISPEZIONI E CONTROLLO
Art. 41. art. 39
Il ministero della guerra si accerta, mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, della regolarità della gestione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.
Art. 42. art. 40
Le ispezioni amministrative ordinarie sono, in massima, fatte ai corpi ed istituti dalle autorità immediatamente superiori. Quelle alle direzioni di commissariato, agli ospedali militari ed agli stabilimenti rispettivamente dipendenti, nonchè quelle alle direzioni d'artiglieria ed agli stabilimenti d'artiglieria ed automobilistici, alle unità di artiglieria, automobilistiche e di carri armati, limitatamente, per le unità, al servizio del materiale del gruppo C, sono fatte da ispettori amministrativi centrali o da funzionari civili del gruppo A del ministero della guerra.
Tutte queste ispezioni devono essere eseguite almeno una volta per ogni esercizio finanziario, salvo per l'arma dei carabinieri reali, nella quale vanno eseguite almeno ogni due esercizi.
Le ispezioni straordinarie si eseguono ogniqualvolta il ministro della guerra lo ritenga opportuno. I comandanti di corpo d'armata, i comandanti militari della Sicilia e della Sardegna e il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali possono in casi speciali, per i quali occorre provvedere d'urgenza, fare eseguire agli enti compresi nella propria circoscrizione ispezioni amministrative straordinarie dagli ispettori amministrativi territoriali o da ufficiali dipendenti.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 43. art. 46
Ai personali dipendenti dai corpi, istituti e stabilimenti militari già pagati a carico delle masse interne dei corpi, ed alle rispettive famiglie, cui non sia stato ancora liquidato l'assegno loro spettante, sono mantenuti integri i diritti acquisiti in base alle norme inerenti ai servizi ai quali appartenevano.
La liquidazione degli assegni di pensione è effettuata dalla corte dei conti.
Art. 44. art. 50
Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto applicabili, all'amministrazione della marina militare.
[1] Abrogato dall'art. 2268 del
[2] A norma dell'art. 7, comma 1,
[3] A norma dell'art. 7, comma 1,
[4] A norma dell'art. 7, comma 1,
[5] A norma dell'art. 7, comma 1,
[6] A norma dell'art. 7, comma 1,
[7] A norma dell'art. 7, comma 1,
[8] A norma dell'art. 7, comma 1,
[9] A norma dell'art. 7, comma 1,
[10] A norma dell'art. 7, comma 1,
[11] A norma dell'art. 7, comma 1,
[12] Lettera così sostituita dall'art. 11 del
[13] A norma dell'art. 7, comma 1,
[14] A norma dell'art. 7, comma 1,
[15] A norma dell'art. 7, comma 1,
[16] A norma dell'art. 7, comma 1,
[17] A norma dell'art. 7, comma 1,
[18] A norma dell'art. 7, comma 1,
[19] A norma dell'art. 7, comma 1,
[20] A norma dell'art. 7, comma 1,
[21] A norma dell'art. 7, comma 1,
[22] A norma dell'art. 7, comma 1,
[23] A norma dell'art. 7, comma 1,
[24] A norma dell'art. 7, comma 1,
[25] A norma dell'art. 7, comma 1,
[26] A norma dell'art. 7, comma 1,
[27] A norma dell'art. 7, comma 1,
[28] A norma dell'art. 7, comma 1,
[29] A norma dell'art. 7, comma 1,
[30] A norma dell'art. 7, comma 1,
[31] A norma dell'art. 7, comma 1,
[32] A norma dell'art. 7, comma 1,
[33] A norma dell'art. 7, comma 1,
[34] A norma dell'art. 7, comma 1,
[35] A norma dell'art. 7, comma 1,
[36] A norma dell'art. 7, comma 1,
[37] A norma dell'art. 7, comma 1,
[38] A norma dell'art. 7, comma 1,
[39] A norma dell'art. 7, comma 1,
[40] A norma dell'art. 7, comma 1,
[41] A norma dell'art. 7, comma 1,
[42] A norma dell'art. 7, comma 1,
[43] A norma dell'art. 7, comma 1,
[44] A norma dell'art. 7, comma 1,
[45] A norma dell'art. 7, comma 1,