Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
Data: | 12/02/1968 |
Numero: | 132 |
Sommario |
Art. 1. Assistenza ospedaliera pubblica |
Art. 2. Concetti e compiti dell'ente ospedaliero |
Art. 3. Costituzione degli enti ospedalieri |
Art. 4. Riconoscimento di enti ospedalieri esistenti |
Art. 5. Costituzione di enti ospedalieri mediante distacco di ospedali da enti pubblici |
Art. 6. Costituzione, fusione e concentrazione di nuovi enti ospedalieri da parte delle Regioni |
Art. 7. Struttura dell'ente ospedaliero |
Art. 8. Organi dell'ente ospedaliero |
Art. 9. Consiglio di amministrazione |
Art. 10. Funzioni del consiglio di amministrazione |
Art. 11. Nomina e funzioni del presidente |
Art. 12. Collegio dei revisori |
Art. 13. Il consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale |
Art. 14. Funzioni del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale |
Art. 15. Alta sorveglianza |
Art. 16. Vigilanza e tutela |
Art. 17. Sospensione e scioglimento del consiglio di amministrazione |
Art. 18. Alta vigilanza sugli istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera |
Art. 19. Requisiti degli ospedali |
Art. 20. Categorie di ospedali |
Art. 21. Ospedali generali di zona |
Art. 22. Ospedali generali provinciali |
Art. 23. Ospedali generali regionali |
Art. 24. Ospedali specializzati provinciali e regionali |
Art. 25. Ospedali per lungodegenti e per convalescenti |
Art. 26. Legge di programma ospedaliero |
Art. 27. Piano nazionale ospedaliero |
Art. 28. Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera |
Art. 29. Piano regionale ospedaliero |
Art. 30. Comitato provinciale di coordinamento |
Art. 31. Finanziamento del piano regionale ospedaliero |
Art. 32. Retta di degenza |
Art. 33. Fondo nazionale ospedaliero |
Art. 34. Garanzia per l'assunzione dei mutui |
Art. 35. Struttura interna degli ospedali |
Art. 36. Struttura interna degli ospedali generali |
Art. 37. Struttura interna degli ospedali specializzati |
Art. 38. Struttura interna per gli ospedali per lungodegenti e convalescenti |
Art. 39. Personale degli enti ospedalieri |
Art. 40. Norme delegate sull'ordinamento dei servizi degli enti ospedalieri e dei servizi di assistenza negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura e sullo stato giuridico dei dipendenti degli [...] |
Art. 41. Princìpi e criteri direttivi per l'ordinamento dei servizi ospedalieri |
Art. 42. Princìpi direttivi per lo stato giuridico del personale |
Art. 43. Principi e criteri direttivi per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sanitario medico dipendente dagli enti ospedalieri |
Art. 44. Scuole ospedaliere di specializzazione |
Art. 45. Tirocinio obbligatorio |
Art. 46. Posti di internato |
Art. 47. Trattamento economico e certificato dell'avvenuto tirocinio |
Art. 48. Copertura delle spese |
Art. 49. Sottocommissioni esami di Stato di abilitazione |
Art. 50. Convenzioni tra università ed enti ospedalieri |
Art. 51. Requisiti da determinarsi con decreto del Ministro per la sanità |
Art. 52. Autorizzazione all'apertura di case di cura private - Infrazioni |
Art. 53. Direttore sanitario responsabile - Convenzioni |
Art. 54. Istituzione, riconoscimento e concentrazione di enti ospedalieri e altre norme transitorie |
Art. 55. Norme sull'amministrazione degli enti ospedalieri |
Art. 56. Amministrazione dell'ente ospedaliero |
Art. 57. Gestione finanziaria delle attività diverse da quella ospedaliera |
Art. 58. Finanziamento per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere |
Art. 59. Trasferimento del personale dipendente dagli enti pubblici al nuovo ente ospedaliero |
Art. 60. Composizione transitoria del comitato nazionale di programmazione ospedaliera |
Art. 61. Piano nazionale ospedaliero transitorio |
Art. 62. Comitato regionale per la programmazione ospedaliera |
Art. 63. Norme transitorie riguardanti il tirocinio |
Art. 64. Norme transitorie riguardanti i sanitari non di ruolo |
Art. 65. Trasformazione degli istituti pubblici di ricovero e cura |
Art. 66. Estensione delle disposizioni sul mantenimento in servizio previsto dalla legge 10 maggio 1964, n. 336 |
Art. 67. Regioni a statuto speciale |
Art. 68. Durata in carica dei consigli di amministrazione esistenti |
Art. 69. Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma |
Art. 70. Disposizione finanziaria |
Art. 71. Abrogazione di norme incompatibili |
§ 86.11.18 - Legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.
(G.U. 12 marzo 1968, n. 68)
Titolo I
L'ENTE OSPEDALIERO
Art. 1. Assistenza ospedaliera pubblica
L'assistenza ospedaliera pubblica è svolta a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri esclusivamente dagli enti ospedalieri.
L'assistenza ospedaliera è anche svolta secondo quanto previsto dalle disposizioni che li riguardano dagli ospedali psichiatrici e dagli altri istituti di cura per le malattie mentali, dagli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, nonchè dalle case di cura private, previste dal titolo VII della presente legge. Per gli istituti riconosciuti a carattere scientifico si applicano, per la parte assistenziale, le norme della presente legge.
Inoltre l'assistenza ospedaliera è svolta dalle cliniche e dagli istituti universitari di ricovero e cura, per i quali, fermo restando quanto previsto per gli stessi dalle disposizioni particolari, si applicano, limitatamente all'esercizio dell'attività assistenziale, le norme della presente legge.
Inoltre, le fondazioni e le associazioni disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del codice civile che provvedono istituzionalmente al ricovero ed alla cura degli infermi, ove posseggano i requisiti prescritti dalla legge, possono ottenere, a domanda, il riconoscimento come enti pubblici ospedalieri.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante al Ministero della sanità, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera.
Gli istituti e gli enti di cui al quinto comma, ove posseggano i requisiti prescritti dalla presente legge, possono ottenere, a domanda, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui agli articoli 20 e seguenti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della presente legge.
Art. 2. Concetti e compiti dell'ente ospedaliero
Sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi.
Essi prestano le cure mediche, chirurgiche generali e specialistiche; partecipano alla difesa attiva della salute in coordinamento con le attività delle altre istituzioni sanitarie locali; contribuiscono alla preparazione professionale del personale sanitario e tecnico; promuovono l'educazione igienico-sanitaria del malato e del suo nucleo familiare, avvalendosi del proprio personale sanitario.
Gli enti ospedalieri, salvo i limiti derivanti dalla specializzazione dell'ospedale o dalle particolari esigenze tecniche legate alla forma morbosa che si presenta, hanno l'obbligo di ricoverare senza particolare convenzione o richiesta di alcuna documentazione, i cittadini italiani e stranieri che necessitano di urgenti cure ospedaliere per qualsiasi malattia, o per infortunio, o per maternità, siano o meno assistiti da enti mutualistici ed assicurativi o da altri enti pubblici e privati. Sulla necessità del ricovero decide il medico di guardia. Gli accertamenti in ordine alla attribuzione delle spese per l'assistenza sono successivi al ricovero, ferme restando le norme vigenti in materia.
Possono, inoltre, istituire, anche fuori della sede dell'ospedale, ambulatori, dispensari, consultori, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali e del lavoro, centri per il recupero funzionale, e compiere ricerche e indagini scientifiche e medico-sociali in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali.
La facoltà prevista dal comma precedente deve essere esercitata nel quadro delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero ed in applicazione delle norme di cui al terzo comma dell'art. 29.
Art. 3. Costituzione degli enti ospedalieri
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici che, al momento di entrata in vigore della presente legge, provvedono esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, sono riconosciuti di diritto enti ospedalieri.
Sono pure costituiti in enti ospedalieri tutti gli ospedali appartenenti ad enti pubblici che abbiano come scopo oltre l'assistenza ospedaliera anche finalità diverse.
Ai fini del trattamento tributario gli enti ospedalieri sono equiparati all'amministrazione dello Stato.
Art. 4. Riconoscimento di enti ospedalieri esistenti
Con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale sentito il Consiglio provinciale di sanità, gli enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo precedente sono dichiarati enti ospedalieri.
Con lo stesso decreto è indicata la composizione del consiglio di amministrazione secondo il disposto del successivo art. 9.
Il decreto del Presidente della Regione deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. Costituzione di enti ospedalieri mediante distacco di ospedali da enti pubblici
Gli ospedali di cui al secondo comma dell'art. 3 sono costituiti in enti ospedalieri con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale. Qualora gli ospedali dipendenti dall'ente pubblico siano due o più, è costituito un ente ospedaliero unico per ogni gruppo di ospedali ubicati o nella stessa provincia ovvero nella stessa regione, secondo le esigenze dell'assistenza ospedaliera locale, e secondo le linee del piano ospedaliero nazionale.
In ogni provincia è costituita una commissione composta dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia o da un giudice da lui delegato, che la presiede, dal medico provinciale, dall'intendente di finanza, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e da due rappresentanti dell'ente pubblico da cui dipendeva l'ospedale, col compito di procedere alla individuazione e all'inventario dei beni che sono trasferiti all'ente ospedaliero. Alla nomina della commissione provvede il medico provinciale con proprio decreto.
Il patrimonio del nuovo ente è costituito dagli edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi, da tutte le attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento dell'ospedale o degli ospedali e dagli altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio dell'ospedale o degli ospedali.
I rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera passano al nuovo ente.
Il decreto del Presidente della Regione determina il patrimonio del nuovo ente.
Nel termine di due mesi dall'emanazione del decreto indicato nel primo comma il medico provinciale nomina un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, indica la composizione del consiglio di amministrazione secondo il disposto del successivo art. 9 e ne promuove la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di nomina del commissario.
Se gli ospedali di cui al secondo comma dell'art. 3 non sono gestiti direttamente dall'ente pubblico, vengono compresi nell'ente al quale è affidata la gestione purché questo abbia i requisiti propri di ente ospedaliero.
Art. 6. Costituzione, fusione e concentrazione di nuovi enti ospedalieri da parte delle Regioni
La Regione promuove e attua l'istituzione di nuovi enti ospedalieri e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri esistenti, secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero.
L'ente ospedaliero è costituito con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.
Titolo II
STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI
Art. 7. Struttura dell'ente ospedaliero
Ciascun ente ospedaliero comprende uno o più ospedali, quali stabilimenti dotati di servizi sanitari funzionalmente autonomi, anche se situati in regioni diverse quando si tratti di ospedali climatici specializzati.
Gli ospedali si distinguono secondo la classificazione contenuta nel titolo III della presente legge.
Art. 8. Organi dell'ente ospedaliero
Sono organi dell'ente ospedaliero il consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio dei revisori ed il consiglio dei sanitari oppure il consiglio sanitario centrale.
Art. 9. Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende almeno un ospedale regionale, è composto:
1) da sei membri eletti dal consiglio regionale con schede limitate a quattro nomi;
2) da un membro eletto dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero;
3) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'art. 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'art. 5, da due membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale o gli ospedali;
4) da due membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori tubercolotici più rappresentative a carattere nazionale [1] .
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende almeno un ospedale provinciale, è composto:
1) da cinque membri eletti dal consiglio provinciale della provincia ove ha sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a tre nomi;
2) da due membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero;
3) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'art. 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati noi modi previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'art. 5, da due membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale o gli ospedali.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende uno o più ospedali di zona, è composto:
1) da un membro eletto dal consiglio provinciale della provincia in cui ha sede l'ente ospedaliero;
2) da tre membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a due nomi;
3) da un membro eletto da ciascuno dei consigli comunali dei comuni nei quali sono situati ospedali dipendenti dall'ente;
4) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'art. 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'art. 5, da due membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale o gli ospedali.
I componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di cui al primo comma devono essere scelti tra persone estranee ai consigli regionali.
Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo il sovrintendente sanitario e, in mancanza, il direttore sanitario e il direttore amministrativo.
Il direttore amministrativo svolge le funzioni di segretario.
Il consiglio dei sanitari è sentito obbligatoriamente in tutti i casi in cui occorra decidere su questioni che interessano la vita interna degli ospedali, esclusivamente per gli aspetti sanitari, la regolamentazione dei servizi sanitari, il trattamento del malato.
Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
Nulla è innovato in rapporto allo statuto ed alle tavole di fondazione per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale Galliera di Genova.
Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione con voto deliberativo è corrisposta una indennità di funzione, determinata nei modi di legge dalla Regione, tenuto conto della classificazione e della importanza dell'ente ospedaliero.
In caso di fusione o concentrazione di più enti ospedalieri; nel consiglio di amministrazione del nuovo ente entrano a far parte un rappresentante degli originari interessi di ciascuno degli enti che vengono a fusione o concentrazione. Ove la fusione o concentrazione avvenga tra tre o più enti ospedalieri, i membri eletti dal consiglio regionale, per gli enti comprendenti ospedali regionali, dal consiglio provinciale, per gli enti comprendenti ospedali provinciali, e dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente comprendente ospedali di zona, vengono aumentati delle unità necessarie a mantenere inalterato il rapporto tra il numero complessivo dei rappresentanti elettivi e quello dei rappresentanti degli originari interessi, stabilito dalle altre disposizioni del presente articolo; se dall'operazione residui una frazione, questa è riportata all'unità superiore. I consigli regionali, provinciali o comunali procedono alla votazione con schede limitate alla metà più una unità, o, se il numero è dispari, alla metà arrotondata al numero intero immediatamente superiore, del numero dei rappresentanti da eleggere.
Art. 10. Funzioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e tutti i provvedimenti relativi al governo dell'ente ospedaliero.
Lo statuto deve prevedere che spetta al consiglio di amministrazione:
a) deliberare le modifiche dello statuto;
b) deliberare sugli adempimenti prescritti dal piano regionale ospedaliero;
c) deliberare il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica;
d) deliberare i regolamenti relativi al servizio sanitario interno ed esterno, al servizio amministrativo, ai servizi generali e gli altri regolamenti similari;
e) deliberare il bilancio preventivo ed approvare il conto consuntivo, nonchè deliberare la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo;
f) deliberare la nomina e le assunzioni del personale dell'ente ospedaliero;
g) deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali, l'accettazione di donazioni, eredità e legati nonchè la stipulazione dei contratti;
h) deliberare sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonchè sulle relative transazioni;
i) deliberare la misura della retta di degenza in conformità al disposto del successivo art. 32, nonchè le tariffe per le prestazioni sanitarie per i paganti in proprio;
l) deliberare la nomina del tesoriere nonchè tutte le convenzioni attinenti all'attività dell'ente ospedaliero;
m) deliberare i contratti di locazione e conduzione di immobili di durata superiore a tre anni;
n) deliberare tutti i provvedimenti demandati al consiglio di amministrazione dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, nonchè i provvedimenti indicati nell'ultimo comma dell'art. 40.
Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti tranne che per le deliberazioni di cui al punto a) del secondo comma del presente articolo, per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Nei verbali dovrà darsi atto del voto consultivo espresso dai membri di cui all'art. 9, quinto comma.
Art. 11. Nomina e funzioni del presidente
Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ospedaliero, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti che comportano impegni per l'ente, sovraintende al buon funzionamento dell'ente ospedaliero ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, che non siano di competenza del consiglio di amministrazione. Assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione, necessari per garantire il funzionamento dell'ente e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione.
Ogni atto dell'ente ospedaliero deve essere controfirmato dal segretario generale o direttore amministrativo che partecipa alle responsabilità degli amministratori a norma dell'art. 32, ultimo comma, della
Art. 12. Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa dell'ente ospedaliero, è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nominati dai rispettivi Ministri, nonchè da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale.
Art. 13. Il consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale
Negli enti ospedalieri dai quali dipende un solo ospedale è istituito il consiglio dei sanitari, presieduto dal direttore sanitario e così composto:
1) dai primari in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, e, nel caso che esso comprenda istituti clinici universitari di ricovero e cura, dai direttori dei medesimi;
2) da aiuti e da assistenti in numero uguale e non superiore complessivamente ai due quinti dei componenti del consiglio, eletti in separate assemblee dagli aiuti e dagli assistenti di ruolo dell'ente ospedaliero nonchè dagli assistenti di ruolo degli istituti clinici universitari, ove esistano. Ove il numero complessivo degli aiuti e degli assistenti da eleggere risulti dispari, la differenza è attribuita agli aiuti;
3) dal direttore di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, ove esista.
Negli enti ospedalieri da cui dipendono due o più ospedali è istituito il consiglio sanitario centrale, che è presieduto dal sovraintendente sanitario ed è composto, oltre che dai primari, aiuti ed assistenti e dai direttori di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente, ove esistano, secondo le norme previste dal precedente comma, anche dai direttori sanitari di ciascun ospedale.
Il consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale durano in carica cinque anni.
Art. 14. Funzioni del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale
Il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale è l'organo di consulenza tecnica del consiglio di amministrazione ed esprime parere:
a) sull'acquisto di attrezzature scientifiche che rivestono particolare importanza diagnostica e terapeutica;
b) sulle deliberazioni da adottarsi, per quanto riguarda esclusivamente gli aspetti sanitari, dal consiglio di amministrazione riguardanti lo statuto, il regolamento del personale e la relativa pianta organica e sui regolamenti relativi all'organizzazione dei servizi sanitari dell'ente;
c) sulla valutazione, istituzione, soppressione o modificazione dei reparti e la fissazione delle tariffe per le prestazioni medico-chirurgiche.
Esprime, inoltre, parere su ogni altra questione che gli viene sottoposta dal presidente dell'ente, dal sovraintendente o dal direttore sanitario ovvero da un quinto dei componenti, e può formulare proposte per il miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari.
E' in facoltà del presidente dell'ente ospedaliero di intervenire alle adunanze del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale delle cui convocazioni deve essergli data preventiva comunicazione.
Art. 15. Alta sorveglianza
Il Ministero della sanità, nel rispetto delle competenze proprie delle Regioni, esercita l'alta sorveglianza ed il controllo sugli enti ospedalieri per la tutela degli interessi sanitari generali dello Stato.
A tali fini il Ministero della sanità ha il potere di vigilanza sulla piena rispondenza dell'attività sanitaria svolta dagli enti ospedalieri ai generali interessi della salute pubblica.
Il Ministero della sanità esercita l'alta sorveglianza sugli altri istituti pubblici di ricovero e cura previsti dall'art. 1, esclusi gli ospedali psichiatrici, per quanto attiene al loro funzionamento igienico-sanitario ed a tal fine può acquisire tutte le informazioni e svolgere le opportune indagini ed ispezioni anche attraverso i medici provinciali.
Art. 16. Vigilanza e tutela
La vigilanza e la tutela sugli enti ospedalieri è esercitata dalla Regione a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo del titolo quinto della
Il comitato previsto dall'art. 55 e le speciali sezioni di esso previste dall'art. 56 della citata legge sono integrati dal medico provinciale, rispettivamente, del capoluogo di Regione e della provincia.
Sono sottoposte al controllo di merito del comitato le deliberazioni dello statuto, quelle previste alle lettere a), b), c), d), e), g), ed i) del precedente art. 10 e nell'ultimo comma dell'art. 40, nonchè le deliberazioni relative a contratti di locazione di durata superiore a nove anni.
Art. 17. Sospensione e scioglimento del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione su deliberazione della Giunta regionale, sentito il medico provinciale, in caso di dimissioni della maggioranza del consiglio o quando questo violi persistentemente, nonostante diffida, lo statuto, le norme di legge, di regolamento o le prescrizioni del piano ospedaliero nazionale o regionale.
Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente.
Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data di notifica del decreto di scioglimento al consiglio disciolto.
Art. 18. Alta vigilanza sugli istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera
Il Ministero della sanità esercita l'alta vigilanza anche sugli istituti ed enti ecclesiastici di cui all'art. 1, ultimo comma, che abbiano ottenuto la classificazione di uno o più ospedali da essi dipendenti in una delle categorie di cui agli articoli da 20 a 25, in ordine all'osservanza e all'attuazione delle norme stabilite dagli organi della programmazione.
I comitati della programmazione sono tenuti a consultare un rappresentante degli enti o istituti indicati nel comma precedente, ai fini della redazione dei piani ospedalieri.
Titolo III
REQUISITI E CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPEDALI
Art. 19. Requisiti degli ospedali
Gli ospedali, oltre a soddisfare le esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, devono avere almeno:
a) un servizio di accettazione, fornito di necessari apprestamenti per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati per l'osservazione dei ricoverati, divisi per sesso;
b) idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed età dei malati;
c) locali separati per l'isolamento e la cura degli ammalati di forme diffusive;
d) adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi;
e) servizi speciali di trasfusione e di anestesia;
f) biblioteca e sala di riunione per i sanitari;
g) servizi di disinfezione, lavanderia, guardaroba, fardelleria, bagni, cucina, dispensa;
h) servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto;
i) poliambulatori da utilizzarsi anche per la cura post-ospedaliera dei dimessi, per le attività di medicina preventiva e di educazione sanitaria in collegamento con le altre istituzioni sanitarie della zona;
l) servizio di assistenza religiosa;
m) sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria e di quella locale.
In base agli accertamenti sui requisiti previsti dal presente articolo e dai successivi articoli da 20 a 25, compiuti dal medico provinciale competente per territorio, sentito il consiglio provinciale di sanità, la Giunta regionale classifica l'ospedale, attribuendogli la relativa qualifica.
Art. 20. Categorie di ospedali
Gli ospedali sono generali e specializzati, per lungodegenti e per convalescenti.
Gli ospedali generali si classificano nelle seguenti categorie:
a) ospedali di zona;
b) ospedali provinciali;
c) ospedali regionali.
Gli ospedali generali provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi in reparti di medicina generale, chirurgia generale e di specialità.
Gli ospedali specializzati provvedono al ricovero e alla cura degli infermi di malattie che rientrano in una o più specialità ufficialmente riconosciute.
Per le specialità non ufficialmente riconosciute la qualifica di ospedale specializzato è determinata con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Art. 21. Ospedali generali di zona
Sono ospedali generali di zona quelli dotati di distinte divisioni di medicina e chirurgia, ed almeno una sezione di pediatria e di una sezione di ostetricia e ginecologia e relativi servizi speciali, nonchè di poliambulatori anche per altre più comuni specialità medico-chirurgiche.
Il piano regionale ospedaliero può prevedere in questi ospedali, in relazione alle esigenze particolari di alcune zone, sezioni di ortopedia-traumatologia.
Art. 22. Ospedali generali provinciali
Sono ospedali generali provinciali quelli dotati di distinte divisioni di medicina generale, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, pediatria, ortopedia-traumatologia; di distinte divisioni o almeno sezioni di oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, neurologia, dermosifilopatia, odontoiatria e stomatologia, malattie infettive, geriatria e per ammalati lungodegenti, salvo che ad alcune di dette specialità non provvedano ospedali specializzati viciniori. Gli ospedali generali provinciali devono inoltre essere dotati di distinti servizi di: radiologia e fisioterapia; anatomia e istologia patologica; analisi chimico-cliniche e microbiologia; anestesia e rianimazione con letti di degenza; farmacia interna.
Possono inoltre avere: servizi di ricupero e rieducazione funzionale, servizi di neuropsichiatria infantile, servizi di dietetica, servizi di assistenza sanitaria e sociale, servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali; scuole convitto per infermieri professionali e scuole per infermieri generici ed altri centri e scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico. Ciascun ospedale generale provinciale dovrà provvedere in ogni caso ad istituire uno o più di tali od altri servizi o scuole ritenuti necessari secondo le prescrizioni del piano regionale.
Devono, altresì, provvedere all'assistenza dei convalescenti che può essere affidata anche ad ospedali viciniori.
Art. 23. Ospedali generali regionali
Gli ospedali regionali, che devono servire una popolazione di almeno un milione di abitanti, sono quelli che, per l'organizzazione tecnica, per la dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e per le prestazioni che sono in grado di assicurare, operano prevalentemente con caratteristiche di alta specializzazione.
Essi, oltre a possedere le unità di ricovero e cura e i servizi previsti per gli ospedali provinciali, dovranno anche disporre di almeno tre divisioni di alta specializzazione medica o chirurgica, quali cardiologia, ematologia, cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia plastica, chirurgia toracica o altre specializzazioni riconosciute dal Ministero della sanità, secondo le indicazioni contenute nel piano regionale ospedaliero.
Inoltre gli ospedali regionali devono possedere distinti servizi di virologia, di prelevamento e conservazione di parti di cadavere, di medicina legale e delle assicurazioni sociali; attrezzature idonee a collaborare nella ricerca scientifica ed a contribuire alla preparazione professionale e all'aggiornamento del personale medico nonchè scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico.
Ogni Regione deve avere almeno un ospedale regionale.
Art. 24. Ospedali specializzati provinciali e regionali
Gli ospedali specializzati sono classificati come ospedali provinciali o regionali, in base alle indicazioni del piano regionale ospedaliero, sulla base del numero dei posti-letto di cui l'ospedale dispone, dell'hinterland di servizio, dell'organizzazione tecnica, della dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e delle caratteristiche della specializzazione.
Gli ospedali specializzati devono, inoltre, possedere servizi di consulenza di medicina generale e chirurgia generale e ogni altro servizio previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali generali in quanto necessari alla particolare natura dell'ospedale specializzato.
Art. 25. Ospedali per lungodegenti e per convalescenti
Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti sono classificati come ospedali di zona o provinciali in relazione alle indicazioni del piano regionale ospedaliero sulla base del numero dei posti letto di cui l'ospedale dispone, dell'hintertand di servizio, nonchè dell'organizzazione tecnica e della dotazione strumentale e diagnostica posseduta.
Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti devono, inoltre, possedere ogni altro servizio previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali generali, in quanto necessari alla specifica natura dell'ospedale.
Titolo IV
PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA
Art. 26. Legge di programma ospedaliero
Con legge dello Stato, avente durata non superiore a quella del programma economico nazionale, verranno stabiliti, anche ai fini della programmazione ospedaliera regionale:
a) il fabbisogno dei nuovi posti-letto per il periodo di durata della legge per gli ospedali nonchè per le esigenze didattiche e scientifiche delle università;
b) la ripartizione dei posti-letto tra i vari settori dell'attività ospedaliera ed ai diversi livelli organizzativo-funzionali della rete ospedaliera nazionale;
c) la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa del fabbisogno di cui al punto a);
d) i quozienti da applicare per ottenere sul piano nazionale e regionale, sulla base delle risultanze del quadro nosologico nazionale e di tutte le componenti igienico-sanitarie, geomorfologiche e socio-economico-culturali, il rapporto tra numero di posti-letto e popolazione interessata, nonchè la distribuzione dei posti-letto secondo le esigenze definite al punto b), e tenuto conto delle previsioni dei piani urbanistici;
e) i criteri organizzativi e funzionali mediante i quali realizzare un attivo coordinamento tra i diversi presidi che concorrono a costituire il sistema sanitario nazionale.
Con la predetta legge verranno altresì indicati i mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attività.
Il disegno della legge di programma di cui ai precedenti commi è presentato al Parlamento dal Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la pubblica istruzione, per la parte di rispettiva competenza. Sul relativo schema di disegno di legge è sentito il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera di cui al successivo art. 28.
Art. 27. Piano nazionale ospedaliero
Il Ministro per la sanità, attenendosi alle direttive del programma economico nazionale, della presente legge, della legge di programma di cui il precedente art. 26, nonchè, limitatamente ai territori meridionali, alle direttive del piano di coordinamento di cui alla
Il piano nazionale ospedaliero, con riferimento al periodo di durata della legge di programma di cui al precedente art. 26, stabilisce i criteri per l'impiego dei mezzi finanziari statali di cui al secondo comma dell'articolo precedente e dei mezzi di cui dispongono gli enti ospedalieri a norma del successivo art. 34.
A tal fine il piano:
a) determina la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa dei posti-letto da istituire a spese dello Stato;
b) definisce i criteri territoriali e qualitativi per l'utilizzazione del fondo nazionale ospedaliero di cui al successivo art. 33.
Al piano nazionale ospedaliero, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, possono essere apportate, nel corso del quinquennio, per riconosciute esigenze sopraggiunte, varianti relativamente al fabbisogno di posti-letto stabilito per le università.
Tali varianti possono comprendere aumenti dei posti letto in misura non superiore al 15 per cento del fabbisogno stabilito per le università. Al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione di tale eccedenza, si provvede con i fondi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 28. Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera
E' istituito il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera, nominato dal Ministro per la sanità, che lo presiede, e composto:
a) dagli assessori regionali della sanità;
b) da tre esperti nominati dal Ministro per la sanità;
c) da tre rappresentanti designati dalle confederazioni generali dei lavoratori più rappresentative;
d) da cinque rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalle rispettive federazioni nazionali delle associazioni;
e) da sei rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e due designati dalla federazione degli ordini dei medici ed inoltre da un clinico universitario e da un assistente di ruolo universitario, designati dalle rispettive associazioni;
f) da quattro rappresentanti dell'unione delle province d'Italia e da otto rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia;
g) da 14 rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, di cui tre in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, due rispettivamente dei Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione e uno rispettivamente dei Ministeri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale.
Il comitato dura in carica cinque anni.
Art. 29. Piano regionale ospedaliero
Ciascuna Regione provvede a programmare i propri interventi nel settore ospedaliero con la legge di approvazione del piano quinquennale degli interventi relativi alle materie in cui la Regione stessa ha potestà legislativa.
La predetta legge si uniforma alle scelte del programma economico nazionale nonchè ai princìpi della presente legge e della legge di programma di cui al precedente art. 26 e indica la previsione degli interventi regionali relativi all'impianto di nuovi ospedali, all'impianto, trasformazione, ammodernamento o soppressione degli ospedali esistenti in relazione al fabbisogno dei posti-letto distinti per acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti, alla efficienza delle attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni geomorfologiche ed igienico-sanitarie della popolazione.
Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione, salvo adattamenti dovuti ad esigenze di funzionalità, potrà essere realizzata se non sia prevista nella predetta legge.
Il piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale di zona che sia in grado di servire una popolazione da venticinquemila fino a cinquantamila abitanti; di almeno un ospedale provinciale che sia in grado di servire una popolazione fino a quattrocentomila abitanti e di almeno un ospedale regionale per ogni Regione.
La legge regionale prevede la costituzione di nuovi enti ospedalieri, la fusione e la concentrazione di quelli esistenti in relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi e tenuto anche conto dei criteri di economicità di gestione.
Nessun ente pubblico, né alcuno degli enti o istituti ecclesiastici, che abbiano ottenuto la classificazione di propri ospedali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1, potrà istituire nuovi stabilimenti di ricovero e cura che non siano previsti nella legge di cui ai commi precedenti, salvo, per le università, quanto previsto dall'art. 27, ultimo comma.
Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione o ammodernamento potrà essere realizzata se non sia prevista nella predetta legge ad eccezione degli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura, per trasformazioni, ammodernamenti e costruzioni, purché non comportino aumenti di posti-letto.
Nella legge regionale devono essere indicati i mezzi finanziari per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione o l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, e la loro ripartizione in relazione agli obiettivi indicati dalla legge stessa per il settore ospedaliero.
Qualora la Regione non provveda a quanto disposto dal presente articolo il Ministro per la sanità promuove gli atti necessari per la convocazione d'ufficio del consiglio regionale.
Art. 30. Comitato provinciale di coordinamento
In ogni provincia è istituito un comitato provinciale di coordinamento nominato e presieduto dal medico provinciale e composto dai presidenti dei consigli di amministrazione e da un rappresentante di ogni consiglio di sanitari degli enti ospedalieri operanti nella provincia, oltre che, ove esista, da un rappresentante della facoltà di medicina della università degli studi.
Il comitato ha il compito di coordinare l'attività ospedaliera nell'ambito della provincia in relazione anche alle attività in essa esercitate dagli altri presidi sanitari.
Art. 31. Finanziamento del piano regionale ospedaliero
Nei bilanci delle singole Regioni devono essere stanziate, in relazione ai mezzi finanziari resi disponibili per il settore ospedaliero dal piano quinquennale degli interventi regionali di cui al precedente art. 29, le somme necessarie per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti, nonchè per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto.
La realizzazione delle opere indicate nel precedente comma sarà effettuata secondo le norme che saranno emanate dalla Regione.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI OSPEDALIERI
Art. 32. Retta di degenza
La retta giornaliera di degenza è determinata con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione di ciascun ente ospedaliero.
La retta giornaliera di degenza è determinata sulla base del costo complessivo dell'assistenza sanitaria ospedaliera prestata agli infermi.
La retta deve comprendere tutte le spese sostenute dall'ente per la retribuzione del dipendente personale, per la diagnosi, la cura ed il mantenimento degli infermi, quelle necessarie per assolvere i compiti previsti dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 47 della presente legge, nonchè ogni altra spesa che concorra a formare il costo complessivo dell'assistenza ospedaliera.
Nella retta devono essere comprese, altresì, le spese a carico dell'ente ospedaliero iscritte nel bilancio dell'anno cui si riferiscono le spedalità, per l'ammortamento, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature ospedaliere per una quota non superiore complessivamente al quattro per cento della retta determinata a norma dei precedenti commi.
Le spese di gestione dei centri per le malattie sociali e del lavoro non possono determinare aggravi sulla retta di degenza in misura superiore al venti per cento del loro importo e, comunque, in misura eccedente l'uno per cento dell'ammontare della retta.
I proventi delle rette ospedaliere possono, solo e fino ad un ventesimo del loro ammontare, essere ceduti in delegazione per la stipulazione di mutui destinati al finanziamento delle opere previste al successivo art. 34.
Per i ricoverati in camere speciali il consiglio di amministrazione di ciascun ente ospedaliero determina una retta differenziata riferita al ricovero e al mantenimento dei pazienti.
Le tariffe per le prestazioni professionali nei riguardi dei ricoverati in sale speciali sono di massima quelle previste dalla tariffa minima nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche.
Art. 33. Fondo nazionale ospedaliero
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità sarà iscritto in apposito capitolo il fondo nazionale ospedaliero.
Il fondo è destinato alla concessione da parte del Ministero della sanità di contributi e sussidi agli enti ospedalieri per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e per il miglioramento e adeguamento di esse nei casi in cui la quota della retta di degenza prevista nel quarto comma dell'art. 32 non riesca a coprire le spese occorrenti, osservando le norme dell'art. 5 della
All'onere derivante dall'applicazione della presente norma, calcolato per l'anno 1967 in lire 10 miliardi, si farà fronte mediante riduzione di una somma di pari importo dal capitolo n. 5381 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Al fondo previsto dal presente articolo affluiscono altresì i proventi di donazioni, eredità e legati che pervengano allo Stato con destinazione all'assistenza ospedaliera.
Il fondo nazionale ospedaliero viene inoltre annualmente incrementato a partire dal 1968 con somme stanziate con la legge ordinaria di bilancio e destinate alla concessione da parte del Ministero della sanità di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui all'art. 2.
Art. 34. Garanzia per l'assunzione dei mutui
La Cassa depositi e prestiti e gli enti ed istituti pubblici autorizzati a concedere mutui garantiti da delegazioni con i comuni e le province possono concedere mutui agli enti ospedalieri per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti, l'acquisto di edifici già costruiti, purché rispondenti ai requisiti richiesti per gli ospedali, nonchè per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno definite le modalità relative al conferimento delle delegazioni.
Gli enti di previdenza sono autorizzati nei limiti del dieci per cento delle disponibilità investibili in beni patrimoniali a concedere mutui agli enti ospedalieri.
Titolo VI
ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE
Art. 35. Struttura interna degli ospedali
Gli ospedali sono costituiti da sezioni, divisioni, servizi speciali per diagnosi e cura e servizi generali.
Art. 36. Struttura interna degli ospedali generali
Negli ospedali generali la sezione è l'unità funzionale che deve comprendere non meno di 25 e non più di 30 posti-letto.
Negli stessi ospedali le sezioni di specialità possono comprendere anche un numero di posti-letto che in ogni caso non può essere inferiore a 15. Queste sezioni, ove non esista la relativa divisione, sono di regola aggregate ad una divisione affine.
La divisione è composta da 2 o più sezioni e comprende non meno di 50 e non più di 100 posti-letto.
Negli stessi ospedali le divisioni di specialità possono comprendere anche un numero inferiore di posti-letto che in ogni caso non può essere inferiore a trenta.
Nelle divisioni di odontoiatria e stomatologia i posti-letto possono essere sostituiti parzialmente da unità operative stomatologiche con equivalenza di ciascuna poltrona operativa odontostomatologica a quattro posti-letto. In ogni caso il numero dei posti-letto non potrà essere inferiore a quindici, salvo che per gli ospedali specializzati in odontoiatria e stomatologia [2] .
I servizi speciali di diagnosi e cura forniscono prestazioni specializzate e di norma non dispongono di letti di degenza o ne hanno un numero che, comunque, non può essere superiore a quello previsto per le sezioni di specialità.
Art. 37. Struttura interna degli ospedali specializzati
Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno di quindici posti-letto e non più di venti.
Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di trenta posti-letto e non più di ottanta.
Art. 38. Struttura interna per gli ospedali per lungodegenti e convalescenti
Negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti le sezioni devono comprendere non meno di 25 e non più di 30 posti-letto.
Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di 80 e non più di 120 posti-letto.
Art. 39. Personale degli enti ospedalieri
Il personale degli enti ospedalieri è costituito dal personale sanitario, amministrativo, tecnico, sanitario ausiliario, esecutivo e di assistenza religiosa.
Il personale sanitario è costituito dai medici e dai farmacisti.
Il personale amministrativo è costituito dal segretario generale o direttore amministrativo, dal personale dirigente, di concetto e d'ordine.
Il personale sanitario ausiliario è costituito dalle ostetriche, dalle assistenti sanitarie visitatrici, dagli infermieri professionali, dalle vigilatrici dell'infanzia, dalle assistenti sociali, dai terapisti della riabilitazione, dai dietisti, dagli infermieri generici e dalle puericultrici.
Il personale tecnico è costituito dai tecnici specializzati per i laboratori di indagine e diagnosi e di terapie speciali.
Il personale esecutivo è costituito dai portantini, dal personale di cucina, pulizia, custodia e degli altri servizi similari.
Possono essere istituiti altri ruoli speciali di personale sanitario e tecnico con compiti rispettivamente direttivi e ausiliari in relazione alle reali esigenze dell'ente ospedaliero.
Il personale di assistenza religiosa è costituito da ministri del culto cattolico, per l'assistenza religiosa agli infermi di confessione cattolica. Gli infermi di altre confessioni hanno diritto all'assistenza dei ministri dei rispettivi culti.
Art. 40. Norme delegate sull'ordinamento dei servizi degli enti ospedalieri e dei servizi di assistenza negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura e sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri
Il Governo della Repubblica, sentita una commissione parlamentare di 10 senatori e di 10 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, è autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, e, per la parte di sua competenza, con il Ministro per la pubblica istruzione, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate, compresi i rappresentanti dei clinici e degli assistenti universitari, e dei rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria nelle seguenti materie:
1) ordinamento interno dei servizi ospedalieri;
2) ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura;
3) stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, salvo quanto stabilito nel comma seguente.
Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda il trattamento e gli istituti normativi di carattere economico, è stabilito, previ accordi nazionali tra i sindacati e le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri, dai singoli enti ospedalieri con delibere soggette ai controlli di legge.
Art. 41. Princìpi e criteri direttivi per l'ordinamento dei servizi ospedalieri
Le norme delegate di cui all'art. 40 concernenti l'ordinamento interno dei servizi dovranno disciplinare:
a) l'ammissione e dimissione degli infermi ispirandosi al principio della obbligatorietà del ricovero nel caso in cui ne sia accertata la necessità e della possibilità di ricorso da parte dell'infermo;
b) il rapporto numerico tra il personale sanitario e i posti-letto ispirandosi al principio che sia assicurata una adeguata e continua assistenza in relazione alla categoria ed al tipo di ospedale;
c) l'organizzazione e ripartizione dei servizi ospedalieri, ispirandosi al principio del migliore soddisfacimento delle esigenze della cura e delle nuovo funzioni medico-sociali attribuite agli ospedali ed alla necessità di assicurare la direzione, il coordinamento ed il controllo dei servizi e di ogni altra attività ospedaliera.
Art. 42. Princìpi direttivi per lo stato giuridico del personale
Le norme delegate di cui all'art. 40 concernenti l'assunzione e lo stato giuridico del personale dipendente degli enti ospedalieri dovranno stabilire la disciplina fondamentale del rapporto di impiego, ispirandosi ai seguenti princìpi:
1) che le assunzioni devono aver luogo esclusivamente per pubblico concorso nel limite delle piante organiche; deroghe alle assunzioni per pubblico concorso possono essere consentite solo per speciali categorie del personale esecutivo. Resta la facoltà dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate;
2) che lo stato giuridico e le attribuzioni siano regolati con criteri di uniformità e in conformità dei princìpi delle leggi vigenti che regolano il rapporto di pubblico impiego; ad esse dovrà adeguarsi il regolamento del personale di ciascun ente ospedaliero.
In ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale già in servizio.
Art. 43. Principi e criteri direttivi per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sanitario medico dipendente dagli enti ospedalieri
Le norme delegate di cui all'art. 40 dovranno altresì disciplinare l'assunzione e lo stato giuridico dei medici distinti in due categorie: medici con funzioni igienico-organizzative e cioè ispettori sanitari, vicedirettori sanitari, direttori e sovrintendenti sanitari, e medici con funzioni di diagnosi e cura e cioè assistenti, aiuti e primari, ispirandosi ai seguenti princìpi:
a) l'assunzione in ogni singolo ente ospedaliero deve aver luogo esclusivamente per pubblico concorso per titoli, stabiliti con criteri uniformi e rigorosamente determinati, nonchè mediante esami consistenti in una relazione scritta su un caso clinico e in prove pratiche; con previsione che gli atti del concorso e le valutazioni, che devono essere motivate, possono essere dati in visione a chiunque ne abbia interesse. Il punteggio a disposizione della commissione esaminatrice sarà assegnato per tre quinti ai titoli e per i rimanenti due quinti alle prove di esame. A tale concorso sono ammessi coloro che abbiano superato una prova di idoneità per esami, uguali per tutte le categorie di ospedali e per ciascuna qualifica e specialità, su base nazionale per i primari e i direttori sanitari, e su base regionale per gli altri sanitari. L'assunzione dei sovrintendenti ha luogo esclusivamente per concorso per titoli tra i direttori sanitari. I direttori, i vicedirettori e gli ispettori sanitari, i primari, gli aiuti e gli assistenti in servizio di ruolo al momento dell'entrata in vigore delle norme delegate di cui al presente articolo, possono adire direttamente i concorsi a posti di pari qualifica e specialità presso altri enti ospedalieri della stessa categoria;
b) agli esami di idoneità per direttore e vicedirettore sanitario sono ammessi i medici, dopo un determinato numero di anni di laurea e di carriera come medici negli ospedali o nelle cliniche universitarie o negli istituti universitari d'igiene ovvero in talune amministrazioni dello Stato o di enti pubblici espressamente determinate, che abbiano anche conseguito la idoneità come ispettori; agli esami di idoneità ad ispettore sono ammessi i medici abilitati all'esercizio professionale. Agli esami di idoneità per primario sono ammessi i medici dopo un determinato numero di anni di laurea e di carriera in qualità di aiuto o assistente di ruolo negli ospedali o nelle cliniche universitarie; agli esami di idoneità per aiuto sono ammessi i medici dopo un determinato numero di anni di laurea e di carriera in qualità di assistente di ruolo negli ospedali o nelle cliniche universitarie; agli esami di idoneità per assistente sono ammessi i medici abilitati all'esercizio professionale. L'esame di idoneità è svolto con prova scritta su temi o tesi scelti per sorteggio da un elenco prefissato e pubblicato a cura del Ministero della sanità e comporta un punteggio della prova da valutarsi adeguatamente nei titoli del concorso locale;
c) le commissioni per gli esami di idoneità annuali a direttore, vicedirettore e ispettore sanitario sono nominate annualmente dal Ministro per la sanità e sono costituite da tre sovraintendenti o direttori sanitari, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo d'igiene e da un funzionario medico del Ministero della sanità; le commissioni per gli esami di idoneità annuali a primario, aiuto e assistente sono nominate annualmente dal Ministro per la sanità e sono costituite da tre primari della materia, di cui uno designato dalla federazione nazionale dell'ordine dei medici o dall'ordine competente per territorio, mediante sorteggio; da un professore universitario della materia o, in mancanza, di materia affine di ruolo o fuori ruolo e da un funzionario medico del Ministero della sanità. Le commissioni di concorso per l'assunzione dei sovrintendenti, direttori, vicedirettori ed ispettore sanitari sono nominate dal consiglio di amministrazione e costituite dal presidente dell'ente ospedaliero o da un suo delegato, da due sovrintendenti o direttori sanitari e da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, nonchè da un funzionario medico del Ministero della sanità; le commissioni di concorso per l'assunzione dei primari, aiuti ed assistenti sono nominate dal consiglio di amministrazione e costituite dal presidente dell'ente ospedaliero o da un suo delegato, da due primari appartenenti a ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale per cui il concorso è bandito, della materia messa a concorso, di cui uno nominato dall'ordine dei medici competente per territorio, mediante sorteggio provinciale, e da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia stessa, o, qualora sia necessario per assicurare una scelta effettiva, di materia affine e di materia che la comprenda, nonchè da un funzionario medico del Ministero della sanità.
I primari ospedalieri ed i professori universitari componenti le commissioni di esame saranno prescelti per sorteggio da elenchi prefissati con eguali criteri. Gli elenchi dei primari ospedalieri e dei professori universitari saranno compilati dal Ministero della sanità di concerto, per quanto riguarda i professori universitari, col Ministero della pubblica istruzione: il sorteggio su di essi sarà effettuato presso il Ministero della sanità per gli esami a base nazionale e regionale e presso i consigli di amministrazione dei singoli enti ospedalieri per gli esami a base locale;
d) lo stato giuridico deve prevedere il "tempo definito" con determinazione degli obblighi relativi, anche per i medici con funzioni di diagnosi e cura, e l'incompatibilità con l'assunzione di altri rapporti di impiego presso enti pubblici e con l'esercizio professionale in case di cura private, consentendo, però, nelle ore libere, l'esercizio professionale, anche nell'ambito dell'ospedale, entro limiti rigorosamente determinati e con previsione che una parte del compenso dovuto al sanitario - compenso da stabilirsi dal consiglio di amministrazione dell'ente, su proposta del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale - sia devoluta all'ente. L'amministrazione dell'ente può, su richiesta del medico, consentire il "tempo pieno". Le medesime norme, comprese quelle riguardanti l'incompatibilità con l'assunzione di altri rapporti d'impiego presso altri enti pubblici e con l'esercizio professionale presso le case di cura private, valgono per il personale sanitario medico dipendente dagli ospedali clinicizzati o convenzionati.
Le norme limitative dell'esercizio dell'attività professionale nelle case di cura private, di cui al precedente comma, si applicano, fino alla fine dell'anno 1975, solo ove, a giudizio delle amministrazioni interessate, risulti la disponibilità di appositi ambienti qualitativamente idonei per il libero esercizio dell'attività professionale, secondo le norme che saranno stabilite nel decreto delegato di cui all'art. 40, salvo l'applicazione per tutti i sanitari delle disposizioni di cui all'art. 3 della
e) nel passaggio da un ospedale ad un altro, il servizio di ruolo precedentemente prestato dal personale ospedaliero deve essere valutato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio, nonchè ai fini del trattamento di quiescenza;
f) ai sanitari ospedalieri eletti a cariche pubbliche si applicano le stesse norme che regolano il collocamento in aspettativa dei professori universitari.
Art. 44. Scuole ospedaliere di specializzazione
Negli ospedali regionali può essere svolta, a cura di personale medico ospedaliero particolarmente qualificato, attività didattica di carattere applicativo complementare di quella universitaria nei confronti dei medici iscritti alle scuole di specializzazione delle università, con trattamento economico del personale medico ospedaliero insegnante non inferiore a quello degli altri docenti, osservate le particolari disposizioni degli ordinamenti delle singole università e secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 45. Tirocinio obbligatorio
Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto un anno di tirocinio, in qualità di interno, presso gli istituti clinici universitari, o presso gli ospedali regionali o presso altri ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
Per gli allievi-ufficiali medici che hanno frequentato la scuola di sanità militare di Firenze la durata del tirocinio, limitatamente alla clinica medica ed alla clinica chirurgica, è ridotta rispettivamente di due mesi e di un mese.
Art. 46. Posti di internato
Durante il tirocinio di cui al precedente art. 45, i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale sotto il controllo dei direttori delle cliniche universitarie o dei primari ospedalieri.
Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per la sanità, i posti di internato saranno ripartiti in ragione del 30 per cento del loro numero complessivo tra le cliniche universitarie e del 70 per cento tra gli ospedali regionali e gli altri ospedali di cui all'art. 1. Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità circa l'ammissione all'internato e lo svolgimento del tirocinio.
Art. 47. Trattamento economico e certificato dell'avvenuto tirocinio
I laureati ammessi all'internato non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano gli orari fissati per gli assistenti.
Essi hanno diritto al vitto gratuito e ad un assegno mensile corrisposto dall'università per quanto riguarda gli istituti clinici universitari, direttamente gestiti dalle stesse, o dall'ente ospedaliero, la cui misura sarà fissata dal decreto delegato previsto dall'art. 40 e non potrà essere superiore al terzo dello stipendio minimo attribuito all'assistente di ruolo ospedaliero, esclusa ogni altra indennità.
Il tirocinio deve essere svolto per almeno quattro mesi in medicina e per tre mesi rispettivamente in chirurgia e ostetricia e per i rimanenti due mesi in altre specialità mediche.
Il certificato di compiuto tirocinio sarà rilasciato dal direttore dell'università competente, sentiti i direttori degli istituti clinici universitari o dal presidente del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero presso il cui ospedale viene compiuto il tirocinio, su proposta del direttore sanitario, sentiti i primari competenti.
Art. 48. Copertura delle spese
Non hanno diritto all'assegno previsto dall'art. 47 i laureati che godono di borse di studio di importo pari o superiore. Se la borsa di studio è di importo inferiore, si farà luogo soltanto al pagamento della differenza.
Le spese per il pagamento degli assegni possono essere sostenute fino ad un massimo del 65 per cento dallo Stato che vi provvede con il fondo nazionale ospedaliero previsto dall'art. 33, restando la rimanente parte a carico dell'ente ospedaliero presso il quale viene compiuto il tirocinio, anche se questo è effettuato presso ospedali clinicizzati o cliniche convenzionate con un ente ospedaliero.
Per il pagamento degli assegni agli interni degli istituti clinici, direttamente gestiti dalle università, il Ministro per la pubblica istruzione, con suo decreto, provvede annualmente a ripartire tra le università le somme occorrenti alla copertura delle spese non coperte col fondo ospedaliero, prelevandole dal fondo destinato a borse di studio, di cui all'art. 32 della
Art. 49. Sottocommissioni esami di Stato di abilitazione
I primari degli ospedali regionali e degli ospedali ritenuti idonei al tirocinio saranno chiamati a far parte delle sottocommissioni di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgico.
Art. 50. Convenzioni tra università ed enti ospedalieri
Qualora, in ordine alla stipula di convenzioni tra università ed enti ospedalieri, si manifestino contrasti od ostacoli non superabili dalle due parti od anche in sede di approvazione delle convenzioni medesime da parte delle autorità vigilanti, ogni decisione è demandata ai Ministri per la pubblica istruzione e per la sanità o, a richiesta di essi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Titolo VII
CASE DI CURA PRIVATE
Art. 51. Requisiti da determinarsi con decreto del Ministro per la sanità
Le case di cura private sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della sanità.
Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce:
a) le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di cui devono essere dotate le case di cura private in relazione al tipo di attività in esse esercitato;
b) le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale;
c) i requisiti necessari per l'esercizio della funzione di "direttore sanitario responsabile".
La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione "casa di cura privata": non possono essere usate frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con gli ospedali o istituti pubblici di cura o cliniche universitarie.
Art. 52. Autorizzazione all'apertura di case di cura private - Infrazioni
Chiunque intende aprire una casa di cura privata o ampliare o trasformare una casa di cura preesistente, deve inoltrare domanda al medico provinciale, indicando la speciale natura dell'attività sanitaria che in essa dovrà essere svolta, le sue attrezzature igienico-sanitarie e la dotazione dei posti-letto che si intendono istituire.
Alla domanda devono essere allegati una planimetria dei locali ed un regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della istituenda casa di cura, in cui deve essere previsto, tra l'altro, un servizio continuativo di guardia medica.
Il medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, rilascia l'autorizzazione all'esercizio della casa di cura privata in base alle esigenze igienico-sanitarie ed alle altre condizioni previste dalla legge.
I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di case di cura private devono essere approvati dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Il medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, in caso di inadempienze alle disposizioni della presente legge e alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, può diffidare la casa di cura ad eliminarle entro un congruo termine da stabilire nell'atto di diffida, trascorso il quale ordina la chiusura della casa stessa, fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.
Nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge, il medico provinciale, salvo quanto disposto dal precedente comma, può, sentito il Consiglio provinciale di sanità, revocare l'autorizzazione di apertura.
Art. 53. Direttore sanitario responsabile - Convenzioni
Ogni casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile al quale è vietata ogni attività di diagnosi e cura nella casa di cura privata stessa quando sia dotata di oltre 150 posti-letto, e che risponde personalmente al medico provinciale dell'organizzazione tecnico-funzionale e del buon andamento dei servizi igienico-sanitari.
In particolare il direttore stabilisce i turni del servizio di guardia medica e adotta le necessarie misure in caso di manifestazioni di malattie infettive soggette a denunzia informandone immediatamente il medico provinciale e l'ufficiale sanitario competente.
Ogni convenzione tra le case di cura private e gli enti o istituti mutualistici ed assicurativi per il ricovero dei propri iscritti è soggetta all'approvazione del medico provinciale, il quale provvederà con decreto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, dopo avere in ogni caso accertato che, nell'interesse pubblico e nel quadro delle direttive dei piani di programmazione, la casa di cura privata possiede i requisiti igienico-sanitari per assicurare una adeguata assistenza sanitaria in regime mutualistico-assicurativo e l'idoneità ad assolvere soddisfacentemente gli impegni della convenzione.
Gli enti pubblici e gli istituti mutualistici e assicurativi possono stipulare convenzioni per il ricovero dei propri iscritti con le fondazioni e le associazioni di cui al quarto comma dell'art. 1 non riconosciute come enti pubblici ospedalieri nonchè con gli istituti ed enti indicati nel quinto comma dell'art. 1, previo il riconoscimento da parte del medico provinciale dell'esistenza dei requisiti richiesti dal precedente comma.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 54. Istituzione, riconoscimento e concentrazione di enti ospedalieri e altre norme transitorie
Fino a quando non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario e nei territori di esse, i provvedimenti di competenza del Presidente della Regione previsti negli articoli 4, 5, 6 e 17 sono adottati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità di concerto col Ministro per l'interno per i provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 17 e, relativamente ai provvedimenti di cui all'art. 6, sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali ospedalieri in armonia col piano nazionale ospedaliero transitorio; l'atto di approvazione di cui all'art. 9, decimo comma, è di competenza del Ministro per la sanità; l'atto di classificazione degli ospedali previsto dall'art. 19 viene adottato dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità; e il rappresentante della Regione nel collegio dei revisori previsto dall'art. 12 è sostituito da un rappresentante della provincia, ove ha sede l'ente ospedaliero.
Art. 55. Norme sull'amministrazione degli enti ospedalieri
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, sentita una apposita Commissione parlamentare composta da dieci deputati e dieci senatori, è delegato a emanare con decreto avente valore di legge formale le norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità dell'ente ospedaliero integrando e coordinando le disposizioni contenute nella
Art. 56. Amministrazione dell'ente ospedaliero
Per quanto non disposto nella presente legge si applicano agli enti ospedalieri le norme contenute nella
Fino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dal capo terzo del titolo V della
Per le Regioni non ancora costituite i sei membri di cui al punto 1) del primo comma dell'art. 9 sono designati dal Consiglio provinciale della provincia dove ha sede l'ente ospedaliero.
Art. 57. Gestione finanziaria delle attività diverse da quella ospedaliera
Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione di cui al comma sesto dell'art. 5, gli enti pubblici contemplati nel secondo comma dell'art. 3 devono tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere, alla quale non possono essere destinati i mezzi finanziari previsti nel titolo V della presente legge.
Art. 58. Finanziamento per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere
Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario, il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la sanità, sulla base delle previsioni contenute nel piano nazionale ospedaliero e nel piano regionale ospedaliero, concede agli enti ospedalieri i contributi previsti dalla
Art. 59. Trasferimento del personale dipendente dagli enti pubblici al nuovo ente ospedaliero
Il personale sanitario, di assistenza immediata ed ausiliaria, il personale amministrativo, di ragioneria, di dattilografia, di archivio, d'ordine, subalterno, in servizio presso gli ospedali di cui al secondo comma dell'art. 3, passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli, conservando in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento.
Il passaggio viene disposto con decreto del medico provinciale d'intesa con le rispettive amministrazioni.
Art. 60. Composizione transitoria del comitato nazionale di programmazione ospedaliera
Per le Regioni non ancora costituite i membri di cui alla lettera a) dell'art. 28 sono sostituiti dai presidenti dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui all'art. 62.
Art. 61. Piano nazionale ospedaliero transitorio
Sino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario e limitatamente ai territori delle Regioni medesime, gli obiettivi e i criteri di cui ai precedenti articoli 26 e 27 sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza.
Il piano nazionale ospedaliero transitorio è elaborato, nel quadro della legge di programma e sulla base delle indicazioni dei singoli Comitati regionali per la programmazione ospedaliera, dal Ministro per la sanità, d'intesa con i Ministri per il bilancio e per la programmazione economica, per il tesoro, per i lavori pubblici e del Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, su parere del comitato nazionale per la programmazione ospedaliera, conformemente alle direttive del programma economico nazionale ed ai principi della presente legge, nonchè, limitatamente ai territori meridionali, alle direttive del piano di coordinamento e con la riserva di investimenti di cui alla
Il piano nazionale ospedaliero transitorio stabilisce altresì i criteri per la ripartizione nel territorio delle Regioni a statuto speciale dei mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attività.
Art. 62. Comitato regionale per la programmazione ospedaliera
Per i territori delle Regioni non ancora costituite, il comitato regionale per la programmazione ospedaliera, da istituire presso ogni capoluogo di Regione a norma dei successivi commi del presente articolo, elabora, entro sei mesi dalla sua costituzione, un piano regionale ospedaliero avente durata non superiore a quella del programma economico nazionale, sentito il comitato regionale per la programmazione economica e consultati i comitati provinciali di cui all'art. 30 della presente legge. Il predetto piano è approvato con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.
Il piano previsto dal precedente comma, sulla base degli obiettivi e dei criteri stabiliti nel piano nazionale ospedaliero transitorio, indica, per il territorio regionale, le previsioni di impianto di nuovi ospedali, di ampliamento, trasformazione, ammodernamento e soppressione degli ospedali esistenti in relazione al fabbisogno dei posti-letto distinti per acuti, cronici e convalescenti, alla efficienza delle attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni geomorfologiche ed igienico-sanitarie della popolazione.
Il piano determina, inoltre, la sfera di azione di ciascun ospedale in coordinazione con gli altri operanti nella Regione e con la rete dei presidi sanitari locali.
Il piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale generale di zona che sia in grado di servire una popolazione da venticinquemila fino a cinquantamila abitanti, di almeno un ospedale generale provinciale in grado di servire una popolazione fino a quattrocentomila abitanti e di almeno un ospedale regionale per ogni regione.
Il piano prevede la costituzione di nuovi enti ospedalieri, la fusione e la concentrazione di quelli esistenti in relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi e tenuto conto anche dei criteri di economicità di gestione.
Nessun ente pubblico potrà istituire nuovi ospedali che non siano previsti nel piano.
Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione o ammodernamento potrà essere realizzata se non sia prevista nel piano, ferme le norme di cui agli articoli 26, 27 e 29 per la costruzione di opere destinate al ricovero e alla cura da parte dell'università e degli enti e istituti ecclesiastici previsti dall'ultimo comma dell'art. 1.
Il comitato regionale per la programmazione ospedaliera è composto:
a) da tre consiglieri di ciascuna amministrazione provinciale della Regione, due in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza eletti dal rispettivo consiglio provinciale;
b) da un rappresentante dell'amministrazione comunale dei capoluoghi di provincia, eletto dal consiglio comunale;
c) da tre rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalle associazioni di categoria;
d) da un rappresentante degli istituti ed enti di cui al quinto comma dell'art. 1;
e) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative della Regione;
f) da quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative ed uno designato dalla federazione degli ordini dei medici;
g) dai medici provinciali della Regione;
h) dal provveditore regionale alle opere pubbliche;
i) da un ispettore medico dell'ispettorato regionale del lavoro;
l) da tre rappresentanti degli enti mutualistici;
m) da due rappresentanti delle facoltà di medicina e chirurgia delle università esistenti nella Regione;
n) da un rappresentante delle case di cura private eletto dalle rispettive associazioni di categoria.
Il comitato elegge nel proprio seno il presidente.
Il comitato viene nominato, entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la sanità e dura in carica 4 anni.
Art. 63. Norme transitorie riguardanti il tirocinio
Sono abrogate le norme relative al tirocinio di pratica semestrale di cui alla tabella XVIII annessa al
Le disposizioni della presente legge non si applicano a coloro che abbiano già compiuto il tirocinio di pratica semestrale in base alle norme della tabella XVIII del
Art. 64. Norme transitorie riguardanti i sanitari non di ruolo
Le norme delegate di cui agli articoli 40 e 43 dovranno prendere in adeguata considerazione, in base alla loro particolare natura, i servizi prestati dagli aiuti e dagli assistenti non di ruolo, ospedalieri ed universitari, attualmente in servizio sia di ruolo sia straordinario, volontario e incaricato, ai fini della ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, che saranno banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore delle norme delegate.
Art. 65. Trasformazione degli istituti pubblici di ricovero e cura
Gli enti ospedalieri riconosciuti e costituiti ai sensi della presente legge alle cui dipendenze siano istituti di ricovero e cura e infermerie che non posseggano i requisiti per essere classificati fra gli ospedali previsti dal titolo III, possono ottenere, a domanda, e semprechè il piano regionale ospedaliero ne ravvisi l'opportunità e la possibilità dal punto di vista tecnico-sanitario, logistico e territoriale, l'autorizzazione del medico provinciale a trasformarli entro otto anni in uno dei tipi di ospedale previsti dalla presente legge.
Gli istituti di ricovero e cura e le infermerie, per i quali non venga ravvisata tale opportunità e possibilità di trasformazione non potranno esercitare l'attività ospedaliera a partire da un anno dall'entrata in vigore del piano regionale.
Gli enti ospedalieri di cui al presente articolo sono equiparati, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona.
Art. 66. Estensione delle disposizioni sul mantenimento in servizio previsto dalla
Le disposizioni di cui all'art. 6 della
Art. 67. Regioni a statuto speciale
Le Regioni a statuto speciale, ad eccezione di quelle che hanno in materia sanitaria potestà legislativa primaria, devono adeguare la propria legislazione nella materia predetta ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla legge di programmazione di cui al precedente art. 26.
Art. 68. Durata in carica dei consigli di amministrazione esistenti
Fino al momento dell'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, restano in carica i consigli di amministrazione esistenti all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 69. Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma
Al Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma si applicano tutte le disposizioni previste dalla presente legge. Peraltro, sino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, continuano ad aver vigore le attuali norme relative agli organi di vigilanza e di tutela, alle modalità di esercizio del controllo e agli atti sottoposti al controllo.
Art. 70. Disposizione finanziaria [3]
Le somme di cui all'art. 33 assegnate negli anni 1967, 1968 e 1969, che non siano state impegnate nei rispettivi esercizi di competenza, potranno essere utilizzate anche in quelli successivi e, comunque, non oltre l'anno 1970.
Art. 71. Abrogazione di norme incompatibili
E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nella presente legge.
Fino a quando non verranno emanate le norme delegate di cui all'art. 40 continueranno ad aver vigore per la parte non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel
[1] Numero aggiunto dall'art. 9 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 57 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. unico della