§ 98.1.27460 - D.L. 27 agosto 1970, n. 621 .
Provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica e alla produzione.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/08/1970
Numero:621


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dalla acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da [...]
Art. 2.      Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col [...]
Art. 3.      Sulla differenza tra il prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito a decorrere dal 16 febbraio 1969 per la vendita al pubblico della benzina e delle benzine solventi [...]
Art. 4.      L'installazione e l'esercizio degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per [...]
Art. 5.      Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto [...]
Art. 6. a
Art. 7.      Alle acquaviti di vino in invecchiamento a norma degli articoli 7, 8 e 10 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, ed all'alcole destinato alla produzione del vermut e [...]
Art. 8.      Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulle deficienze in alcole anidro riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini assimilati ai doganali [...]
Art. 9.      Agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 22 aprile 1937, n. 625, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1019, sugli alcoli etilico, metilico ed isopropilico, sulle [...]
Art. 10.      Dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le acquaviti importate la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro sono [...]
Art. 11.      Le nuove misure d'imposta e sovrimposta di cui all'art. 5, con gli abbuoni eventualmente spettanti, si applicano sugli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di [...]
Art. 12.      In sede di ridistillazione o di rettificazione degli spiriti grezzi e delle teste e code di precedenti distillazioni per portarli ad avere i requisiti richiesti dalla [...]
Art. 13.      Sono abrogati l'art. 23 del testo unico 8 luglio 1924 delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti ed il quarto comma dell'art. 2 del [...]
Art. 14.      I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna gentile sono stabiliti nella seguente misura
Art. 15.      Sui contrassegni di Stato di cui al precedente articolo in possesso dei fabbricanti o imbottigliatori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono [...]
Art. 16.      I maggiori tributi dovuti in base agli articoli 11 e 15 del presente decreto devono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni [...]
Art. 17.      Chiunque omette di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 2, 11 e 15 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è soggetto alla pena pecuniaria dal doppio [...]
Art. 18.      L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche è elevata a L. 120 per chilogrammo
Art. 19.      Le tasse fisse minime di registro ed ipotecarie di cui all'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 2.000
Art. 20.      I trasferimenti a titolo oneroso ed i conferimenti in società delle aree destinate alla costruzione delle case di civile abitazione, qualificabili di lusso ai sensi del [...]
Art. 21.      A decorrere dal 1° gennaio 1971, è elevata al 7,50 per cento l'aliquota stabilita dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1965, n. 1379, per le utenze [...]
Art. 22.      L'imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e [...]
Art. 23.      L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100, 200 e 300 dall'art. 48 della tariffa, parte seconda, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 [...]
Art. 24.      L'imposta fissa di bollo prevista dall'art. 66 della tariffa, parte seconda, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive [...]
Art. 25.      La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonchè i libri ed i registri già bollati in modo straordinario che, alla [...]
Art. 26.      Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella seguente misura
Art. 27.      E' soppressa la lettera i) dell'art. 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, [...]
Art. 28.      Per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive [...]
Art. 29.      I concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere all'erario un diritto speciale pari al dieci per cento dell'ammontare lordo dei pedaggi riscossi
Art. 30.      I numeri 42 e 195 della tabella allegato A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della [...]
Art. 31.      Sulle scommesse al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere, accertate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, [...]
Art. 32.      Il primo comma dell'art. 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e il [...]
Art. 33.      Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, in quanto destinate alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità di competenza [...]
Art. 34.      Presso la tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero, intestato al Ministero del tesoro, denominato "conto per il ripiano delle gestioni mutualistiche e [...]
Art. 35.      A favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza [...]
Art. 36.      Ai fini della erogazione del contributo di cui al precedente articolo si provvede con le disponibilità del conto corrente di cui al precedente art. 34
Art. 37.      Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie previste [...]
Art. 38.      A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1971, la misura dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori [...]
Art. 39.      A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi del decreto del [...]
Art. 40.      A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali, gestione assistenza sanitaria, [...]
Art. 41.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1971, il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per l'assistenza malattia ai [...]
Art. 42.      Le disposizioni contenute nei commi quattro e cinque dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1991, n. 1038, concernenti i massimali di retribuzione ai fini del pagamento dei [...]
Art. 43.      Il comma terzo dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è sostituito dai seguenti
Art. 44.      Il Comitato interministeriale dei prezzi, ferme restando le proprie attribuzioni in materia di prezzi dei medicinali, svolge entro il 31 ottobre di ogni anno una [...]
Art. 45.      Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e dei provvedimenti di trasferimento delle competenze in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera dallo Stato [...]
Art. 46.      Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è sospesa l'efficacia delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, riguardanti il [...]
Art. 47.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, avvalendosi anche dei fondi di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, a concedere [...]
Art. 48.      Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovrà rimborsare alla Cassa depositi e prestiti le somme da essa anticipate ai sensi del precedente articolo, con i [...]
Art. 49.      Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e successive [...]
Art. 50.      A partire dall'anno 1970 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare [...]
Art. 51.      Per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della [...]
Art. 52.      Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1964, n. 619, è aumentato di lire 25 miliardi, mediante [...]
Art. 53.      Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito [...]
Art. 54.      Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 15 miliardi ad aumento del Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione [...]
Art. 55.      Gli utili spettanti alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione saranno versati ad apposito fondo [...]
Art. 56.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto Mobiliare Italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'art. 4 della legge 18 dicembre 1961, n. [...]
Art. 57.      Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 5.450 [...]
Art. 58.      Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, da ultimo prorogato con il decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con [...]
Art. 59.      L'autorizzazione di spesa prevista, per l'anno finanziario 1970, dall'art. 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la concessione del concorso negli interessi sui [...]
Art. 60.      E' autorizzata la spesa di lire 12.500 milioni per la concessione di contributi in conto capitale a' termini dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la [...]
Art. 61.      I tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri [...]
Art. 62.      L'assegnazione di lire 1 miliardo disposta ai sensi del penultimo comma dell'art. 37 bis inserito nel decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, dalla legge di conversione [...]
Art. 63.      Alla spesa complessiva di lire 190 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 49 e 56 del presente decreto si provvede con il ricavo netto conseguente al [...]
Art. 64.      Le disponibilità esistenti sulle somme versate al Fondo istituito presso il Mediocredito centrale, di cui al precedente articolo 62, sono ridotte di lire 9.450 milioni. [...]
Art. 65.      All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 51 a 54 e 57 a 59 del presente titolo, in lire 22.950 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede quanto a lire [...]
Art. 66.      Sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria
Art. 67.      L'imposta sulle società è ridotta del 10 per cento nei confronti delle società le cui azioni saranno ammesse alla quotazione in borsa fra la data di entrata in vigore [...]
Art. 68.      Fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria le plusvalenze realizzate da soggetti tassabili in base al bilancio e da società in nome collettivo e in [...]
Art. 69.      Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta sulle obbligazioni gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero fra la data di [...]
Art. 70.      Il presente decreto, salvo le diverse decorrenze previste dagli articoli 21, 32, 37 a 41, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella [...]


§ 98.1.27460 - D.L. 27 agosto 1970, n. 621 [1].

Provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica e alla produzione.

(G.U. 27 agosto 1970, n. 216)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dalla acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 13.295 a L. 15.889 per quintale.

     L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, relativamente alla benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, è aumentata da L. 5.250 a L. 7.844 per quintale.

     L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della predetta tabella B per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato alla Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 1.329,50 a L. 1.589,90 per quintale relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 5.430 a L. 9.889 per quintale.

 

          Art. 2.

     Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

     All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi ovunque detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza d'imposta dovuta che deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.

     Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

 

          Art. 3.

     Sulla differenza tra il prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito a decorrere dal 16 febbraio 1969 per la vendita al pubblico della benzina e delle benzine solventi e quello a valere dalla data di entrate in vigore del presente decreto nonchè sulla differenza d'imposta dovuta per gli altri prodotti petroliferi, in dipendenza delle disposizioni previste dal precedente articolo, deve essere corrisposta l'aliquota condensata d'imposta generale sull'entrata nella misura prevista, per ciascun prodotto, dall'art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 30 luglio 1970 e dall'art. 41 del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 324 del 29 dicembre 1967.

     I possessori dei prodotti di cui all'art. 2 dovranno versare entro 20 giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento di cui al terzo comma del precedente articolo anche l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata osservando le modalità di pagamento previste dagli articoli 15 e 41 del citato decreto ministeriale 21 dicembre 1967.

     Sulle somme non versate tempestivamente a titolo d'imposta generale sull'entrata va corrisposta una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta dovuta, oltre, se applicabili, gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, interpretata autenticamente dalla legge 28 marzo 1962, n. 147.

 

          Art. 4.

     L'installazione e l'esercizio degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche e di imprese esercenti pubblici servizi o industrie automobilistiche, sono soggetti a concessione del prefetto competente per territorio, ovvero, per gli impianti da installare sulle autostrade, del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. La concessione, che sostituisce anche la licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e che può essere accordata solo a soggetti aventi la capacità tecnica organizzativa ed economica necessaria per poter garantire la continuità e la regolarità del pubblico servizio di distribuzione di carburanti, ha la durata di 20 anni e può essere rinnovata. L'installazione o la messa in esercizio di impianti in mancanza di concessione è punita con l'ammenda da lire 100.000 a un milione o con l'arresto da due mesi a due anni.

     Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato determina annualmente per ciascuna provincia, sentito il parere di una commissione consultiva istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i criteri per il rilascio e il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere rilasciate dal prefetto nel corso dell'anno successivo.

     L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto avrà termine, salvo nuova concessione, con il compimento del periodo fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, in quello di 20 anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso.

     Le concessioni sono soggette a una tassa annuale di L. 5.000.

     I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti con contratti aventi una durata non inferiore a nove anni e non cedibili. Non possono in alcun caso cedere la concessione stessa senza l'autorizzazione del prefetto o, quando la cessione sia disposta da chi sia proprietario di più impianti di distribuzione di carburanti posti in varie province, del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

     Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate da lire 60.000 a lire 90.000 per ettanidro alla temperatura di 15°,56 del termometro centesimale.

     Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

 

          Art. 6.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli spiriti classificati di 2a categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 4.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

     Nessun abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

 

          Art. 7.

     Alle acquaviti di vino in invecchiamento a norma degli articoli 7, 8 e 10 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, ed all'alcole destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota di imposta stabilita dall'art. 5 del presente decreto.

 

          Art. 8.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulle deficienze in alcole anidro riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini assimilati ai doganali destinati all'invecchiamento dell'acquavite di vinaccia, custodita in recipienti di legno, non è dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superino il 4 per cento all'anno.

 

          Art. 9.

     Agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 22 aprile 1937, n. 625, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1019, sugli alcoli etilico, metilico ed isopropilico, sulle acquaviti e sui prodotti contenenti alcole, provenienti dall'estero, si riscuote oltre al dazio ed alla sovrimposta di confine, il diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro.

 

          Art. 10.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le acquaviti importate la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro sono calcolati sulla gradazione effettiva.

 

          Art. 11.

     Le nuove misure d'imposta e sovrimposta di cui all'art. 5, con gli abbuoni eventualmente spettanti, si applicano sugli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari dei fabbricanti o dei rettificatori di alcoli, nonchè sugli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo e sui prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nei magazzini fiduciari o viaggianti con destinazione a questi magazzini.

     Sugli alcoli di produzione nazionale e sui prodotti con essi fabbricati esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari diversi da quelli indicati nella prima parte del precedente comma o viaggianti in cauzione con destinazione ai medesimi magazzini o depositi si applicano pure le nuove misure d'imposta di cui all'art. 5, con gli abbuoni eventualmente spettanti.

     L'aumento dei tributi stabilito dall'art. 5 si applica altresì sugli alcoli, estratti alcolici, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche, liberi da imposta, da chiunque detenuti, anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore a 200 litri idrati. A tal uopo i possessori di questi ultimi prodotti devono fare denunzia delle quantità possedute, anche se viaggianti, entro i primi dieci giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione anche tramite il più vicino ufficio doganale o comando della Guardia di finanza.

 

          Art. 12.

     In sede di ridistillazione o di rettificazione degli spiriti grezzi e delle teste e code di precedenti distillazioni per portarli ad avere i requisiti richiesti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, per essere immessi al consumo è concesso l'abbuono sui cali effettivi di lavorazione entro il limite massimo dell'1,50 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a ridistillazione od a rettifica.

 

          Art. 13.

     Sono abrogati l'art. 23 del testo unico 8 luglio 1924 delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti ed il quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

 

          Art. 14.

     I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna gentile sono stabiliti nella seguente misura:

 

fino a litri

0,100

L.

80

da litri

0,250

"

100

"

0,500

"

220

"

0,750

"

340

"

1,000

"

420

"

1,500

"

560

"

2,000

"

640

 

          Art. 15.

     Sui contrassegni di Stato di cui al precedente articolo in possesso dei fabbricanti o imbottigliatori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono stati ancora applicati ai relativi recipienti, è dovuta la differenza fra i prezzi stabiliti nel precedente articolo e i prezzi già corrisposti.

     A tal uopo i fabbricanti o gli imbottigliatori devono denunciare, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contrassegni detenuti a tale data. Nella denuncia deve essere indicato distintamente per tipo e per taglio il numero dei contrassegni ancora non applicati.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguite le verifiche di competenza, notifica l'ammontare della somma dovuta.

 

          Art. 16.

     I maggiori tributi dovuti in base agli articoli 11 e 15 del presente decreto devono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

     Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il giorno successivo alla scadenza del termine.

 

          Art. 17.

     Chiunque omette di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 2, 11 e 15 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è soggetto alla pena pecuniaria dal doppio al decuplo delle imposte frodate o che si sia tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito dai predetti articoli 2, 11 e 15.

 

          Art. 18.

     L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche è elevata a L. 120 per chilogrammo.

     Per le origini e provenienze dalla Somalia, limitatamente ad un contingente annuo di 90.000 tonnellate e fino al 31 dicembre 1970 l'imposta è fissata in lire 80 per chilogrammo.

 

          Art. 19.

     Le tasse fisse minime di registro ed ipotecarie di cui all'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 2.000.

     Qualora, applicando le normali imposte di registro ed ipotecarie, nella misura proporzionale, progressiva e graduale, secondo la natura dell'atto o della formalità, risulti un ammontare del tributo inferiore alla tassa fissa minima, l'imposta per ogni atto o formalità è dovuta in misura eguale alla tassa fissa minima.

     Le tasse fisse di registro ed ipotecarie di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 15.000.

     Sono raddoppiate le tasse fisse di registro di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1961, n. 707, nonchè tutte le altre tasse fisse di registro stabilite da particolari norme di agevolazione tributaria in misura superiore a lire 2.000.

 

          Art. 20.

     I trasferimenti a titolo oneroso ed i conferimenti in società delle aree destinate alla costruzione delle case di civile abitazione, qualificabili di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, nonchè i trasferimenti a titolo oneroso e i conferimenti in società delle case stesse sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 7,50 per cento.

 

          Art. 21.

     A decorrere dal 1° gennaio 1971, è elevata al 7,50 per cento l'aliquota stabilita dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1965, n. 1379, per le utenze telefoniche.

 

          Art. 22.

     L'imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni, e per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone, è stabilita nella misura unica di lire 600 per ogni foglio.

     Resta ferma l'imposta nella misura di L. 400 per gli atti avanti gli organi giurisdizionali di cui agli articoli da 42 a 47 della predetta tariffa.

 

          Art. 23.

     L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100, 200 e 300 dall'art. 48 della tariffa, parte seconda, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni, e dagli articoli della tariffa stessa che ad esso fanno riferimento, è stabilita rispettivamente nella misura di lire 200, 300 e 400 per ogni foglio.

 

          Art. 24.

     L'imposta fissa di bollo prevista dall'art. 66 della tariffa, parte seconda, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni, dovuta sugli atti e documenti che, a norma della legge di registro, sono soggetti a registrazione in caso d'uso e per i quali la legge stessa prevede, in luogo della formalità della registrazione, l'applicazione dell'imposta di bollo sul solo primo foglio, è stabilita in L. 400.

 

          Art. 25.

     La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonchè i libri ed i registri già bollati in modo straordinario che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal precedente art. 22, mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa.

     L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli uffici del registro, dagli uffici statali, regionali, provinciali e comunali, dai pubblici ufficiali, o direttamente dalle parti. In quest'ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante scritturazione od impressione della data la quale dovrà corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

 

          Art. 26.

     Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella seguente misura:

     a) aliquota 15%, per lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti e guarnizioni di oro e di platino, compresi gli orologi da tasca e da polso con cassa in oro od in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio;

     b) aliquota 30%, per pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate;

     c) aliquota 30%, per antichità di ogni genere; curiosità; libri antichi; oggetti di collezione, compresi i francobolli; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali ed incisioni di artisti od autori non viventi;

     d) aliquota 8%, per macchine fotografiche con o senza obbiettivo; obbiettivi per macchine fotografiche; apparecchi cinematografici da presa delle immagini e del suono, anche combinati; apparecchi da proiezione, con o senza riproduzione del suono;

     e) aliquota 8%, per grammofoni e fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm con o senza lettore di suono; televisori; dischi, esclusi quelli a scopo didattico;

     f) aliquota 12%, per strumenti musicali in genere;

     g) aliquota 20%, per profumi (estratti, acque da toletta, ecc. comprese le lozioni per capelli) e cosmetici preparati.

     Le stesse aliquote si applicano per l'importazione dall'estero dei prodotti sopraelencati.

     Alle aliquote stabilite dal presente articolo non si applica l'addizionale prevista dalla legge 15 novembre 1964, n. 1162 e successive modificazioni.

 

          Art. 27.

     E' soppressa la lettera i) dell'art. 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, concernente l'esenzione dalla tassa di circolazione per i motori fuori bordo di potenza non superiore ai 6 CV.

     E' soppresso, inoltre, l'art. 24 del suindicato testo unico, riguardante la riduzione della tassa sulla circolazione di prova.

     Le tasse di circolazione per gli autoscafi, di cui alla tariffa E annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, sono aumentate del 50 per cento.

 

          Art. 28.

     Per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, il trasgressore è soggetto, oltre alla corresponsione del tributo evaso, alla pena pecuniaria da una a sei volte l'ammontare della tassa annua.

     La pena pecuniaria non può essere, in ogni caso, inferiore a lire diecimila.

     Per la mancata apposizione del disco-contrassegno, prescritta dall'art. 12 del citato testo unico, il trasgressore incorre nella pena pecuniaria da un minimo di lire tremila ad un massimo di lire diciottomila.

 

          Art. 29.

     I concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere all'erario un diritto speciale pari al dieci per cento dell'ammontare lordo dei pedaggi riscossi.

     Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabiliti i modi ed i termini per la presentazione della denunzia dell'ammontare lordo dei pedaggi e per il versamento del diritto speciale.

     Per l'omessa o ritardata presentazione della denunzia si applica una soprattassa uguale al sessanta per cento del diritto dovuto.

     Per l'infedele denunzia è dovuta la pena pecuniaria da due a sei volte l'ammontare del diritto evaso.

     Per l'omesso o ritardato pagamento del diritto si applica la soprattassa del dieci per cento della somma non versata.

     Le predette soprattasse sono ridotte al decimo del loro ammontare se la denunzia ed il pagamento abbiano luogo nei trenta giorni dai rispettivi termini.

     Sono applicabili le norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

     Per il ritardato od omesso pagamento del diritto speciale debbono, inoltre, corrispondersi gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.

     Per la riscossione di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 30.

     I numeri 42 e 195 della tabella allegato A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti da quelli riportati in calce al presente articolo.

     Per i provvedimenti amministrativi di cui ai numeri indicati nel comma precedente soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione o a tassa annuale, indipendentemente da qualsiasi formalità di vidimazione, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione o la tassa annuale dovrà essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza fra quella corrisposta e quella prevista dal presente provvedimento, quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi o della tassa annuale.

     A tali effetti si trascura la frazione di mese.

     I dodicesimi di tassa come sopra dovuti dovranno essere corrisposti, non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante versamento in conto corrente postale intestato al competente ufficio del registro.

     Per il mancato pagamento nei termini stabiliti delle tasse dovute, ai sensi dei precedenti commi, si incorre nelle sanzioni previste dall'art. 10 del testo unico sulle tasse di concessione governativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, salvo che nella tabella allegato A al testo unico predetto non sia stabilita una diversa sanzione.

 

Numero d'ordine

Indicazione degli atti

Ammontare delle tasse

Modo di pagamento

Note

 

soggetti a tasse

 

 

 

42

a)

Rilascio e rinnovo del passaporto ordinario per l'estero (legge 21 novembre 1967, n. 1185) per ogni anno o frazione di esso

4.000

marche

La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto. All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà, per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento. Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti, dalle autorità di pubblica sicurezza competenti al rilascio del passaporto.

 

b)

Rilascio passaporto collettivo (legge 21 novembre 1967, n. 1185) per ogni componente il gruppo (esclusi il capo gruppo ed i minori di anni 10)

300

id.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate col timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di pubblica sicurezza presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettori per l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell'Automobile Club d'Italia. Valgono le esenzioni dalla tassa previste dall'art. 19 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

 

 

 

 

 

 

195

 

Rilascio di patenti di abilitazione alla guida delle seguenti categorie di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore:

 

 

La tassa di rilascio deve essere assolta mediante versamento in c/c postale intestato al competente ufficio del registro.

 

1)

Autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg; autoveicoli per trasporto promiscuo o autovetture anche se trainanti un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a vuoto superiore a kg 400 (art. 80 testo unico 15 giugno 1959, n. 393) lettera b):

 

 

 

 

 

 

 

 

La tassa annuale, da assolversi mediante applicazione di marche sul documento, può essere corrisposta entro il mese di febbraio dell'anno in cui si riferisce, da coloro che sono in regola con il pagamento del tributo per l'anno precedente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad uso privato

6.000

Ordinario id. con marche

 

 

 

ad uso pubblico

4.000

 

 

 

 

Tassa annuale

Le stesse tasse di cui sopra

 

 

 

 

 

 

 

La tassa annuale non è dovuta da chi non intende usufruire della patente durante l'anno.

 

 

 

 

 

Le marche per la tassa annuale devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi con bollo a calendario a cura dell'ufficio del registro, degli uffici postali e delle sedi provinciali, degli uffici collettori e delle delegazioni dell'Automobile Club d'Italia.

 

2)

Autocarri, autoveicoli per uso speciale di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg. trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero (lettera c, succitato testo unico):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad uso privato

5.000

Ordinario id. con marche

 

 

 

ad uso pubblico

4.000

 

 

 

 

Tassa annuale

Le stesse tasse di cui sopra

 

 

 

3)

Autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero (lettera d succitato testo unico):

 

 

 

 

 

ad uso privato e ad uso pubblico

4.000

ordinario con marche

 

 

 

Tassa annuale

La stessa tassa di cui sopra

 

 

 

4)

Autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D per le quali il conducente è abilitato, quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie C e D (lettera e succitato testo unico):

4.000

Ordinario

 

 

 

Tassa annuale

La stessa tassa di cui sopra

con marche

 

 

5)

Motoscafi ed imbarcazioni a motore, adibiti ad uso privato (regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1884 e decreto ministeriale 31 gennaio 1933):

 

 

Le marche per la tassa annuale per le patenti di guida dei natanti controindicati devono essere annullate, oltre che dagli ispettorati della Mot. civ. e dei trasporti in concessione e degli Ispettorati di porto anche dagli uffici menzionati nei precedenti sottonumeri.

 

 

Tassa di rilascio

4.000

Ordinario con marche

 

 

 

Tassa annuale

La stessa tassa di cui sopra

 

 

 

          Art. 31.

     Sulle scommesse al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere, accertate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giuochi di palla o pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione è istituito a favore dello Stato un diritto addizionale, pari a 3 volte il diritto erariale dovuto ai sensi del punto 8 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109.

     Detto diritto verrà accertato, liquidato e riscosso con la osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 67.

     Il diritto addizionale è soggetto a diritto erariale e ad imposta generale sull'entrata.

 

          Art. 32.

     Il primo comma dell'art. 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e il secondo comma dello stesso articolo, sono sostituiti dai seguenti:

     "Nei casi previsti dall'art. 127, commi primo e secondo, deve essere operata in ciascun periodo di paga, a titolo di acconto dell'imposta complementare dovuta dal prestatore di lavoro sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione, la ritenuta con le seguenti aliquote:

     a) sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 960.000 fino a lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga 1,50%

     b) sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga 4%

     Nei casi previsti dall'art. 126, lettera b), la ritenuta d'acconto deve essere operata con le seguenti aliquote:

     a) sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali compresa tra le lire 960.001 e le lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga 1,50%

     b) sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedente le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga 4%

     c) sull'ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali, quando il totale degli assegni fissi sia compreso tra le lire 960.001 e le lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga 1,50%

     d) sull'ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali quando il totale degli assegni fissi superi le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga4%

     e) sull'intera parte dei compensi non eccedenti le lire 5.000.000 corrisposti a persone estranee all'amministrazione 1,50%

     f) sulla parte dei compensi eccedenti le lire 5.000.000 corrisposti a persone estranee all'amministrazione 4%

     L'elevazione della ritenuta d'acconto dalla misura dell'1,50% a quella del 4% si applica anche alle pensioni per la parte di reddito imponibile superiore a lire 5.000.000 annue.

     La stessa elevazione si applica altresì alle indennità di anzianità e di previdenza sul complessivo ammontare eccedente le lire 417.000 imponibile per ogni anno di servizio prestato".

     Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1°gennaio 1971.

 

          Art. 33.

     Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, in quanto destinate alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità di competenza esclusiva dello Stato, sono riservate interamente all'erario.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLE GESTIONI DEGLI ENTI MUTUALISTICI

 

          Art. 34.

     Presso la tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero, intestato al Ministero del tesoro, denominato "conto per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per la ristrutturazione dell'assistenza sanitaria", al quale viene assegnata la somma di lire 570 miliardi, mediante versamento da parte del Ministero del tesoro di lire 140 miliardi nell'anno 1970 e lire 430 miliardi nell'anno 1971.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo in lire 140 miliardi per l'anno 1970 si provvede con le maggiori entrate derivanti nell'anno medesimo dall'attuazione delle disposizioni del precedente titolo I.

     All'onere di lire 430 miliardi per l'anno finanziario 1971 si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti, nello stesso anno, dall'attuazione delle disposizioni del predetto titolo I.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni finanziari 1970 e 1971.

 

          Art. 35.

     A favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria), della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria), dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria), della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano e della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento, è concesso a carico dello Stato, per concorso al ripiano patrimoniale delle relative gestioni, un contributo straordinario complessivo di lire 250 miliardi che sarà corrisposto, in più quote, entro il 31 marzo 1971.

     Con decreti dei Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità si provvederà alla ripartizione tra gli enti anzidetti del contributo, in proporzione ai rispettivi disavanzi patrimoniali accertati al 31 dicembre 1969, nonchè alla determinazione dell'importo che ciascun Ente dovrà destinare al pagamento delle passività relative alla assistenza ospedaliera.

 

          Art. 36.

     Ai fini della erogazione del contributo di cui al precedente articolo si provvede con le disponibilità del conto corrente di cui al precedente art. 34.

     Le somme relative saranno all'uopo prelevate dal conto corrente e versate allo stato di previsione della entrata dello Stato e correlativamente inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni finanziari 1970 e 1971.

 

          Art. 37.

     Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie previste dalle tabelle D, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304, modificate dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 870, e dallo art. 6 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, sono aumentate dell'1% delle retribuzioni imponibili.

     Il contributo per l'assistenza di malattia ai pensionati previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è elevato al 4,40% delle retribuzioni imponibili.

     Della stessa misura prevista per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dai precedenti commi sono aumentate le aliquote contributive a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

     Gli aumenti delle aliquote contributive di cui ai comma precedenti decorrono dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1971 e sono posti a totale carico del datore di lavoro.

     A decorrere dal 1° gennaio 1971 il contributo dovuto per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 212, è stabilito nelle seguenti misure giornaliere:

 

a) salari fissi e assimilati:

 

 

uomo

L.

33,30

donna e ragazzo

"

26,90

b) giornalieri di campagna e assimilati:

 

 

uomo

"

40,50

donna e ragazzo

"

31,80

c) coloni e mezzadri

"

13,50

 

     Sui contributi di cui al precedente comma restano ferme le quote a carico del lavoratore o del concessionario dei rapporti di mezzadria, colonia e compartecipazione precedentemente in vigore.

     A decorrere dalla stessa data il contributo integrativo per l'assicurazione contro le malattie dovuto dai datori di lavoro per i salariati fissi, per i giornalieri di campagna ed assimilati, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è stabilito nella misura di L. 25,20 per ogni giornata lavorativa di uomo e di donna e di L. 21,60 per ogni giornata lavorativa di ragazzo.

 

          Art. 38.

     A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1971, la misura dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo stabilita dall'art. 1 del decreto ministeriale 3 novembre 1960 per l'assicurazione di malattia dei lavoratori dello spettacolo è stabilita come segue:

     a) 7,50 per cento della retribuzione imponibile giornaliera per i lavoratori ai quali è dovuta l'indennità di malattia;

     b) 6 per cento della retribuzione imponibile giornaliera per i lavoratori ai quali non spetta l'indennità di malattia.

     Con la medesima decorrenza, l'importo massimo della retribuzione giornaliera sul quale sono calcolati i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori dello spettacolo è elevato a L. 15.000 giornaliere.

     La misura della retribuzione giornaliera, oltre la quale è concessa la facoltà ai datori di lavoro di esercitare la rivalsa nei confronti dei lavoratori per la metà dei contributi dovuti, stabilita dal secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è elevata da L. 3.200 a L. 10.000, per le contribuzioni relative alla assicurazione contro le malattie dei lavoratori in servizio e dei pensionati ed alla tutela delle lavoratrici madri.

 

          Art. 39.

     A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è elevato al 5,60 per cento, di cui il 4 per cento a carico dell'Amministrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente.

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 30.800 milioni, per l'anno finanziario 1971 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti nell'anno medesimo dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente Titolo I.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende e amministrazioni autonome.

 

          Art. 40.

     A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali, gestione assistenza sanitaria, prevista dall'art. 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259, e dall'art. 4 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, è elevata all'8 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 5,25 per cento a carico dell'Ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente.

 

          Art. 41.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1971, il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per l'assistenza malattia ai lavoratori in servizio, di cui alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato nella misura dell'1,60 per cento della retribuzione imponibile, ferme restando la misura e la ripartizione della vigente addizionale per l'assistenza ai pensionati.

     Il predetto aumento contributivo è a totale carico del datore di lavoro.

 

          Art. 42.

     Le disposizioni contenute nei commi quattro e cinque dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1991, n. 1038, concernenti i massimali di retribuzione ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, prorogato al 31 dicembre 1970 dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1971.

 

          Art. 43.

     Il comma terzo dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è sostituito dai seguenti:

     "Qualora gli istituti e gli enti di cui sopra non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma del presente articolo, a favore degli istituti ed enti medesimi è dovuto uno sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, nella misura del 25 per cento. Detto sconto è a carico delle imprese produttrici nella misura del 19 per cento e delle farmacie nella misura del rimanente 6 per cento".

     "Le imprese produttrici di medicinali si rivalgono nei confronti di quelle distributrici nella misura dell'1 per cento, rapportate a tutto il fatturato".

 

          Art. 44.

     Il Comitato interministeriale dei prezzi, ferme restando le proprie attribuzioni in materia di prezzi dei medicinali, svolge entro il 31 ottobre di ogni anno una indagine sul rapporto tra i costi di produzione ed i prezzi dei medicinali.

     Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nella sua qualità di Ministro delegato per il C.I.P., d'intesa con il Ministro per la sanità, comunica al Comitato interministeriale per la programmazione economica - C.I.P.E., i risultati di tale indagine.

 

          Art. 45.

     Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e dei provvedimenti di trasferimento delle competenze in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera dallo Stato alle Regioni è istituito presso l'Ufficio del medico provinciale del capoluogo di regione un comitato regionale con il compito di esercitare il controllo di merito sulle deliberazioni riguardanti il livello delle rette di degenza.

     Il comitato, nominato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, è composto:

     dal medico provinciale del capoluogo della regione che lo presiede;

     da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro designati dalle rispettive amministrazioni;

     da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e da tre rappresentanti dei lavoratori autonomi designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala regionale;

     da un rappresentante dei datori di lavoro designato dall'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa su scala regionale;

     da tre rappresentanti degli enti che gestiscono l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;

     da due rappresentanti dell'Ente regione.

     Il comitato previsto dal precedente comma verifica altresì la conformità della misura delle rette di degenza già deliberate, ai criteri indicati dall'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

     Ove accerti che la retta di degenza sia stata fissata in misura superiore al costo effettivo dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera invita l'ente a procedere, entro sessanta giorni, alla riduzione della retta stessa.

     Trascorso detto termine senza che l'ente abbia provveduto alla revisione della retta si applica la disposizione dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

 

          Art. 46.

     Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è sospesa l'efficacia delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, riguardanti il rapporto numerico tra il personale sanitario ed i posti-letto e gli organici del personale sanitario; eventuali ampliamenti di organici potranno, tuttavia, essere adottati, compatibilmente con le condizioni finanziarie degli Enti ospedalieri, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato regionale previsto dal precedente art. 45.

 

          Art. 47.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, avvalendosi anche dei fondi di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, a concedere anticipazioni, al saggio vigente per i mutui, agi enti di cui al precedente art. 35, non superiori alla metà del contributo indicato nell'articolo stesso.

     La richiesta di anticipazione dovrà essere autorizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Le anticipazioni di cui al precedente comma, sono equiparate, agli effetti fiscali, a quelle accordate alle Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 48.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovrà rimborsare alla Cassa depositi e prestiti le somme da essa anticipate ai sensi del precedente articolo, con i relativi interessi, valendosi dei contributi dovuti agli enti, nell'anno finanziario 1971 in applicazione del precedente art. 35.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI SUGLI INCENTIVI A FAVORE DELLA PRODUZIONE

 

          Art. 49.

     Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e successive integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 170 miliardi, mediante conferimenti, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di lire 60 miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi per l'anno 1972.

 

          Art. 50.

     A partire dall'anno 1970 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati alla costituzione di un fondo speciale per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del 2° comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico del Mediocredito centrale, sui finanziamenti che gli Istituti ed aziende indicati al 1° comma del medesimo art. 2 della citata legge 30 aprile 1962, n. 265 concedono senza o con parziali ricorsi a detto Mediocredito. Tali contributi sono accordati nei limiti e con le modalità annualmente stabiliti con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

     I residui due decimi del dividendo spettante allo Stato saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonchè per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale.

 

          Art. 51.

     Per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è assegnata al Mediocredito centrale la somma di lire 30 miliardi - da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del Tesoro - ripartita come segue:

     lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1970;

     lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1971;

     lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972;

     lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1973;

     lire 7 miliardi per l'anno finanziario 1974.

     La somma suddetta sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

 

          Art. 52.

     Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1964, n. 619, è aumentato di lire 25 miliardi, mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1970 al 1974.

 

          Art. 53.

     Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1974 e di lire 2.300 milioni per l'esercizio 1975.

 

          Art. 54.

     Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 15 miliardi ad aumento del Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 dicembre 1947, n. 1421.

     La predetta somma sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero del Tesoro in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1970 al 1974.

 

          Art. 55.

     Gli utili spettanti alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione saranno versati ad apposito fondo speciale costituito presso la Sezione medesima.

     Le disponibilità esistenti su detto fondo speciale saranno utilizzate dalla Sezione per ridurre il costo del denaro delle operazioni di finanziamento a favore di cooperative in quei settori e con quelle modalità che verranno determinati, su proposta del Comitato esecutivo della Sezione, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

     E' abrogato l'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1679 e ogni altra disposizione in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo.

 

          Art. 56.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto Mobiliare Italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'art. 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi per la concessione, entro il limite di lire 20 miliardi, di finanziamenti relativi a richieste di mutuo presentate sino alla data del 3 dicembre 1970, con le modalità previste dalla legge predetta e successive modificazioni.

     La somministrazione dei fondi di cui al precedente comma può essere disposta in tutto o in parte contestualmente all'emissione dei decreti di autorizzazione dei singoli finanziamenti.

 

          Art. 57.

     Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 5.450 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1984 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1985.

     Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

     I termini di cui al quarto comma dell'art. 2 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati, da ultimo con l'art. 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1973 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 31 dicembre 1974 per la stipula dei relativi contratti. Gli stanziamenti per la concessione dei contributi relativi agli anni 1972, 1973 e 1974 saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

          Art. 58.

     Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, da ultimo prorogato con il decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1972.

     Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dall'anno finanziario 1971 e fino all'anno finanziario 1980 sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato la somma annua di lire 1 miliardo.

     Le somme non impegnate nei singoli anni finanziari potranno esserlo negli anni finanziari successivi.

 

          Art. 59.

     L'autorizzazione di spesa prevista, per l'anno finanziario 1970, dall'art. 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di cui all'art. 11 della stessa legge, è aumentata di lire 4.000 milioni.

 

          Art. 60.

     E' autorizzata la spesa di lire 12.500 milioni per la concessione di contributi in conto capitale a' termini dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la realizzazione di impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli.

     E' altresì autorizzata la spesa di L. 14.355.928.750 per provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli, a' termini dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     Le predette somme saranno portate in aumento agli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970, rispettivamente alla lettera g) ed alla lettera h) dell'art. 45 della predetta legge n. 910.

     All'onere di complessive L. 26.855.928.750 di cui al presente articolo si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal conto di Tesoreria intestato a "Ministero del Tesoro - concorso del F.E.O.G.A., Sezione orientamento a norma dell'art. 12 del regolamento n. 159/66 C.E.E.".

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 61.

     I tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, con il concerto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

     I tassi e la durata saranno determinati per settori e per le zone territoriali tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

     E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti comma.

 

          Art. 62.

     L'assegnazione di lire 1 miliardo disposta ai sensi del penultimo comma dell'art. 37 bis inserito nel decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, in favore del Mediocredito centrale, si intende conferita al Fondo istituito presso lo stesso Istituto, ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni e integrazioni.

     Al Fondo di cui al precedente comma sono imputati i concorsi statali nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e dal decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

 

          Art. 63.

     Alla spesa complessiva di lire 190 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 49 e 56 del presente decreto si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni finanziari 1970, 1971 e 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le modalità di estrazione a sorte dei certificati previste dall'art. 20 del predetto decreto-legge n. 918 si applicano anche per i certificati di credito di cui all'art. 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, all'art. 4 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e all'art. 24 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

     All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1970 e 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1970 al 1972, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 64.

     Le disponibilità esistenti sulle somme versate al Fondo istituito presso il Mediocredito centrale, di cui al precedente articolo 62, sono ridotte di lire 9.450 milioni. La somma di lire 9.450 milioni sarà versata dal Mediocredito centrale allo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1970.

     L'annualità dovuta al Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, per gli anni dal 1971 al 1974, è ridotta di lire 9.450 milioni.

 

          Art. 65.

     All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 51 a 54 e 57 a 59 del presente titolo, in lire 22.950 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede quanto a lire 9.450 milioni con le entrate di cui al primo comma del precedente art. 64 e quanto a lire 13.500 milioni con riduzione per un corrispondente importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il medesimo anno 1970.

     All'onere di lire 25.950 milioni relativo all'anno finanziario 1971 si provvede quanto a lire 9.450 milioni con le disponibilità di cui al secondo comma del precedente art. 64 e quanto a lire 16.500 milioni con riduzione per un corrispondente importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 66.

     Sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria:

     a) il termine stabilito dagli articoli 1 e 6 della legge 18 marzo 1965, n. 170, modificato con la legge 17 febbraio 1968, n. 57;

     b) il termine stabilito dall'art. 14 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

     Le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, si applicano per gli esercizi chiusi fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria.

 

          Art. 67.

     L'imposta sulle società è ridotta del 10 per cento nei confronti delle società le cui azioni saranno ammesse alla quotazione in borsa fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della riforma tributaria. La riduzione si applica per cinque esercizi a partire da quello in cui le azioni sono state ammesse alla quotazione. Se la società ha diverse categorie di azioni, la riduzione si applica in proporzione della parte di capitale rappresentata dalle categorie di azioni ammesse alla quotazione.

     Gli aumenti di capitale mediante emissione di azioni ammesse alla quotazione in borsa, che saranno deliberati ed eseguiti fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria, non concorrono per l'intero loro ammontare, compreso l'eventuale sopra prezzo delle azioni, a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società per cinque esercizi a partire da quello in cui è stato deliberato l'aumento, restando computabili per la determinazione del reddito soggetto all'imposta stessa. Se contestualmente all'aumento di capitale e in relazione ad esso è deliberata l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, il termine per l'esecuzione dell'aumento è prolungato di due anni e le obbligazioni emesse sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile e sulle obbligazioni fino alla loro conversione e in ogni caso per non più di cinque anni.

     Le agevolazioni previste dal comma precedente non si applicano agli aumenti di capitale mediante passaggio di riserve a capitale nè a quelli derivanti da incorporazione di altre società le cui azioni erano già ammesse alla quotazione. Se gli aumenti di capitale sono susseguenti a riduzioni di capitale mediante rimborso ai soci o liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, deliberate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni non si applicano per la parte dell'aumento necessaria alla reintegrazione del capitale.

     In caso di cancellazione delle azioni dal listino di borsa le agevolazioni previste dai commi precedenti cessano a partire dall'esercizio in cui è intervenuta la cancellazione.

 

          Art. 68.

     Fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria le plusvalenze realizzate da soggetti tassabili in base al bilancio e da società in nome collettivo e in accomandita semplice regolarmente costituite, che abbiano optato per la tassazione in base al bilancio ai sensi dell'art. 104 del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvate con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, mediante l'alienazione di immobili e titoli posseduti da almeno tre anni, non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società, ferma restando l'applicazione dei tributi locali.

     L'agevolazione prevista dal precedente comma è sottoposta alla condizione che le plusvalenze non vengano distribuite ai soci ma siano contabilizzate in un apposito fondo inscritto in bilancio e vengano entro il secondo esercizio successivo, anche attraverso la sottoscrizione del capitale di altre società, reinvestite in beni strumentali per l'esercizio di attività produttive. Qualora tali condizioni non risultino realizzate le imposte afferenti le somme non contabilizzate, non reinvestite o distribuite ai soci saranno inscritte in un ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il secondo anno successivo a quello in cui se ne sono verificati i presupposti.

 

          Art. 69.

     Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta sulle obbligazioni gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della riforma tributaria, che non siano trasformazioni di debiti già esistenti verso l'estero.

     L'esenzione permane, fino all'originario termine di scadenza, anche nel caso di conversione del prestito.

 

DISPOSIZIONE FINALE

 

          Art. 70.

     Il presente decreto, salvo le diverse decorrenze previste dagli articoli 21, 32, 37 a 41, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della L. 18 dicembre 1970, n. 1035, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici, compresi quelli tributari, sorti sulla base del presente decreto, con esclusione della disposizione contemplata dal secondo comma dell'art. 18.