Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.3 disciplina generale |
Data: | 01/07/1972 |
Numero: | 287 |
Sommario |
Art. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie erogheranno per gli anni 1972 e 1973 le prestazioni relative alle varie forme di [...] |
Art. 2. La vigilanza per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della L. 18 dicembre 1964, n. 1412, nonché delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9 ferma la competenza [...] |
Art. 3. Agli effetti dell'accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti, i datori di lavoro ed i concedenti dei rapporti di [...] |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
§ 2.3.30 - D.L. 1 luglio 1972, n. 287. [1]
Proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'art. 18 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo.
(G.U. 4 luglio 1972, n. 172).
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie erogheranno per gli anni 1972 e 1973 le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza, nelle province di cui all'art. 1 della
Alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni di cui all'art. 1, commi terzo e quarto della
La vigilanza per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della
L'Ispettorato del lavoro, ai fini di cui al precedente comma, si avvarrà, coordinandola con la propria, della attività di vigilanza esercitata dal servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri istituti previdenziali interessati.
(Omissis) [3].
Agli effetti dell'accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti, i datori di lavoro ed i concedenti dei rapporti di mezzadria, colonia e compartecipazione e i loro rappresentanti, sono obbligati a fornire ai funzionari del servizio per i contributi agricoli unificati incaricati della vigilanza di cui all'articolo precedente le notizie ed i dati relativi alla consistenza ed alla conduzione dell'azienda agricola, la manodopera impiegata ed alla natura dei rapporti di lavoro instaurati nell'azienda stessa [4].
I datori di lavoro, i concedenti ed i rappresentanti predetti hanno l'obbligo di consentire agli incaricati della vigilanza di cui al comma precedente l'accesso nell'azienda [4].
I datori di lavoro ed i concedenti o i loro rappresentanti, che si rifiutino di consentire l'accesso nell'azienda o non forniscano le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 20.000 a L. 100.000 [4].
Per le contravvenzioni di cui al precedente comma, nonché per quelle previste dall'art. 25,
La commissione centrale di cui all'art. 2,
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il secondo e sesto comma dell'art. 17 del
(Omissis).
Le disposizioni dell'art. 28 del
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con il concorso di cui all'art. 15 della
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni ai relativi capitoli di bilancio.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Comma così modificato dalla
[3] Sostituisce il comma secondo, art. 19 del
[4] Comma così sostituito dalla
[4] Comma così sostituito dalla
[4] Comma così sostituito dalla
[4] Comma così sostituito dalla
[4] Comma così sostituito dalla
[5] Articolo aggiunto dalla
[6] Articolo aggiunto dalla
[7] Articolo aggiunto dalla
[8] Articolo aggiunto dalla
[9] Articolo aggiunto dalla
[9] Articolo aggiunto dalla