§ 95.1.30 - Legge 28 marzo 1962, n. 147.
Interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed imposte indirette [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:28/03/1962
Numero:147


Sommario
Art. unico.      1. Gli interessi moratori, previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, dovuti sulle somme da corrispondersi all'Erario per i tributi indiretti sugli affari di natura [...]


§ 95.1.30 - Legge 28 marzo 1962, n. 147.

Interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed imposte indirette sugli affari di natura complementare

(G.U. 19 aprile 1962, n. 103)

 

 

     Art. unico.

     1. Gli interessi moratori, previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, dovuti sulle somme da corrispondersi all'Erario per i tributi indiretti sugli affari di natura complementare, che non poterono essere liquidati integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale.

     2. Se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non è dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sul tributo stesso decorrono dal giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione.