Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 87. Società |
Capitolo: | 87.11 trasformazione fusione e scissione |
Data: | 17/02/1968 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. Nel quadro del programma di sviluppo economico nazionale le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170, concernente il trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni [...] |
Art. 2. Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 3 della legge 18 marzo 1965, n. 170, la società interessata decade dalle agevolazioni di cui alla legge medesima qualora, entro cinque anni dalla [...] |
Art. 3. Al primo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1965, n. 170, le parole: lire 20.000 sono sostituite con le parole: lire 1.000.000. |
Art. 4. Le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170, prorogate in virtù della presente legge si applicano anche alle società di fatto o irregolari che dopo la data di entrata in vigore della legge [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1968. |
§ 87.11.10 - Legge 17 febbraio 1968, n. 57.
Proroga della legge 18 marzo 1965, n. 170, sulle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali.
(G.U. 19 febbraio 1968, n. 44)
Nel quadro del programma di sviluppo economico nazionale le disposizioni della
Le disposizioni della
Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 3 della
La decadenza è pronunciata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, sentito l'organo consultivo di cui all'art. 4 della
Al primo comma dell'art. 1 della
Al primo comma, prima della lettera a) sono aggiunte le parole: L'imposta del registro è fissata nella misura di lire 20.000 nel caso che il capitale della società che ne risulta o che permane sia inferiore a 1.000.000.000 di lire.
Le disposizioni della
Si osservano le disposizioni del quarto comma dell'art. 2 della
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1968.