§ 4.6.16 - Legge 3 ottobre 1957, n. 1029.
Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:03/10/1957
Numero:1029


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.      La vigilanza igienica sulla produzione e vendita dell'alcole spetta all'autorità sanitaria, la quale ha facoltà di procedere ad ispezioni e prelevamenti di campioni negli stabilimenti di [...]
Art. 8.  [7]
Art. 9.  [8]


§ 4.6.16 - Legge 3 ottobre 1957, n. 1029.

Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico.

(G.U. 6 novembre 1957, n. 273).

 

     Art. 1. [1]

     L'alcole o alcole etilico o spirito da qualunque materia prima ottenuta, che non sia destinato alla denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali per usi industriali, deve soddisfare ai requisiti dell'articolo seguente.

 

          Art. 2. [2]

     L'alcole deve essere limpido, incolore, di odore gradevole, caratteristico alla degustazione; può essere tollerato un leggero odore che ricordi appena lievemente la materia prima di origine.

     La sua gradazione in volume a 15°,56 non deve essere inferiore a 95° C dell'alcolometro ufficiale adottato dall'Amministrazione finanziaria.

     Le sostanze estranee contenute in 100 centimetri cubi di alcole anidro non dovranno superare i seguenti limiti:

Alcole metilico, in volume c.c.

0,50

per cento

Acidità, in acido acetico, mgr.

5

"

Eteri, in acetato di etile, mgr.

60

"

Aldeidi, mgr.

5

"

Alcoli superiori, mgr.

10

"

Forfurolo F

 

tracce

     La colorazione con il saggio al permanganato, eseguito secondo il metodo di Allen, deve permanere almeno 10 minuti primi.

 

          Art. 3. [3]

     L'alcole che non presenta i requisiti stabiliti dal precedente articolo non può essere immesso al consumo se non adulterato con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali per usi industriali.

     E' abrogato l'art. 140 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762.

 

          Art. 4. [4]

     L'alcole importato sia in temporanea che in definitiva non destinato alla denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti per usi industriali deve soddisfare ai requisiti stabiliti dall'art. 2 della presente legge.

 

          Art. 5. [5]

     Chiunque produce o importa a scopo di vendita, detiene, vende o comunque pone in vendita alcole non rispondente ai requisiti fissati dall'art. 2 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000.

 

          Art. 6. [6]

     La pena prevista nel precedente articolo non può essere inferiore a lire 100.000 se colui che detiene o pone in vendita o distribuisce alcole non rispondente ai requisiti fissati non è in grado di indicare e di provare l'identità e la provenienza dell'alcole.

     L'alcole di cui al precedente comma e quello di cui al precedente articolo devono essere denaturati o rilavorati con le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

 

          Art. 7.

     La vigilanza igienica sulla produzione e vendita dell'alcole spetta all'autorità sanitaria, la quale ha facoltà di procedere ad ispezioni e prelevamenti di campioni negli stabilimenti di produzione e di rettificazione, negli stabilimenti, opifici, laboratori che impiegano alcole non denaturato con denaturante generale o con denaturanti speciali, nei depositi e nei locali di vendita.

     La vigilanza si esercita anche sull'alcole in arrivo, in partenza, in transito, comunque sia fatto il trasporto, e le autorità ferroviarie, marittime, gli esercenti dei servizi di trasporto sono tenuti a dare la loro assistenza ai funzionari e agenti incaricati degli accertamenti e dei prelievi ritenuti necessari.

     Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria compiono accertamenti in ordine a qualsiasi violazione della presente legge.

     La vigilanza sulla produzione dell'alcole etilico è affidata per le attribuzioni di propria competenza anche al Ministero dell'industria e del commercio.

 

          Art. 8. [7]

     Ai fini della vigilanza valgono le norme relative al prelevamento ed analisi di campioni previste dal decreto Presidenziale 30 maggio 1953, n. 567, per l'esecuzione della legge 6 ottobre 1950, n. 836, che disciplina la produzione e la vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

     Le analisi dei campioni dovranno essere eseguite secondo i metodi che saranno indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

          Art. 9. [8]

     La presente legge entra in vigore un anno dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.