| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 45. Finanziamenti | 
| Capitolo: | 45.1 finanziamenti | 
| Data: | 05/07/1964 | 
| Numero: | 619 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di [...] | 
| Art. 2. Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200, è aumentato di trenta miliardi, mediante [...] | 
| Art. 3. L'annualità da versare al "Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico" ai sensi dell'art. 7 del decreto [...] | 
| Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le disponibilità risultanti dall'attuazione del precedente art. 3 | 
§ 45.1.33 – L. 5 luglio 1964, n. 619. [1]
Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.
(G.U. 1 agosto 1964, n. 188).
     Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della 
     Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 1 della 
     L'annualità da versare al "Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico" ai sensi dell'art. 7 del 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le disponibilità risultanti dall'attuazione del precedente art. 3.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del