§ 8.4.3 - Legge 30 luglio 1959, n. 623 .
Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:30/07/1959
Numero:623


Sommario
Art. 1.      Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle [...]
Art. 2.      I finanziamenti di cui al precedente articolo sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a [...]
Art. 3.      I finanziamenti di cui al precedente art. 1 non potranno superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, [...]
Art. 4.      Allo scopo di porre gli Istituti in condizione di praticare i tassi di interesse di cui al precedente art. 1, il Ministro per l'industria e il commercio – su proposta del Comitato [...]
Art. 5.      Il contributo in conto interessi previsto dal precedente art. 4 è concesso con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, su proposta di un Comitato interministeriale composto
Art. 6.      Il Comitato di cui al precedente articolo nel formulare le proposte per la concessione dei contributi s'ispirerà ai criteri generali previsti dall'art. 1 della presente legge con particolare [...]
Art. 7.      La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi del precedente art. 5 verranno effettuati ad annualità posticipate il 1° luglio di ogni anno, sulla base di elenchi, [...]
Art. 8.      Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla [...]
Art. 9.      Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente art. 5 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della industria e del commercio [...]
Art. 10.      Il tasso d'interesse per il credito artigiano praticato dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è fissato nella misura del 3 per cento
Art. 11.      A valere sui rientri affluiti e che affluiranno alla Tesoreria centrale sui finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, è autorizzato il prelevamento
Art. 12.      L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, in aggiunta alle operazioni di cui all'art. 4 della legge 31 luglio 1957, n. [...]
Art. 13.      I conferimenti statali ai fondi di dotazione degli Istituti indicati alle lettere a) e b) del precedente art. 11 saranno annualmente aumentati con l'apporto delle quote di utili spettanti allo [...]
Art. 14.      Le operazioni di riscontro di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) dell'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non potranno avere durata superiore ai 5 anni, [...]
Art. 15.      Tutte le somme già affluite al Tesoro o che affluiranno per i rientri per capitale od interessi, in relazione ai mutui ai sensi dell'art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sono destinate, a [...]
Art. 16.      Il secondo comma dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è sostituito dal seguente
Art. 17.      A partire dal 1° gennaio 1960 la liquidazione dei contributi o concorsi in conto interessi previsti dalla legge 27 ottobre 1950, n. 910, dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e [...]
Art. 18.      Per i finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 261, dall'art. 25 lettera c), lettera [...]
Art. 19.      Il testo dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, è sostituito dal seguente
Art. 20.      Le disposizioni di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano, dopo che siano decorsi 10 giorni dalla stipulazione del mutuo, agli Istituti autorizzati ad [...]
Art. 21.      E' data facoltà al Comitato I.M.I.-E.R.P. di autorizzare l'ente titolare dei crediti derivanti da finanziamenti per forniture di macchine ed attrezzi in forma di vendita con riserva di dominio, [...]
Art. 22.      In aggiunta agli importi indicati nell'art. 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, formeranno oggetto del conguaglio previsto dall'articolo stesso anche i minori realizzi per capitale ed [...]
Art. 23.      Le somme derivanti dai rientri per capitale ed interessi, già affluiti o che affluiranno al Tesoro per i finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, ed all'art. 26 della [...]
Art. 24.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 8.4.3 - Legge 30 luglio 1959, n. 623 [1] .

Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato

(G.U. 19 agosto 1959, n. 198)

 

     Art. 1.

     Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabilite con i successivi articoli 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, di importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e di importo non superiore a 250 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese.

     Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti già esistenti, ed il tasso di interesse non può essere superiore al 3 per cento.

     In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui al successivo art. 5, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 500 milioni di lire, e nel secondo comma in 1.000 milioni di lire, possono essere elevati rispettivamente sino a 1.000 milioni ed a 1.500 milioni di lire.

 

          Art. 2.

     I finanziamenti di cui al precedente articolo sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Per i territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, detti finanziamenti potranno essere accordati dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e da tutti gli altri Istituti di credito che possono fruire del contributo di cui all'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

     I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a dieci anni, ed a quindici anni nei territori di cui al secondo comma dell'art. 1.

     I tassi di interesse indicati nell'articolo precedente potranno essere applicati ai finanziamenti le cui domande, corredate dei progetti esecutivi, perverranno agli Istituti ed Aziende di credito nel periodo dal 1° agosto 1959 al 30 giugno 1961, ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961 [2] .

     Nel caso che gli stanziamenti di cui al successivo art. 9 non risultassero completamente impegnati, i termini di cui al precedente comma potranno essere prorogati, al massimo per un biennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

 

          Art. 3.

     I finanziamenti di cui al precedente art. 1 non potranno superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione [3].

 

          Art. 4.

     Allo scopo di porre gli Istituti in condizione di praticare i tassi di interesse di cui al precedente art. 1, il Ministro per l'industria e il commercio – su proposta del Comitato interministeriale di cui al successivo art. 5 e nei limiti degli stanziamenti previsti dall'art. 9 – corrisponderà agli Istituti stessi un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra: a) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto pratica per operazioni similari, tenuto conto delle altre agevolazioni e contributi di cui l'Istituto stesso gode a carico dello Stato, delle Regioni, della Cassa per il Mezzogiorno e del Medio credito centrale, e b) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito al sensi dell'art. 1.

     Tale contributo decorre dalla data della stipulazione del contratto.

     In casi di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento della impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

 

          Art. 5.

     Il contributo in conto interessi previsto dal precedente art. 4 è concesso con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, su proposta di un Comitato interministeriale composto:

     a) dal Ministro per l'industria e il commercio, presidente;

     b) dal Segretario di Stato, designato dal Ministro per il tesoro, vice presidente;

     c) dal direttore generale della produzione industriale o da un ispettore generale designato dal Ministro per l'industria e il commercio;

     d) dal direttore generale del tesoro o da un ispettore generale del tesoro designati dal Ministro per il tesoro;

     e) da un rappresentante designato dal Ministro per il commercio con l'estero e da un rappresentante designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

     f) da un rappresentante della Segreteria generale del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, designato dal Ministro Presidente del Comitato stesso;

     g) da otto esperti in materia di sviluppo industriale, designati dal Ministro per l'industria e per il commercio di cui due da scegliersi tra i rappresentanti dei lavoratori e due in rappresentanza della cooperazione [4] .

     Con decreti del Ministro per l'industria e il commercio sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti il Comitato, al personale dell'Ufficio di segreteria ed agli esperti in rapporto ai lavori effettuati.

     Le spese per il funzionamento del Comitato e della segreteria sono a carico degli Istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro per l'industria e il commercio.

     I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

 

          Art. 6.

     Il Comitato di cui al precedente articolo nel formulare le proposte per la concessione dei contributi s'ispirerà ai criteri generali previsti dall'art. 1 della presente legge con particolare riguardo alle piccole imprese e favorirà:

     a) le zone depresse, riservando ai territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, non meno del 40 per cento del totale dei contributi [5];

     b) le imprese il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori;

     c) le imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;

     d) le imprese che, a parità di capitali investiti, assicurino una maggiore occupazione;

     e) le imprese che, a parità di capitali investiti, assicurino un più elevato prodotto netto;

     f) le imprese che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale.

 

          Art. 7.

     La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi del precedente art. 5 verranno effettuati ad annualità posticipate il 1° luglio di ogni anno, sulla base di elenchi, contenenti gli estremi dei contratti di mutuo, trasmessi da ciascun Istituto al Ministero dell'industria e del commercio.

     Per la prima liquidazione – relativa al rateo compreso fra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il successivo 1° luglio – l'Istituto dovrà trasmettere al Ministero dell'industria e del commercio copia del contratto di mutuo.

 

          Art. 8.

     Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonché dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura di lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire, qualunque sia la scadenza.

     Per i finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, spettano a tutti gli Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, le agevolazioni tributarie di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

 

          Art. 9.

     Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente art. 5 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della industria e del commercio della somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1969-70 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1970-71 al 1974-75.

     Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

          Art. 10.

     Il tasso d'interesse per il credito artigiano praticato dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è fissato nella misura del 3 per cento.

     All'onere derivante dalla riduzione del tasso di interesse di cui al comma che precede, calcolato in lire 2.100 milioni si provvede con la corrispondente aliquota del ricavo del prestito nazionale autorizzato con decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, destinata ad aumento del fondo per il concorso statale in conto interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

 

          Art. 11.

     A valere sui rientri affluiti e che affluiranno alla Tesoreria centrale sui finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, è autorizzato il prelevamento:

     a) di 1.500 milioni di lire da destinare ad aumento del conferimento statale al fondo di dotazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957 n. 742;

     b) di 4.500 milioni di lire da conferire ai fondi di dotazione degli Istituti di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, istituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, rispettivamente, nella misura di lire 500 milioni, 860 milioni, 1.140 milioni, 1.140 milioni e 860 milioni.

     Le disponibilità residue saranno destinate ad aumento dei fondi di rotazione costituiti presso l'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER), presso l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e presso il Credito industriale sardo (C.I.S.) ai sensi dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38, nelle proporzioni rispettivamente del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento.

     Le assegnazioni dei conferimenti previsti dai precedenti commi verranno gradualmente e proporzionalmente disposte con decreto del Ministro per il tesoro nei limiti dei rientri affluiti e secondo le esigenze dei singoli Istituti e fondi.

 

          Art. 12.

     L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, in aggiunta alle operazioni di cui all'art. 4 della legge 31 luglio 1957, n. 742, è autorizzato a compiere operazioni di mutuo per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di industrie turistico-alberghiere. Per dette operazioni è escluso l'intervento del Mediocredito centrale.

     All'art. 7 della stessa legge 31 luglio 1957, n. 742, è aggiunto il seguente comma:

     "Si applicano all'Istituto le norme previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445".

 

          Art. 13.

     I conferimenti statali ai fondi di dotazione degli Istituti indicati alle lettere a) e b) del precedente art. 11 saranno annualmente aumentati con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato.

     I Consigli di amministrazione degli istituti a medio termine di cui alla lettera b) del precedente art. 11 sono integrati con un rappresentante nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

 

          Art. 14.

     Le operazioni di riscontro di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) dell'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non potranno avere durata superiore ai 5 anni, qualunque sia la data dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

 

          Art. 15.

     Tutte le somme già affluite al Tesoro o che affluiranno per i rientri per capitale od interessi, in relazione ai mutui ai sensi dell'art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sono destinate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1970, ad incremento del Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1457.

     Il tasso d'interesse annuo del 3 per cento per le operazioni di credito peschereccio, previsto dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è ridotto al 2 per cento e la riduzione ha effetto dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge anche per i mutui già stipulati.

 

          Art. 16.

     Il secondo comma dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è sostituito dal seguente:

     "I natanti dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui i natanti stessi sono autorizzati a navigare dalle competenti autorità marittime. Gli altri beni dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'Istituto finanziatore".

 

          Art. 17.

     A partire dal 1° gennaio 1960 la liquidazione dei contributi o concorsi in conto interessi previsti dalla legge 27 ottobre 1950, n. 910, dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 5 e 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, avrà luogo, a rate anticipate, il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, a seguito di apposita richiesta da presentarsi al Ministero del tesoro dall'Istituto finanziatore e recante l'elenco dei contributi che vengono a maturare nel corso del successivo semestre.

 

          Art. 18.

     Per i finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 261, dall'art. 25 lettera c), lettera d), lettera e), della legge 29 luglio 1957, n. 634, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo aver effettuata la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui e di modifica delle condizioni contrattuali ai Ministeri del tesoro e dell'industria e del commercio. I provvedimenti medesimi diverranno esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che – qualora risulti che l'iniziativa non risponda alle finalità economiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono – il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento.

     Per i finanziamenti previsti dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive estensioni, dalla legge 31 luglio 1954, n. 626, e dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo avere effettuato la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui o di modifica delle condizioni contrattuali al Ministro per il tesoro. I provvedimenti medesimi diverranno esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministro stesso qualora risulti che l'iniziativa non risponde alle finalità economiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento.

 

          Art. 19.

     Il testo dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, è sostituito dal seguente:

     "I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito, concernenti la gestione ed il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonché ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del Ministero del tesoro.

 

          Art. 20.

     Le disposizioni di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano, dopo che siano decorsi 10 giorni dalla stipulazione del mutuo, agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, nonché a tutti gli altri Istituti di credito, limitatamente alle operazioni dagli stessi effettuate con fondi statali o con l'assistenza della garanzia dello Stato.

 

          Art. 21.

     E' data facoltà al Comitato I.M.I.-E.R.P. di autorizzare l'ente titolare dei crediti derivanti da finanziamenti per forniture di macchine ed attrezzi in forma di vendita con riserva di dominio, concessi con fondi statali anteriormente alla data di entrata in vigore dalla presente legge, a rinunziare alle azioni di risarcimento del danno che potessero derivare dalla inadempienza e dal deterioramento delle cose vendute allorquando, in conseguenza dell'accertata morosità dei mutuatari, abbia preceduto al ritiro delle cose stesse ai fini della loro alienazione, che può aver luogo anche a trattativa privata.

     Per i finanziamenti già concessi a favore di pescatori, ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, destinati alla costruzione di una nuova unità in sostituzione di quella perduta per causa di guerra che costituiva l'unico mezzo di lavoro, è data facoltà al Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, su proposta dell'Istituto mobiliare italiano, gestore dei finanziamenti predetti, e previo parere favorevole del Ministero della marina mercantile, di autorizzare l'Istituto ad abbandonare i crediti derivanti dai finanziamenti stessi, contro rinuncia da parte dei mutuatari all'indennizzo o contributo per danni di guerra afferente al mezzo perduto, o a compiere transazioni sui crediti da recuperare, ove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato in relazione alla situazione patrimoniale del mutuatario.

     La facoltà di cui al comma precedente può esercitarsi solo quando la nuova unità non sia superiore a 150 tonnellate di stazza lorda e sia adibita esclusivamente alla pesca.

     Le deliberazioni dei Comitati suindicati relative ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 22.

     In aggiunta agli importi indicati nell'art. 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, formeranno oggetto del conguaglio previsto dall'articolo stesso anche i minori realizzi per capitale ed interessi sui crediti trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'art. 11 di detta legge, conseguenti alle operazioni di cui al primo comma del precedente art. 21.

 

          Art. 23.

     Le somme derivanti dai rientri per capitale ed interessi, già affluiti o che affluiranno al Tesoro per i finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, ed all'art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, saranno versate in appositi capitoli del bilancio dell'entrata. Correlativamente tali somme verranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai fini della destinazione prevista degli articoli 11 e 15 della presente legge.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'applicazione della presente legge.

     Le convenzioni predette sono esenti da tasse di bollo e di registro.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

 

          Art. 24.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto. Le disposizioni concernenti il credito agevolato contenute nella presente legge sono soppresse dall'art. 28 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, a decorrere dalla emanazione dello stesso decreto n. 902/1976.

[2] Il termine 30 giugno 1961 di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1976, dall'art. 15 della L. 2 maggio 1976, n. 183. Il termine 31 dicembre 1961 di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 ottobre 1977, dall'art. 15 della L. 2 maggio 1976, n. 183.

[3] Il limite di un quinto di cui al presente comma è stato elevato al 30 per cento dall'art. 2 della L. 25 luglio 1961, n. 649.

[4] Lettera sostituita dall'art. 4, L. 25 luglio 1961, n. 649.

[5] La quota di cui alla presente lettera è stata elevata al 50 per cento dall'art. 9 della legge 25 luglio 1961, n. 649.